{"id":1138,"date":"2015-11-24T11:40:33","date_gmt":"2015-11-24T10:40:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1138"},"modified":"2015-11-24T11:43:54","modified_gmt":"2015-11-24T10:43:54","slug":"rivalutazione-beni-dimpresa-le-problematiche-non-risolte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1138","title":{"rendered":"Rivalutazione beni d&#8217;impresa: le problematiche non risolte"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Si potrebbe finalmente dare una svolta applicativa alla possibilit\u00e0 di rivalutazione<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il disegno di legge di Stabilit\u00e0 2016 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d\u2019impresa; si fa riferimento ai beni risultanti nel bilancio riferito al periodo d\u2019imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 che possono essere oggetto di rivalutazione nel 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La legge di stabilit\u00e0 2016 quindi riprende la possibilit\u00e0 di rivalutare i beni d\u2019impresa.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possono ricorrere alla rivalutazione i soggetti indicati nell\u2019art.73 del TUIR, che non adottano i principi contabili internazionali ai fini della redazione del bilancio; i suddetti soggetti possono, in deroga a quanto previsto dall\u2019art. 2426 c.c., rivalutare i beni d\u2019impresa, materiali ed immateriali, e le partecipazioni in societ\u00e0 controllate e collegate ai sensi dell\u2019art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, <strong>ad eccezione degli immobili alla cui produzione o scambio \u00e8 diretta l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa (c.d. immobili merce)<\/strong>, risultanti dal bilancio d\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2014.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il maggior valore attribuito ai beni rivalutati si considera riconosciuto ai fini <strong>IRES\/IRPEF ed IRAP<\/strong> e delle relative addizionale a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione \u00e8 stata effettuata, mediante il versamento di un\u2019imposta sostitutiva:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>del 16% per i beni ammortizzabili<\/li>\n<li>del 12% per i beni non ammortizzabili.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, il riconoscimento dei maggiori valori si ha a partire dal 2018.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Analisi criticit\u00e0 &#8211; <\/strong>Analizzando con un approccio critico la riproposizione della rivalutazionenella Legge di Stabilit\u00e0 2016 si deve comunque mettere in risalto come nel corso degli anni, sia stata molto limitata la risposta delle imprese alla possibilit\u00e0 di procedere alla rivalutazione dei beni; bisogna, affinch\u00e8 il ricorso a tale procedura diventi pi\u00f9 conveniente e sensato, cercare di capire quali sono gli aspetti intrinsechi che hanno determinato lo scarso appeal e intervenire per far si che tale strumento diventi effettivamente utile e conveniente rispetto a quelle che sono le reali necessita dell\u2019impresa stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Quali sono le ragioni che hanno portato ad uno scarso ricorso a tale procedura?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In primis si ricorda che, la rivalutazione deve obbligatoriamente operare sia ai fini fiscali sia ai fini civilistici; non \u00e8 quindi possibile optare per una delle due scelte; ma quale sarebbe il motivo per il quale un\u2019impresa dovrebbe decidere di procedere alla rivalutazione e quindi pagare un\u2019imposta sostitutiva in un\u2019unica soluzione per poi avere degli effetti fiscali positivi solo qualche anno dopo? Ricordiamo inoltre che la rivalutazione del bene al netto dell\u2019imposta sostitutiva versata concorre alla formazione del reddito. Quindi si individuano gi\u00e0 due profili critici, ossia, le non appetibili aliquote sostitutive, e l\u2019obbligatoriet\u00e0 di procedere sia ad una rivalutazione civile sia fiscale. Perch\u00e9 quindi non riammettere la possibilit\u00e0 di rivalutare solo in bilancio vista la sempre pi\u00f9 crescente necessit\u00e0 di avere bilanci sempre pi\u00f9 attendibili?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro aspetto sul quale si pone l\u2019accento \u00e8 quello che riguarda i terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati da rivalutare; la circolare 13\/E\/2014 stabilisce che \u201c <em>ai fini della rivalutazione i terreni sottostanti e pertinenziali vanno compresi nella categoria omogenea dei beni non ammortizzabili mentre i fabbricati, se strumentali, vanno considerati come beni ammortizzabili e quindi rientrano nell\u2019apposita categoria\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>S<\/em>arebbe tutto chiaro sennonch\u00e9 la categoria indicata per i beni non ammortizzabili non esiste, se non solo ai fini dell\u2019aliquota da applicare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi i terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati da rivalutare in quale categoria omogenea rientrano?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parliamo di criticit\u00e0 fortemente limitanti, e per questo che il legislatore dovrebbe porre enfasi su tali fattori, modificando alcune disposizioni e rendere finalmente conveniente per l\u2019impresa, ricorrere ad un istituto che finora si \u00e8 caratterizzato per potenzialit\u00e0 nascoste piuttosto che espresse.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Si potrebbe finalmente dare una svolta applicativa alla possibilit\u00e0 di rivalutazione Il disegno di legge di Stabilit\u00e0 2016 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d\u2019impresa; si fa riferimento ai beni risultanti nel bilancio riferito al periodo d\u2019imposta in corso alla data del 31 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1138\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Rivalutazione beni d&#8217;impresa: le problematiche non risolte<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,8],"tags":[],"class_list":["post-1138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1138"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1138\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1141,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1138\/revisions\/1141"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}