{"id":1151,"date":"2015-11-26T13:52:49","date_gmt":"2015-11-26T12:52:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1151"},"modified":"2015-11-26T13:52:49","modified_gmt":"2015-11-26T12:52:49","slug":"forfettari-e-minimi-il-calcolo-dellacconto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1151","title":{"rendered":"Forfettari e minimi: il calcolo dell&#8217;acconto"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Il contribuente che per effetto delle norme transitorie ha mantenuto il regime dei minimi di cui alla Legge 244\/2007 (art. 1 comma 117) adottato fin gi\u00e0 dal 2014 anche per il periodo d\u2019imposta 2015 deve calcolare l\u2019acconto con le regole previste per tale regime. In pratica l\u2019acconto va calcolato adottando il metodo storico, nella misura del 100% di quanto dovuto a titolo di imposta complessiva per il 2014. In particolare si dovr\u00e0 fare riferimento al rigo LM14 di Unico 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regime dei minimi<\/strong> &#8211; I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi possono determinare l\u2019acconto 2015 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale. Con riferimento agli acconti occorre evidenziare quanto segue:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il regime dei minimi non prevede l\u2019assoggettamento ad IRAP e quindi i soggetti in esame non sono tenuti al versamento del relativo acconto;<\/li>\n<li>va verificata la necessit\u00e0 di versare l\u2019acconto IRPEF 2015 qualora dal Mod. UNICO 2015 risulti, oltre all\u2019imposta sostitutiva, anche un\u2019IRPEF dovuta (derivante dal possesso di altri redditi di natura diversa rispetto a quelli conseguiti in regime dei minimi, ordinariamente assoggettati a tassazione).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuoriuscita minimi <\/strong>&#8211; I contribuenti che fuoriescono dal regime dei minimi (ad esempio, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2015) e adottano il regime ordinario, determineranno il reddito 2015 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF. Considerando il meccanismo di scomputo previsto nel quadro RN, Mod. UNICO PF, i soggetti fuoriusciti dal regime versano l\u2019acconto dell\u2019imposta sostitutiva (ancorch\u00e9 per lo stesso periodo siano soggetti all\u2019IRPEF) che successivamente verr\u00e0 fatta \u201cconfluire\u201d nell\u2019IRPEF. In sostanza, tali contribuenti versano l\u2019acconto 2015 utilizzando i codici tributo previsti per l\u2019imposta sostitutiva e dovranno indicare quanto versato a tale titolo a rigo RN38, colonna 4, Mod. UNICO 2016 PF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regime forfettario<\/strong> &#8211; I contribuenti che, a partire dal 01.01.2015, hanno optato, o sono naturalmente transitati per il regime forfettario di cui all\u2019articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190\/2014, non devono per quest\u2019anno versare alcun acconto con riferimento all\u2019imposta sostitutiva dovuta con aliquota del 15%. Il contribuente che proviene dal regime ordinario, transitando ad un regime con imposta sostitutiva, pu\u00f2 valutare l\u2019ipotesi di una determinazione dell\u2019acconto IRPEF in via previsionale, non considerando il reddito d\u2019impresa\/lavoro autonomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Calcolo previsionale<\/strong> &#8211; Il contribuente che, nel 2015, \u00e8 transitato per obbligo o per opzione nel regime forfettario provenendo da un regime ordinario dovr\u00e0 valutate attentamente il da farsi. Sul punto va detto che manca nel regime forfettario di cui alla legge di Stabilit\u00e0 2015 una disposizione analoga a quella prevista all\u2019abrogato articolo 1, comma 117, della legge 244\/2007 che obbligava i \u201cminimi\u201d a considerare anche in sede di calcolo previsionale le regole ordinarie e non quelle del regime agevolato. Pertanto, in assenza di indicazioni previste in tal senso, il contribuente in questi casi potrebbe validamente procedere a rideterminare l\u2019acconto non su basi storiche ma su quelle previsionali arrivando per questi versi anche ad azzerare quanto dovuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Inizio attivit\u00e0 forfettario<\/strong> &#8211; Per chi ha iniziato l\u2019attivit\u00e0 direttamente nel nuovo regime forfettario non ci sono problemi di sorta poich\u00e9; la norma istitutiva del nuovo sistema contabile si limita a stabilire che il pagamento dell\u2019imposta sostitutiva (del 15%) va effettuato negli stessi termini e con le modalit\u00e0 previste per il versamento Irpef. Secondo il metodo storico il contribuente non \u00e8 tenuto a versare acconti relativi all\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore: D<strong>evis Nucibella<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Premessa \u2013 Il contribuente che per effetto delle norme transitorie ha mantenuto il regime dei minimi di cui alla Legge 244\/2007 (art. 1 comma 117) adottato fin gi\u00e0 dal 2014 anche per il periodo d\u2019imposta 2015 deve calcolare l\u2019acconto con le regole previste per tale regime. 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