{"id":1080,"date":"2015-11-19T09:53:24","date_gmt":"2015-11-19T08:53:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1080"},"modified":"2015-11-19T09:53:24","modified_gmt":"2015-11-19T08:53:24","slug":"agevolazioni-per-lacquisto-di-un-immobile-ristrutturato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1080","title":{"rendered":"AGEVOLAZIONI PER L&#8217;Acquisto di un immobile ristrutturato"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h4><strong>La detrazione \u00e8 calcolata sul prezzo di cessione<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Per la cessione degli immobili ristrutturati, il 50% di detrazione Irpef spettante all\u2019acquirente \u00e8 calcolato sul 25% del prezzo dell\u2019unit\u00e0 immobiliare risultante nell\u2019atto pubblico di compravendita o di assegnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Detrazione<\/strong> &#8211; \u00c8 prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, <strong>entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori<\/strong>, alla successiva alienazione o assegnazione dell\u2019immobile. Questo termine \u00e8 stato elevato da 6 a 18 mesi dalla legge di stabilit\u00e0 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Aumento<\/strong> &#8211; Anche questa detrazione \u00e8 stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l\u2019acquisto dell\u2019immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 e spetta entro l\u2019importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro). Dal 2016 (salvo eventuali proroghe gi\u00e0 previste nella bozza della legge di stabilit\u00e0 2016), la detrazione ritorner\u00e0 alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il calcolo<\/strong> &#8211; L\u2019acquirente o l\u2019assegnatario dell\u2019immobile dovr\u00e0 comunque calcolare la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell\u2019abitazione. Ipotizzando che il 31 dicembre 2014 un contribuente acquisti un\u2019abitazione al prezzo di 200.000 euro. Il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200.000 euro) \u00e8 di 50.000 euro. La detrazione (50% di 50.000 euro) sar\u00e0 pari a 25.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ripartizione<\/strong> &#8211; La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (48.000 o 96.000 euro) deve essere riferito alla singola unit\u00e0 abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all\u2019agevolazione. La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell\u2019art. 3 del Dpr 380\/2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Condizioni<\/strong> \u2013 Per fruire della detrazione oltre al fatto che l\u2019acquisto o l\u2019assegnazione dell\u2019unit\u00e0 abitativa deve avvenire entro i termini sopra indicati \u00e8 necessario che l\u2019immobile acquistato o assegnato faccia parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l\u2019intero edificio. L\u2019agevolazione trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l\u2019intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante). Si ricorda che il termine \u201cimmobile\u201d deve essere inteso come singola unit\u00e0 immobiliare e l\u2019agevolazione non \u00e8 legata alla cessione o assegnazione delle altre unit\u00e0 immobiliari, costituenti l\u2019intero fabbricato, cos\u00ec che ciascun acquirente pu\u00f2 beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Compromesso<\/strong> &#8211; In caso di stipula del compromesso, per fruire della detrazione occorre che il rogito avvenga entro i termini previsti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti La detrazione \u00e8 calcolata sul prezzo di cessione Premessa \u2013 Per la cessione degli immobili ristrutturati, il 50% di detrazione Irpef spettante all\u2019acquirente \u00e8 calcolato sul 25% del prezzo dell\u2019unit\u00e0 immobiliare risultante nell\u2019atto pubblico di compravendita o di assegnazione. 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