{"id":1112,"date":"2015-11-23T11:18:10","date_gmt":"2015-11-23T10:18:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1112"},"modified":"2015-11-23T11:18:10","modified_gmt":"2015-11-23T10:18:10","slug":"rimborsi-iva-lindividuazione-dei-contribuenti-a-rischio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1112","title":{"rendered":"Rimborsi IVA: l\u2019individuazione dei contribuenti a rischio"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova normativa concernente la possibilit\u00e0 di richiedere i rimborsi IVA senza presentazione di garanzie \u00e8 stata pi\u00f9 volte sotto la lente dell\u2019Amministrazione Finanziaria. Prima con la C.M. 32\/E\/2014 e successivamente con la C.M. 6\/E\/2015 e C.M. 35\/E\/2015<strong>, <\/strong>sono stati forniti importanti chiarimenti. Tra i vari chiarimenti forniti dall\u2019Amministrazione Finanziaria si vuole porre l\u2019attenzione sull\u2019individuazione dei contribuenti a rischio, ovvero coloro che non possono fruire delle condizioni agevolative previste dalla novellata normativa e sono comunque tenuti alla presentazione della garanzia, per rimborsi di ammontare superiore ad euro 15.000,0. I c.d. contribuenti a rischio sono:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>i soggetti passivi che esercitano un&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all&#8217;art. 25, D.L. 179\/2012, conv. con modif. dalla L. 221\/2012;<\/li>\n<li>i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell&#8217;imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:<\/li>\n<\/ul>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<ol>\n<li>al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;<\/li>\n<li>al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non superano Euro1.500.000;<\/li>\n<li>all&#8217;1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000.<\/li>\n<\/ol>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda la prima casistica, va puntualmente determinato lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa da meno di due anni. In tal senso va evidenziato che la formulazione della norma fa esclusivo riferimento allo <strong>svolgimento di attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/strong>; pertanto, il suddetto limite non si riferisce ai soggetti che svolgono attivit\u00e0 di lavoro autonomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli esercenti arti e professioni, dunque, la richiesta di rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00 potr\u00e0 avvenire senza la necessaria presentazione della garanzia, a patto che sull\u2019istanza da cui emerge il credito si appone <strong>il visto di conformit\u00e0 o la sottoscrizione alternativa dell\u2019organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre in merito al computo dei due anni dall\u2019inizio di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 che qualificata il contribuente a \u201crischio\u201d con relativo obbligo di presentare la garanzia per le richieste di rimborso d\u2019importo superiore ad euro 15.000,00, l\u2019Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per il <strong>computo dei due anni<\/strong> deve farsi riferimento all\u2019effettivo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, che ha inizio con la prima attivit\u00e0 effettuata e non con l\u2019apertura della partita Iva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene chiarito inoltre che il termine dei due anni si riferisce alla data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In termini pratici, un contribuente che presenta la richiesta di rimborso in data 30.06.2016, non dovr\u00e0 presentare la polizza fideiussoria se ha svolto la prima attivit\u00e0 d\u2019impresa il 30.06.2014 o in data anteriore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono tenuti alla presentazione della garanzia<strong> anche i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell&#8217;imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate soglie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla verifica di tale requisito, gi\u00e0 con la C.M. 32\/E\/2014 l\u2019Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che per la verifica dell\u2019assenza di avvisi di accertamento o di rettifica l\u2019intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A titolo esemplificativo, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2016, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2014 non verr\u00e0 preso in considerazione, mentre rileveranno la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Veniva inoltre precisato che gli atti da considerare ai fini della verifica del requisito in commento, non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rileva, altres\u00ec, che nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, prescindendo dall\u2019esito degli stessi, con eccezione degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti La nuova normativa concernente la possibilit\u00e0 di richiedere i rimborsi IVA senza presentazione di garanzie \u00e8 stata pi\u00f9 volte sotto la lente dell\u2019Amministrazione Finanziaria. 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