{"id":1171,"date":"2015-11-27T10:15:48","date_gmt":"2015-11-27T09:15:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1171"},"modified":"2015-11-27T10:15:48","modified_gmt":"2015-11-27T09:15:48","slug":"gestione-separata-inps-e-cumulo-di-contributi-ce-possibilita-di-pensione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1171","title":{"rendered":"Gestione separata INPS e cumulo di contributi: c\u2019\u00e8 possibilit\u00e0 di pensione"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Spesso pu\u00f2 accadere che un soggetto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa pensionistica per poter accedere alla pensione, ma ha contributi versati in pi\u00f9 gestioni previdenziali gestite dall\u2019INPS (esempio gestione separata, gestione dipendenti e gestione ex Inpdap). Si tratta di anni contributivi che se presi singolarmente non permetterebbero di maturare il diritto alla pensione poich\u00e9 non si raggiungono i requisiti pensionistici previsti per una specifica gestione ma che se sommati (e quindi ricongiunti) potrebbero consentire l\u2019accesso alla pensione con la gestione separata poich\u00e9 questa rappresenta l\u2019 ultima posizione previdenziale cui si era iscritti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, la possibilit\u00e0 di ricongiungere alla gestione separata i periodi contributivi versati alle altre gestioni previdenziali \u00e8 espressamente prevista dall\u2019art. 3 DM n. 282\/1996 in cui \u00e8 disposto che \u201c<em>gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l&#8217;assicurazione generale obbligatoria per l&#8217;invalidit\u00e0, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facolt\u00e0 di chiedere nell&#8217;ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facolt\u00e0 di opzione di cui all&#8217;art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>I requisiti necessari per l\u2019esercizio della facolt\u00e0 e i chiarimenti dell\u2019INPS<\/strong> \u2013 Il predetto art. 3 DM n. 282\/1996, dunque, consente l\u2019utilizzo nella gestione separata dei periodi contributivi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo presenti in altre gestioni previdenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avvalersi di questa facolt\u00e0 \u00e8 necessario avere i requisiti richiesti per esercitare l\u2019opzione al sistema contributivo e cio\u00e8:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>un\u2019anzianit\u00e0 contributiva inferiore a 18 anni al 31\/12\/1995;<\/li>\n<li>possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31\/12\/1995.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito al requisito di cui al punto 1), l\u2019INPS con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015 ha chiarito che occorre far riferimento all\u2019anzianit\u00e0 complessivamente maturata entro la data del 31\/12\/1995 computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell\u2019esercizio della facolt\u00e0 in questione, nelle gestioni indicate dall\u2019articolo 3 del D.M. n. 282\/96 purch\u00e9 non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico e eventuali periodi coincidenti temporalmente saranno conteggiati una sola volta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, sono esclusi dal computo i soggetti iscritti per la prima volta dopo l\u20191\/1\/1996 (c.d. contributivi \u201cpuri\u201d) ed anche i soggetti che, al 31\/12\/1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni non rientranti nell\u2019ambito di applicazione del citato articolo 3 ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore all\u2019 1\/1\/1996, ha gi\u00e0 dato luogo ad un trattamento pensionistico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito al requisito di cui al punto 2), con la stessa circolare n. 184 l\u2019istituto di previdenza chiarisce che anche in tal caso si prender\u00e0 in considerazione tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall\u2019articolo 3 del D.M. n. 282\/1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I requisiti di anzianit\u00e0 contributiva necessari per la facolt\u00e0 di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell\u2019Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine, si precisa che non \u00e8 condizione ostativa all\u2019esercizio della facolt\u00e0 in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia gi\u00e0 maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia gi\u00e0 titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le prestazioni pensionistiche conseguibili<\/strong> \u2013 L\u2019esercizio della facolt\u00e0 di computo di cui all\u2019art. 3 D.M. n. 282\/1996 \u00e8 utile ai fini del conseguimento di:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>pensione di vecchiaia;<\/li>\n<li>pensione anticipata;<\/li>\n<li>pensione di inabilit\u00e0;<\/li>\n<li>assegno ordinario di invalidit\u00e0;<\/li>\n<li>pensione indiretta ai superstiti;<\/li>\n<li>pensione supplementare.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pensione sar\u00e0 erogata dalla gestione separata e quindi soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione (es. almeno 5 anni di contribuzione versata nella predetta gestione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La domanda<\/strong> \u2013 Come chiarito nella circolare n. 184\/2015, trattandosi di una \u201cfacolt\u00e0\u201d, il soggetto interessato deve fare esplicita richiesta del computo nella stessa domanda di pensione e in mancanza la sede INPS cui \u00e8 stata presentata domanda non \u00e8 tenuta ad applicare d\u2019ufficio l\u2019istituto in questione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019esercizio della facolt\u00e0, il soggetto interessato consegue la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti anagrafici e contributivi indicati nella circolare INPS n. 35\/2012 (fissati dalla legge n. 2014\/2011). E\u2019 possibile, altres\u00ec, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti di cui al punto 2.2. della stessa circolare n. 35 del 2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quindi, ad esempio, nel 2016, potrebbe fare domanda di pensione anticipata con cumulo nella gestione separata (sempre se sussistono i requisiti per l\u2019esercizio dell\u2019opzione) chi compie 63 anni e 7 mesi di et\u00e0 ed ha 20 anni di contribuzione effettiva (di cui 5 nella gestione separata).<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore: P<strong>irone Pasquale<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Premessa \u2013 Spesso pu\u00f2 accadere che un soggetto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa pensionistica per poter accedere alla pensione, ma ha contributi versati in pi\u00f9 gestioni previdenziali gestite dall\u2019INPS (esempio gestione separata, gestione dipendenti e gestione ex Inpdap). 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