{"id":1120,"date":"2015-11-23T11:35:08","date_gmt":"2015-11-23T10:35:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1120"},"modified":"2015-11-23T11:35:08","modified_gmt":"2015-11-23T10:35:08","slug":"giurisprudenza-studi-settore-occorre-adattare-laccertamento-alla-specifica-realta-aziendale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1120","title":{"rendered":"Giurisprudenza  Studi settore. Occorre adattare l\u2019accertamento alla specifica realt\u00e0 aziendale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 illegittimo l\u2019avviso di accertamento basato unicamente sulle risultanze dello studio di settore anche laddove l\u2019Amministrazione abbia utilizzato lo strumento pi\u00f9 recente. \u00c8 questo emerge dalla <strong>sentenza n. 1307\/10\/15 della Commissione Tributaria Regionale dell\u2019Emilia Romagna.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CTR dell\u2019Emilia Romagna ha ritenuto illegittimo \u2013 cos\u00ec come la CTP \u2013 un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, atto con cui l\u2019Ufficio finanziario aveva rideterminato induttivamente i ricavi di una societ\u00e0 operante <strong>nel settore dell\u2019informatica<\/strong> e dedita all\u2019attivit\u00e0 di \u201csviluppo di sistemi informatici integrati di gestione della fabbrica, adattati per ogni specifico cliente\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ricorrente (che aveva aderito al preventivo invito al contraddittorio) ha eccepito con successo <strong>l&#8217;inadeguatezza <\/strong>dello studio di settore a rappresentare la propria specifica realt\u00e0 aziendale; tant\u2019\u00e8 vero che era stata la stessa Amministrazione finanziaria a riconoscere, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, l\u2019imprecisione dello studio TG66U il quale, pertanto, era <strong>stato sostituito col pi\u00f9 evoluto UG66U<\/strong>, con conseguente riduzione dei maggiori ricavi inizialmente contestati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio resistente, dal canto suo, ha inutilmente sostenuto la legittimit\u00e0 dell\u2019accertamento in questione, posto che esso non poteva dirsi il prodotto di una presunzione semplice di maggior reddito ma il frutto dell\u2019adeguamento dell\u2019elaborazione statistica alla concreta realt\u00e0 economica della contribuente e, quindi, portatore di quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza (su tutte: Cass.,S.U., n. 26635\/2009).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, secondo i giudici di primo grado, gli accertamenti basati sull\u2019incongruenza fra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, cos\u00ec come disposto dall&#8217;art. 62-sexies del D.L. 331\/93, costituiscono di per s\u00e9 una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell&#8217;Amministrazione finanziaria ma solo \u201c<em>se risulta applicata correttamente la procedura di rilevazione degli studi di settore, come le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, andamento della domanda, livello dei prezzi in relazione ai vari periodi temporali, concorrenza, ecc. ferma restando la facolt\u00e0 del contribuente di fornire prova contraria\u201d.<\/em> Nella fattispecie, l&#8217;Ufficio &#8211; secondo la CTP &#8211; non ha fornito una convincente dimostrazione del fatto che lo studio di settore utilizzato potesse rappresentare con sufficiente attendibilit\u00e0 un&#8217;azienda, come la contribuente, <em>\u201caltamente specializzata in una materia, quella dell&#8217;informatica, oggi in continua evoluzione. Nonostante gli sforzi effettuati dall&#8217;ufficio nella ricerca di uno studio pi\u00f9 aderente alla realt\u00e0 aziendale, le rilevazioni effettuate, la prima con lo studio TG66U e la seconda con lo studio UG66U ritenuto pi\u00f9 attendibile, non appaiono convincenti per dimostrare la legittimit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste argomentazioni del Collegio di prime cure hanno trovato concordi i giudici regionali, secondo i quali, nel caso di specie, \u201c<em>mentre dagli atti risulta che la parte abbia profuso dati ed argomenti, <strong>l&#8217;Ufficio ha identificato nella mera applicazione dello studio di settore pi\u00f9 evoluto GU66U l&#8217;operazione di concreto adattamento alla specifica realt\u00e0 aziendale\u201d<\/strong>.<\/em> Inoltre, una volta instauratasi la controversia, l\u2019Ufficio ha replicato che<em> \u201cse \u00e8 vero, infatti, che l&#8217;Ufficio deve valutare ulteriori elementi rispetto alle risultanze degli studi di settore, per rapportare il calcolo alla realt\u00e0 del singolo contribuente, \u00e8 anche vero che tale analisi potr\u00e0 essere fatta se e solo se il contribuente stesso fornisce tali elementi, supportati da idonei mezzi di prova e dovr\u00e0 essere basata proprio su quanto da questi esposto\u201d; <\/em>ma per la CTR un simile assunto<em> \u201c<strong>costituisce una curiosa inversione dell&#8217;onere della prova: <\/strong>se il ripetuto insegnamento della Cassazione pretende che le risultanze dell&#8217;applicazione di uno studio di settore pertinente siano corroborate da altre prove con onere a carico dell&#8217;Ufficio, <strong>questo non pu\u00f2 cavarsela sostenendo <\/strong>\u2018non ho potuto addurre le prove ulteriori perch\u00e9 il contribuente non ha fornito gli elementi, supportati dalle prove, che mi avrebbero consentito di arricchire le risultanze dello studio di settore applicato\u2019&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CTR conclude dicendo:<em> \u201cnon si ritiene ricorrano gravit\u00e0 e persistenza del disallineamento per rafforzare la presunzione derivante dalla mera applicazione dello studio di settore (pure contestato). Per converso <strong>si ritiene carente l&#8217;indagine dell&#8217;Ufficio circa la concreta applicazione delle risultanze dello studio di settore alla realt\u00e0 gestionale ed organizzativa della societ\u00e0 accertata, nonch\u00e9 al particolare mercato in cui essa opera<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio finanziario paga le spese processuali.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti \u00c8 illegittimo l\u2019avviso di accertamento basato unicamente sulle risultanze dello studio di settore anche laddove l\u2019Amministrazione abbia utilizzato lo strumento pi\u00f9 recente. \u00c8 questo emerge dalla sentenza n. 1307\/10\/15 della Commissione Tributaria Regionale dell\u2019Emilia Romagna. 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