{"id":1148,"date":"2015-11-25T11:19:52","date_gmt":"2015-11-25T10:19:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1148"},"modified":"2015-11-25T13:55:38","modified_gmt":"2015-11-25T12:55:38","slug":"reato-di-omessa-dichiarazione-lincarico-al-commercialista-non-evita-la-condanna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1148","title":{"rendered":"Reato di omessa dichiarazione. L\u2019incarico al commercialista non evita la condanna"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h5>Cassazione Penale, sentenza depositata il 24 novembre 2015<\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affidare al commercialista il compito di predisporre e presentare la dichiarazione annuale non esonera l\u2019imprenditore dalla responsabilit\u00e0 penale per il reato di omessa dichiarazione. Non solo. Laddove si proceda per detto reato, il giudice pu\u00f2 ritenere superata la soglia monetaria fissata dalla norma incriminatrice sulla base dell\u2019accertamento induttivo dell\u2019imponibile compiuto dagli organi dell\u2019amministrazione finanziaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 46500\/15 della Terza Sezione Penale della Cassazione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I giudici penali del Palazzaccio hanno esaminato il ricorso di un legale rappresentate di societ\u00e0 riconosciuto responsabile del reato previsto dall&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 74\/2000 in relazione a due annualit\u00e0: il 2006 e il 2007. Va precisato che per quanto riguarda la prima annualit\u00e0, gli ermellini hanno rilevato l\u2019estinzione del reato per prescrizione, con conseguentemente eliminazione della relativa pena. Il giudizio di responsabilit\u00e0 della Corte d\u2019appello \u00e8 invece stato confermato per l\u2019anno 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel respingere le numerose censure operate dai difensori dell\u2019imputato, la Suprema Corte ha ribadito l\u2019orientamento secondo cui, in tema di reati tributari, l&#8217;accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari pu\u00f2 rappresentare <strong>un valido elemento di indagine <\/strong>per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilit\u00e0 previste dalla legge, <strong>a condizione <\/strong>che il giudice non si limiti a constatarne l&#8217;esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, <strong>ma proceda a specifica autonoma valutazione <\/strong>degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti &#8220;aliunde&#8221; (cfr. Cass. n. 1904\/99, n. 40992\/13, fra le altre).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di questi principi, secondo gli ermellini, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione assumendo \u2013 si legge \u2013 <em>\u201cche a) l\u2019accertamento era fondato su dati obiettivi, derivando dalla <strong>sommatoria degli importi <\/strong>portati dalla fatture emesse dalla societ\u00e0 e <strong>non contabilizzate<\/strong>; b) non erano state fornite dall\u2019imputato <strong>fatture passive<\/strong>; c) era ininfluente la presenza di eventuali operazioni esenti iva, dal momento che la condotta omissiva in contestazione riguardava esclusivamente l\u2019imposta diretta sul reddito (IRES); d) la base imponibile determinata in sede di accertamento <strong>era stata accettata<\/strong> dallo stesso imputato che aveva provveduto al pagamento della imposte dovute; e) la soglia di punibilit\u00e0 risultava pertanto ampiamente superata\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto <strong>all\u2019elemento soggettivo<\/strong> del reato, la difesa ha sostenuto che la prova del dolo di evasione, richiesto dalla norma, non pu\u00f2 essere fatto discendere da un <strong>comportamento colpevole<\/strong> come quello di non aver verificato la trasmissione telematica della dichiarazione da parte del professionista incaricato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, gli ermellini hanno ribattuto che l\u2019affidamento a un professionista dell\u2019incarico di predisporre e preparare la dichiarazione annuale dei redditi <strong>non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilit\u00e0 penale<\/strong> per il reato di cui all\u2019art. 5 del D.Lgs. n. 74, \u201c<em>in quanto, trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere<\/em>\u201d. Ci\u00f2 vale a maggior ragione in un caso come quello di specie in cui \u00e8 rimasta <strong>indimostrata la negligenza <\/strong>del professionista incaricato e in cui \u00e8 stata ritenuta irrilevante la circostanza della presentazione delle dichiarazioni per gli anni precedenti perch\u00e9, come osservato dal giudice di merito, \u201c<em>il dolo specifico richiesto dalla norma, oltre che dalla mancata presentazione della denuncia, <strong>era desumibile anche<\/strong> dalla mancata esibizione delle fatture emesse dalla societ\u00e0 e dall\u2019effettuazione del pagamento delle imposte solo dopo la contestazione\u201d.<\/em><\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Cassazione Penale, sentenza depositata il 24 novembre 2015 Affidare al commercialista il compito di predisporre e presentare la dichiarazione annuale non esonera l\u2019imprenditore dalla responsabilit\u00e0 penale per il reato di omessa dichiarazione. 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