{"id":1030,"date":"2015-11-16T12:49:13","date_gmt":"2015-11-16T11:49:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1030"},"modified":"2015-11-16T12:49:13","modified_gmt":"2015-11-16T11:49:13","slug":"lacquisto-dellabitazione-principale-e-la-detrazione-degli-interessi-passivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1030","title":{"rendered":"L\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale e la detrazione degli interessi passivi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h5>La percentuale di detrazione \u00e8 pari al 19% calcolato su un importo massimo di 4.000 euro<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il contribuente che ha stipulato un mutuo per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale, in sede di determinazione Irpef, pu\u00f2 procedere alla detrazione degli interessi passivi collegati al contratto di mutuo; la detrazione opera in misura pari al 19 % calcolato su un importo massimo di \u20ac 4.000; quindi la detrazione massima prevista \u00e8 nel complesso pari a \u20ac 760.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La detrazione spetta al <strong>contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo<\/strong>, anche se l\u2019immobile \u00e8 adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado); nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finch\u00e9 non intervenga l\u2019annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l\u2019immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La detrazione spetta anche al \u201cnudo proprietario\u201d (e cio\u00e8 al proprietario dell\u2019immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all\u2019usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l\u2019unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regime di detraibilit\u00e0<\/strong> &#8211; <strong>Per i contratti di mutuo stipulati antecedentemente al 1\u00b0 gennaio 1993<\/strong> \u00e8 stabilito che l\u2019abitazione principale doveva configurarsi entro l\u20198 dicembre 1993, e che a partire da questa data il contribuente non doveva cambiare la propria abitazione principale, <strong>se non solo per motivi di natura lavorativa<\/strong>; la detrazione massima va calcolata su un importo di interessi non superiore a <strong>4.000 euro per ciascun intestatario., per i contratti di mutuo risalenti al periodo che va dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 2000,<\/strong> l\u2019importo massimo della detrazione \u00e8 calcolato su \u20ac 4.000 complessivi, ed \u00e8 ammessa solo se l\u2019immobile sia diventato abitazione principale entro sei mesi dall\u2019acquisto e che lo stesso acquisto sia avvenuto entro sei mesi antecedenti alla stipula del mutuo o nei sei mesi successivi<strong>; <\/strong>infine,<strong> per i contratti di mutuo accesi a partire dal 1 gennaio 2001<\/strong>, la detrazione \u00e8 definita sulla base di un importo massimo relativo agli interessi pari a \u20ac 4000 complessivi, se l\u2019immobile \u00e8 diventato abitazione principale entro un anno dall\u2019acquisto, e se l\u2019acquisto \u00e8 avvenuto entro l\u2019anno antecedente o successivo all\u2019accensione del mutuo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Spese detraibili \u2013 <\/strong>oltre alla quota di interessi passivi, si possono detrarre anche gli oneri accessori relativi alla stipula del mutuo con la banca, eventuali oneri fiscali e spese aggiuntive come l\u2019imposta di iscrizione o cancellazione di ipoteca e l\u2019imposta sostitutiva sul capitale prestato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche la provvigione per lo scarto rateizzato, le spese notarili sostenute per l\u2019istruzione della pratica di mutuo e le eventuali perizie tecniche rientrano nel conteggio, cos\u00ec come l\u2019apertura di un conto corrente accessorio; <strong>\u00e8 utile evidenziare che l\u2019importo massimo portato in detrazione in ogni caso non pu\u00f2 superare le 760 <\/strong><strong>\u20ac complessivi<\/strong>.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti La percentuale di detrazione \u00e8 pari al 19% calcolato su un importo massimo di 4.000 euro Il contribuente che ha stipulato un mutuo per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale, in sede di determinazione Irpef, pu\u00f2 procedere alla detrazione degli interessi passivi collegati al contratto di mutuo; la detrazione opera &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1030\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">L\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale e la detrazione degli interessi passivi<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-1030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1030"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1030\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1031,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1030\/revisions\/1031"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}