{"id":1005,"date":"2015-11-11T11:26:23","date_gmt":"2015-11-11T10:26:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1005"},"modified":"2015-11-11T11:26:23","modified_gmt":"2015-11-11T10:26:23","slug":"stabili-organizzazioni-quando-e-dovuta-liva-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1005","title":{"rendered":"Stabili organizzazioni: quando \u00e8 dovuta l\u2019IVA in Italia?"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affinch\u00e9 si possa ritenere che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero partecipi a un\u2019operazione e sia tenuto per la suddetta operazione al versamento dell\u2019IVA \u00e8 necessario non solo che la stabile organizzazione partecipi all\u2019operazione ma la stabile deve svolgere una parte essenziale dell\u2019operazione. E\u2019 quanto chiarito dall\u2019Amministrazione Finanziaria in risposta ad un interpello reso noto dalla stampa specializzata (Sole 24 ore del 04.11.2015) che amplia l\u2019interpretazione restrittiva fornita dall\u2019Amministrazione Finanziaria nella <strong>C.M. 37\/E\/2011<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<strong>La stabile organizzazione ai fini IVA: rapporti con la casa madre &#8211; <\/strong>Il Regolamento Ue 282\/2011, facendo proprie numerose interpretazioni giurisprudenziali, ha fornito la definizione di stabile organizzazione ai fini Iva. Il citato Regolamento, oltre a definire puntualmente il concetto di stabile organizzazione ai fini Iva, interviene sulla stabile organizzazione regolando i rapporti con la casa madre e gli effetti ai fini delle regole territoriali relative alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi.<br \/>\nIn particolare:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>l\u2019art. 11 del citato Regolamento, fornisce la definizione di stabile organizzazione;<\/li>\n<li>gli articoli 53 e 21 del Regolamento UE n. 282\/2011 stabiliscono quando la stabile organizzazione, partecipando, rispettivamente dal lato attivo e da quello passivo, all\u2019effettuazione dell\u2019operazione, viene considerata soggetto passivo ai fini IVA in luogo della sede dell\u2019attivit\u00e0 economica.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La partecipazione delle stabile organizzazione all\u2019effettuazione dell\u2019operazione \u2013 <\/strong>La stabile organizzazione \u00e8 tenuta al versamento dell\u2019IVA solo se partecipa all\u2019effettuazione dell\u2019operazione (art. 192-bis della direttiva 2006\/112\/CE). L\u2019art. 192-bis della dir. 2006\/112\/CE, sancisce che, la stabile organizzazione, identificata in uno Stato membro diverso da quello del soggetto da cui essa dipende, fa venir meno l\u2019obbligo generalizzato del reverse charge per i servizi e per i beni forniti al committente nazionale sotto due condizioni: 1. la casa madre effettua operazioni rilevanti nel territorio dello Stato (in cui la stabile organizzazione \u00e8 identificata); 2. la stabile organizzazione partecipa alla esecuzione del servizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cosa si debba intendere per partecipazione \u00e8 indicato nel Regolamento UE 282\/2011.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019 articolo 53 del Regolamento Ue 282\/2011 individua i casi un cui la stabile organizzazione, che opera come soggetto attivo, sia da prendere in considerazione come soggetto passivo ai fini IVA, in luogo della sede dell\u2019attivit\u00e0 economica.<br \/>\nIn particolare, la citata disposizione sancisce quando la stabile organizzazione \u00e8 (non \u00e8) tenuta al versamento dell\u2019IVA:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>non lo \u00e8 se NON partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi ai sensi dell\u2019art. 192- bis, lett. b), della Direttiva n. 2006\/112\/CE, a meno che la sua struttura sia utilizzata dalla casa madre per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione o prestazione, prima o durante l\u2019effettuazione della predetta cessione o prestazione;<\/li>\n<li>non lo \u00e8 se non partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi o se ha unicamente funzioni di supporto amministrativo (per esempio, la contabilit\u00e0, la fatturazione e il recupero crediti);<\/li>\n<li>infine, se, viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali aspetti sono stati oggetto di un intervento operato dall\u2019Amministrazione Finanziaria con la <strong>circolare 37\/E del 2011<\/strong>. In base ai chiarimenti contenuti nella circolare, \u201c<em>deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all\u2019effettuazione del servizio quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l\u2019esecuzione della cessione o della prestazione in considerazione<\/em>\u201d.<br \/>\nL\u2019interpretazione fornita dall\u2019Amministrazione Finanziaria non pare del tutto in linea con le indicazioni del Regolamento UE 282\/2011, facendo riferimento al semplice utilizzo delle risorse tecniche o umane della stabile organizzazione. Tale interpretazione \u00e8 stata \u201campliata\u201d dalla Commissione UE che nel Working Paper n. 791 del 2014 e Working Paper n. 857\/2015) ha precisato, su richiesta italiana, che una stabile organizzazione partecipa all\u2019operazione se i mezzi umani e tecnici della stabile organizzazione sono stati effettivamente utilizzati nel caso concreto al fine di fornire (prima o durante l\u2019esecuzione) un supporto in merito al completamento dell\u2019operazione.<br \/>\nTale interpretazione viene fatta propria dall\u2019Agenzia delle Entrate, la quale, in risposta ad un interpello reso noto dalla stampa specializzata, ha affermato che affinch\u00e9 si possa ritenere che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero partecipi a un\u2019operazione e sia tenuto per la suddetta operazione al versamento dell\u2019IVA \u00e8 necessario non solo che la stabile organizzazione partecipi all\u2019operazione ma la stabile deve svolgere una <strong>parte essenziale dell\u2019operazione<\/strong>. E\u2019 quanto chiarito dall\u2019Amministrazione Finanziaria in risposta ad un interpello reso noto dalla stampa specializzata.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Affinch\u00e9 si possa ritenere che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto estero partecipi a un\u2019operazione e sia tenuto per la suddetta operazione al versamento dell\u2019IVA \u00e8 necessario non solo che la stabile organizzazione partecipi all\u2019operazione ma la stabile deve svolgere una parte essenziale dell\u2019operazione. 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