{"id":1122,"date":"2015-11-23T11:42:06","date_gmt":"2015-11-23T10:42:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1122"},"modified":"2015-11-23T11:42:06","modified_gmt":"2015-11-23T10:42:06","slug":"retribuzione-di-dicembre-arriva-la-tredicesima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1122","title":{"rendered":"Retribuzione di dicembre: arriva la tredicesima"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Breve riepilogo della disciplina riguardante la tredicesima mensilit\u00e0<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa \u2013<\/strong> Il periodo natalizio \u00e8 alle porte ormai, e con esso l\u2019erogazione della tanto agognata <strong>tredicesima mensilit\u00e0<\/strong>, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070\/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i lavoratori domestici, spetta una mensilit\u00e0 aggiuntiva rispetto allo stipendio normalmente percepito, corrisposto di solito una volta all\u2019anno <strong>entro il 25 dicembre<\/strong> ovvero al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente, in relazione alle quote maturate a tale data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma vediamo nel dettaglio le regole e caratteristiche tipiche dell\u2019importo aggiuntivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caratteristiche generali \u2013<\/strong> Innanzitutto, \u00e8 bene specificare che l\u2019importo non \u00e8 derogabile <em>in pejus<\/em> dalla contrattazione collettiva e assume tenore di legge <em>erga omnes<\/em> con il menzionato Decreto. Inoltre, si tratta di una forma di retribuzione \u201cdifferita\u201d, concetto questo che accoglie tutte quelle indennit\u00e0 e somme (tra cui appunto le mensilit\u00e0 aggiuntive e il trattamento di fine rapporto) la cui maturazione avviene nel periodo di paga (ovvero, come nel caso del TFR, nell\u2019anno) e la cui corresponsione si verifica in corso d\u2019anno ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regole della tredicesima \u2013<\/strong> Le regole per la gestione della tredicesima mensilit\u00e0 sono individuate dai contratti collettivi e a questi va fatto sempre riferimento per verificarne le modalit\u00e0 di computo e di maturazione. Per quanto riguarda la sua maturazione, la quasi totalit\u00e0 dei contratti collettivi adottano il sistema della maturazione sulla base dei mesi di servizio. Tale sistema, in pratica, prevede che un mese risulti utile ai fini della maturazione della tredicesima mensilit\u00e0 (nonch\u00e9 della quattordicesima, se prevista, del TFR, delle ferie e dei permessi) se il rapporto di lavoro risulta in essere per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario. Al contrario, se la frazione di mese non supera i 14 giorni di calendario, il mese non si considera utile alla maturazione della mensilit\u00e0 aggiuntiva. Esso viene maturato nel periodo \u201cgennaio-dicembre\u201d dell\u2019anno di riferimento (anno solare).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le assenze \u2013 <\/strong>Particolare attenzione va rivolta alla gestione delle assenze. Infatti, se queste ultime si protraggono per pi\u00f9 di 15 giorni, il mese deve essere considerato interamente non utile alla maturazione delle mensilit\u00e0 aggiuntive. Generalmente le mensilit\u00e0 aggiuntive non maturano durante le assenze per congedo parentale, malattia del bambino, sciopero, assenze non giustificate, permessi non retribuiti, ecc., ma vanno comunque verificate le disposizioni contrattuali. In ogni caso, sono poi i CCNL a individuare i periodi di assenza durante i quali si matura il diritto alla mensilit\u00e0 aggiuntiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CIG &#8211;<\/strong> Un discorso a parte merita la tredicesima mensilit\u00e0 in concomitanza con un periodo di cassa integrazione guadagni. Mentre in caso di CIG a orario ridotto le mensilit\u00e0 aggiuntive maturano regolarmente, in caso di sospensione a zero ore il mese non pu\u00f2 considerarsi utile se tale sospensione risulta superiori a 15 giornate di calendario. L\u2019INPS, in ogni caso, provvede a integrare (sempre nella misura dell&#8217;80% della retribuzione spettante) anche i ratei delle mensilit\u00e0 aggiuntive (compresa la quattordicesima), qualora risulti non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Aspetto previdenziale e fiscale \u2013<\/strong> Infine, sul versante previdenziale si evidenzia che la tredicesima mensilit\u00e0, in quanto retribuzione, deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale e a ritenute fiscali. In merito al trattamento fiscale, invece, si evidenzia come, in fase di tassazione delle mensilit\u00e0 aggiuntive, non vengano riconosciute le altre detrazioni n\u00e9 le detrazioni per carichi di famiglia.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Breve riepilogo della disciplina riguardante la tredicesima mensilit\u00e0 Premessa \u2013 Il periodo natalizio \u00e8 alle porte ormai, e con esso l\u2019erogazione della tanto agognata tredicesima mensilit\u00e0, riconosciuta dal D.P.R. n. 1070\/1960. Infatti, come di consueto, a tutti i lavoratori subordinati, inclusi i lavoratori domestici, spetta una mensilit\u00e0 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1122\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Retribuzione di dicembre: arriva la tredicesima<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,8],"tags":[],"class_list":["post-1122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-normativa-del-lavoro","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1122"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1123,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1122\/revisions\/1123"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}