{"id":1211,"date":"2015-12-09T10:51:30","date_gmt":"2015-12-09T09:51:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1211"},"modified":"2015-12-09T11:03:23","modified_gmt":"2015-12-09T10:03:23","slug":"forfettari-novita-anche-per-chi-ha-aderito-nel-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1211","title":{"rendered":"Forfettari: novit\u00e0 anche per chi ha aderito nel 2015"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuovo limite dei ricavi e imposta ridotta per le start up<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Secondo quanto previsto dal disegno di legge di stabilit\u00e0 2016 per i contribuenti forfettari dal 2016 sono previsti limiti di ricavi pi\u00f9 elevati e per le start up un\u2019imposta sostitutiva del 5 %. Tali nuove norme verranno applicate anche a coloro che hanno aderito a al regime agevolato gi\u00e0 dal 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Legge di stabilit\u00e0 2016<\/strong> \u2013 Come noto il D.D.L. Stabilit\u00e0 2016 prevede una serie di modifiche al regime forfettario tra cui l\u2019innalzamento delle soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime aumentandole di 10.000 euro per tutte le attivit\u00e0 ad eccezione delle attivit\u00e0 professionali ed equiparate il cui aumento \u00e8 pari a 15.000 euro portando cos\u00ec il tetto a 30.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Limite dei ricavi<\/strong> &#8211; La verifica del suddetto requisito va effettuata avendo riguardo all\u2019anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015. Si ritiene, quindi, che i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore dal 1.1.2016 si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d\u2019imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d\u2019imposta 2015. Un libero professionista che nel 2015 ha applicato il regime forfettario conseguendo ricavi per \u20ac 20.000 potr\u00e0 quindi operare nel regime forfettario anche nel 2016 in quanto il limite in vigore al 1.1.2016 corrisponde a 30.000 euro ed il contribuente avendo conseguito nel 2015 ricavi per 20.000 euro pu\u00f2 rimanere nel regime agevolato anche nel 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Start up<\/strong> \u2013 Altra modifica \u00e8 data dal fatto che per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario e che intraprendono un\u2019attivit\u00e0 \u201cnuova\u201d, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario non sar\u00e0 pi\u00f9 ridotto di 1\/3 per l\u2019anno di inizio attivit\u00e0 e per i due successivi ma al contrario secondo quanto previsto dal testo del disegno di Legge di Stabilit\u00e0 2016 dal 2016, si applicher\u00e0 l\u2019aliquota del 5% per i primi 5 anni di attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Inizio nel 2015<\/strong> &#8211; Nel comma 3 dell\u2019art. 8 del DDL di Stabilit\u00e0 2016 \u00e8 stato espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attivit\u00e0 nel 2015 avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cio\u00e8 dal 2016 al 2019. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario dovr\u00e0 applicare l\u2019aliquota piena del 15%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Regime Inps<\/strong> &#8211; I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilit\u00e0 2015, hanno introdotto una misura agevolativa in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti. I soli contribuenti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all\u2019articolo 1, comma 3, Legge n. 233\/1990.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modifiche<\/strong> &#8211; Il disegno di Legge di Stabilit\u00e0 interviene ora sul comma 77 sostituendolo integralmente. In virt\u00f9 delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditivit\u00e0 come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia \u201cridotta del 35 per cento\u201d. Non essendo state apportate altre modifiche, \u00e8 confermato anche che il regime contributivo in questione potr\u00e0 essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Comunicazione<\/strong> &#8211; Dovr\u00e0 essere chiarito al riguardo se i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per la contribuzione ridotta, versione Stabilit\u00e0 2015, siano automaticamente attratti dalle nuove modalit\u00e0 di versamento ovvero se si debba in qualche modo confermare l\u2019opzione. Sul punto l\u2019Inps dovr\u00e0, eventualmente, fornire istruzioni.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Nuovo limite dei ricavi e imposta ridotta per le start up Premessa \u2013 Secondo quanto previsto dal disegno di legge di stabilit\u00e0 2016 per i contribuenti forfettari dal 2016 sono previsti limiti di ricavi pi\u00f9 elevati e per le start up un\u2019imposta sostitutiva del 5 %. 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