{"id":1078,"date":"2015-11-19T09:49:46","date_gmt":"2015-11-19T08:49:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1078"},"modified":"2015-11-19T09:49:46","modified_gmt":"2015-11-19T08:49:46","slug":"appello-inammissibile-se-incompleto-il-deposito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1078","title":{"rendered":"APPELLO INAMMISSIBILE SE INCOMPLETO IL DEPOSITO"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 inammissibile l\u2019appello principale se la parte omette di depositare, presso la segreteria della <strong>Commissione tributaria regionale<\/strong>, copia della ricevuta di spedizione dell\u2019appello eseguita per posta, anche se sono prodotti, in sede di udienza, i soli avvisi di ricevimento delle raccomandate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo \u00e8 quanto deciso dalla CTR di Catanzaro, con sentenza n. 1537\/15, depositata in data 22 ottobre 2015, con la quale \u00e8 stato dichiarato inammissibile l\u2019appello presentato dall\u2019Agenzia delle entrate per i motivi suesposti.<\/p>\n<p><strong>La costituzione in giudizio<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019articolo 53, comma 2, del D. Lgs. n. 546\/1992, dispone che l\u2019appellante, entro trenta giorni dalla proposizione dell\u2019appello, deve costituirsi in giudizio secondo le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto. Pertanto, egli deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria regionale:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>copia dell\u2019appello spedito alla controparte, con allegata la fotocopia della ricevuta della raccomandata a. r. di spedizione postale (possibilmente con la cartolina di ritorno), ovvero<\/li>\n<li>copia dell\u2019atto di appello consegnato alla controparte, insieme con la fotocopia della ricevuta di consegna diretta, ovvero<\/li>\n<li>originale dell\u2019atto di appello notificato a mezzo Ufficiale giudiziario (in questo caso alla controparte \u00e8 stata notificata copia conforme all\u2019originale).<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qualora l\u2019appello sia stato proposto mediante spedizione postale o consegna diretta, l\u2019appellante deve dichiarare la conformit\u00e0 dell\u2019atto depositato o spedito presso la segreteria della Commissione e quello consegnato o spedito alla controparte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La sentenza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I giudici dell\u2019appello hanno ritenuto inammissibile l\u2019impugnazione posta in essere dall\u2019Agenzia delle entrate, in quanto \u201c<em>l\u2019atto di appello (in copia od in originale), in assenza della ricevuta della spedizione per raccomandata, non risponde allo schema legale previsto ed \u00e8 altres\u00ec inidoneo al raggiungimento del suo scopo, ossia: a) la tempestiva costituzione in giudizio dell\u2019appellante, b) l\u2019impedimento in giudicato della sentenza impugnata<\/em>\u201d.<br \/>\nPeraltro, scrivono i giudici, il mancato deposito della ricevuta di spedizione, non pu\u00f2 essere sanato mediante la tradiva produzione del documento in sede di udienza di trattazione.<\/p>\n<p><strong>Riflessioni<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La decisione presa dalla Regionale merita particolare attenzione. Si premette che, l\u2019articolo 22, comma 1, del decreto n. 546\/1992, richiamato dal menzionato articolo 53, prescrive che, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, deve essere depositata, oltre alla copia dell\u2019appello, anche la fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.<br \/>\nL\u2019Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36\/E del 3 aprile 2001, ha chiarito che il ricorso in appello si intende proposto al momento della spedizione. Da questo momento decorrono i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente\/appellante. Per la regolare costituzione, quando l\u2019appello \u00e8 proposto tramite servizio postale, la norma richiede il deposito della sola ricevuta di spedizione, prescindendo dalla prova del perfezionamento della procedura di notifica, costituita dall\u2019avviso di ricevimento. Questo \u00e8 giustificato dal fatto che, spesso, l\u2019avviso di ricevimento torni nella materiale disponibilit\u00e0 del ricorrente in una data successiva a quella entro cui lo stesso deve costituirsi in giudizio.<br \/>\nNel caso della sentenza in commento, l\u2019Ufficio ha depositato i soli avvisi di ricevimento, ma non la ricevuta di spedizione dell\u2019appello che, invece, costituisce il documento essenziale per poter dimostrare il rispetto dei termini necessari per proporre il ricorso in appello. D\u2019altro canto, il mancato deposito della ricevuta di spedizione, provoca l\u2019inesistenza della notifica e della conseguente inammissibilit\u00e0 dell\u2019atto introduttivo del giudizio di appello. In altri termini, i giudici di secondo grado, senza la \u201cpresa visione\u201d della ricevuta di spedizione, non hanno la possibilit\u00e0 di stabilire se l\u2019appello \u00e8 stato prodotto nei termini di legge.<br \/>\nPertanto, si condivide la decisione della Regionale, che ha applicato pedissequamente il dettato normativo disposto dal citato articolo 22, laddove \u00e8 previsto che l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso \u00e8 causata anche dal mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione, nel nostro caso, dell\u2019appello.<br \/>\nPer completezza di argomento, va ricordato che, in precedenza, l\u2019articolo 53, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs n. 546\/1992, prevedeva che l\u2019atto di appello fosse depositato anche presso l\u2019ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata. L\u2019articolo 36 del D. Lgs n. 175\/2014, ha eliminato tale adempimento per gli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>Francesco Barone<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti E\u2019 inammissibile l\u2019appello principale se la parte omette di depositare, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, copia della ricevuta di spedizione dell\u2019appello eseguita per posta, anche se sono prodotti, in sede di udienza, i soli avvisi di ricevimento delle raccomandate. 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