{"id":1190,"date":"2015-12-01T10:54:46","date_gmt":"2015-12-01T09:54:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1190"},"modified":"2015-12-01T10:54:46","modified_gmt":"2015-12-01T09:54:46","slug":"incentivi-doppi-per-i-datori-che-stabilizzano-i-co-co-co","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1190","title":{"rendered":"Incentivi doppi per i datori che stabilizzano i co.co.co."},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">La stabilizzazione dei co.co.co., oltre all\u2019estinzione degli illeciti contributivi, fiscali e amministrativi, fa scattare anche l\u2019applicazione dello sgravio contributivo<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Doppio premio per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, sono stati erroneamente qualificati. In tali casi, infatti, oltre a godere degli effetti di cui all\u2019art. 54, co. 2 del D.lgs. n. 81\/2015, ossia l\u2019estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione), possono godere anche dello sgravio contributivo (futuro) del Ddl Stabilit\u00e0 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A sostenerlo \u00e8 la Fondazione Studi CdL con il parere n. 3\/2015. Il presunto dubbio sorge in relazione a due norme che sembrerebbero in contrasto con lo sgravio contributivo. In primis, l\u2019art. 31 del D.Lgs. n. 150\/2015 che esclude il beneficio degli sgravi quando l\u2019instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l\u2019attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; e l\u2019art. 54 del d.lgs. n. 81\/15, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato \u2013 per un periodo non inferiore a dodici mesi \u2013 per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma in consulenti del lavoro non sembrano avere dubbi in merito. Lo sgravio contributivo spetta anche a coloro che hanno commesso un illecito nell\u2019inquadrare erroneamente i lavoratori. Un\u2019interpretazione, questa, motivata dal fatto che \u201c<em>la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volont\u00e0 delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l\u2019ex collaboratore<\/em>\u201d. In altri termini, non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione. L\u2019iniziativa, dunque, alla stabilizzazione \u00e8 rilasciata alla volont\u00e0 di entrambe le parti, cos\u00ec come la sua attuazione concreta (con l\u2019accordo transattivo che \u201cdeve\u201d essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all\u2019art. 54 d.lgs. n. 81\/2015, ma a valle di un momento volitivo originario (la scelta della stabilizzazione) che non \u00e8 imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell\u2019adozione che rimane in capo ai singoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tutto ci\u00f2 \u00e8 giuridicamente coerente anche rispetto a quanto stabilito con l\u2019art. 1 del D.Lgs. n. 81\/2015, che lo scopo primario quello di far divenire il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nQuesta la posizione dei CdL. Ma quello che vi chiedo \u00e8 questo: \u00e8 giusto premiare, non una, ma ben due volte un datore che per anni ha usufruito di lavoratori inquadrandoli magari con partita IVA quando in realt\u00e0 hanno prestato a tutti gli effetti un\u2019attivit\u00e0 di lavoro subordinata? \u00c8 giusto che i datori di lavoro assumono \u201cper soli 12 mesi\u201d i lavoratori per godere dell\u2019estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali e poi, scaduto l\u2019anno di assunzione, chiss\u00e0 che fine faranno i lavoratori?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti La stabilizzazione dei co.co.co., oltre all\u2019estinzione degli illeciti contributivi, fiscali e amministrativi, fa scattare anche l\u2019applicazione dello sgravio contributivo Doppio premio per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori che, a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016, sono stati erroneamente qualificati. 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