{"id":1060,"date":"2015-11-18T11:05:02","date_gmt":"2015-11-18T10:05:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1060"},"modified":"2015-11-18T11:05:02","modified_gmt":"2015-11-18T10:05:02","slug":"stabile-organizzazione-personale-il-nuovo-indirizzo-dellocse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1060","title":{"rendered":"Stabile organizzazione personale: il nuovo indirizzo dell\u2019OCSE"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito del progetto <strong>BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)<\/strong>, l\u2019OCSE propone una definizione pi\u00f9 stringente di stabile organizzazione personale, al fine di disincentivare comportamenti elusivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va preliminarmente osservato che la definizione di stabile organizzazione personale \u00e8 rinvenibile nell<strong>\u2019art. 5, par. 5, del modello OCSE, <\/strong>laddove si prevede che affinch\u00e9 si configuri la fattispecie della <strong>stabile organizzazione personale, <\/strong>devono verificarsi:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il <strong>requisito soggettivo<\/strong>: le persone che possono configurare la stabile organizzazione personale sono gli agenti \u00abdipendenti\u00bb a prescindere dal fatto che l\u2019agente sia una persona fisica o una persona giuridica;<\/li>\n<li>il <strong>requisito oggettivo<\/strong>: l\u2019agente dispone di poteri che gli consentano di concludere contratti a nome dell\u2019impresa e tali poteri devono essere esercitati abitualmente. Sono escluse le attivit\u00e0 con carattere preparatorio e ausiliario.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ci\u00f2 che attiene il<strong> requisito oggettivo, la configurazione della stabile organizzazione personale avviene se <\/strong>l\u2019 agente \u201cdipendente\u201d <strong>ha il potere di concludere contratti a nome della stessa<\/strong> e <strong>tale potere viene esercitato abitualmente<\/strong>. Il potere di concludere contratti a nome dell\u2019impresa indica il possesso da parte dell\u2019agente del potere di rappresentanza e dunque stipulare atti in nome e per conto del proponente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio su questo aspetto interviene l\u2019OCSE, precisando che la configurazione di una stabile organizzazione personale avviene ogni qualvolta un soggetto svolga abitualmente il ruolo decisivo nella conclusione di contratti che vengono sistematicamente perfezionati senza sostanziali modifiche da parte dell\u2019impresa estera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta di una condizione stringente, in quanto il solo fatto che l\u2019agente dipendente intervenga in modo <strong>decisivo<\/strong> nella conclusione di contratti, anche se questi vengono poi sottoscritti dal mandante non residente, \u00e8 condizione sufficiente per la configurazione della stabile organizzazione personale. Stabilire quando l\u2019agente ha un ruolo decisivo nella conclusione dei contratti \u00e8 estremamente complicato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019attuale versione del Commentario al Modello OCSE non si distacca da tale interpretazione: prevede infatti che il potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa estera <strong>non \u00e8 legato alla sottoscrizione materiale dell\u2019atto<\/strong>, in quanto il <strong>potere di negoziare tutti gli elementi e dettagli di un contratto in modo vincolante<\/strong> per l\u2019impresa estera gi\u00e0 di per s\u00e9 costituisce l\u2019esercizio del potere di concludere contratti in nome dell\u2019impresa estera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal senso \u00e8 opportuno evidenziare che gi\u00e0 la Suprema Corte in alcune pronunce ha sancito l\u2019esistenza della Stabile organizzazione personale in presenza di agenti dipendenti che svolgessero un ruolo chiave nella conclusione dei contratti, senza che quest\u2019ultimi provvedessero alla stipula degli stessi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la <strong>Corte di Cassazione<\/strong>, Sezione Tributaria, con la sentenza<strong> 17.01.2013, n. 1120, <\/strong>ha affrontato lo spinoso tema della <strong>c.d. stabile organizzazione personale<\/strong>, con particolare riferimento <strong>alle prove necessarie a dimostrare<\/strong> che l\u2019agente<strong> dipendente <\/strong>abbia esercitato il potere di concludere contratti in nome e per conto della societ\u00e0 estera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I Giudici di Legittimit\u00e0 hanno affermato il principio secondo cui la configurazione della <strong>stabile organizzazione personale<\/strong> in territorio nazionaleavviene quando <strong>il fine<\/strong> dei soggetti operanti in territorio italiano \u00e8 quello di esercitare &#8211; in modo non sporadico o occasionale &#8211; un&#8217;attivit\u00e0 economica, che pu\u00f2 consistere anche nella sola conclusione di contratti in nome e nell&#8217;interesse di una societ\u00e0 non residente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione nell\u2019accogliere il ricorso proposto dall\u2019Amministrazione Finanziaria afferma che la rilevante attivit\u00e0 negoziale svolta dal legale rappresentate della societ\u00e0 estera in territorio italiano, comprovato <strong>da elementi probatori a carattere indiziario e presuntivo<\/strong>, considerati globalmente e nella loro reciproca connessione, costituiscono condizione sufficiente per configurare la stabile organizzazione personale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nelle conclusioni della Suprema Corte, contrariamente alle indicazioni dell\u2019OCSE, non sono offerti elementi circa <strong>l\u2019attivit\u00e0 diretta<\/strong> del legale rappresentante della societ\u00e0 estera <strong>che abbiano contribuito alla conclusione dei contratti stipulati dalla societ\u00e0 estera in Italia.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 che si vuole evidenziare \u00e8 che gi\u00e0 ora che le condizioni sono meno stringenti per la configurazione della stabile organizzazione personale, l\u2019indirizzo giurisprudenziale tende a considerare anche solo la partecipazione alla conclusione dei contratti condizione sufficiente per la configurazione della stabile organizzazione personale.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Nell\u2019ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), l\u2019OCSE propone una definizione pi\u00f9 stringente di stabile organizzazione personale, al fine di disincentivare comportamenti elusivi. 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