{"id":1236,"date":"2015-12-18T14:43:25","date_gmt":"2015-12-18T13:43:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1236"},"modified":"2015-12-18T14:47:07","modified_gmt":"2015-12-18T13:47:07","slug":"commercialisti-e-dichiarazione-fraudolenta-assoluzione-per-la-registrazione-delle-fatture","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1236","title":{"rendered":"Commercialisti e dichiarazione fraudolenta: assoluzione per la registrazione delle fatture"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Cassazione Penale, sentenza depositata il 16 dicembre 2015<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Affinch\u00e8 si configuri il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. 74\/2000 \u00e8 indispensabile la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale vi sia stato l&#8217;effettivo inserimento di elementi passivi fittizi, mentre le condotte prodromiche di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o altri documenti falsi restano del tutto irrilevanti, sul piano penale, non potendo essere punite neppure a titolo di tentativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Deve pertanto essere mandato assolto, \u201c<em>perch\u00e9 il fatto non \u00e8 previsto dalla legge come reato<\/em>\u201d, <strong>il commercialista<\/strong> che ha registrato le fatture false per conto dei clienti se non \u00e8 dimostrato l\u2019inserimento delle stesse nelle varie dichiarazioni fiscali presentate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 49570\/15 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un commercialista \u00e8 stato riconosciuto responsabile dalla Corte d\u2019Appello, a titolo di concorso, del reato previsto dall\u2019art. 2 del D.Lgs. n. 74\/2000 per avere, secondo le accuse, fatto da tramite tra una societ\u00e0 estera che emetteva fatture false e i destinatari delle stesse, suoi clienti (precisamente dei promotori finanziari per i quali teneva la contabilit\u00e0), cos\u00ec consentendo loro di evadere le imposte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, il giudizio di responsabilit\u00e0 \u00e8 stato <strong>annullato senza rinvio<\/strong> dalla Suprema Corte, in accoglimento del motivo difensivo centrato sulla violazione di legge, posto che l\u2019addebito contestato <strong>non contemplava l\u2019avvenuta presentazione di alcuna delle necessarie dichiarazioni annuali, riportanti le fittizie componenti passive enunciate<\/strong>, limitandosi genericamente a contestare l\u2019utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. Da qui, fra l\u2019altro, la <strong>mancanza di accertamento<\/strong>, da parte del giudice di merito, del momento consumativo del reato contestato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Ermellini hanno argomentato che il reato in questione <strong>si consuma all\u2019atto della presentazione della dichiarazione.<\/strong> In tal senso depone, infatti, il dato testuale dell\u2019art. 2 D.lgs. 74\/2000, norma rimasta immodificata anche a seguito del D.L. n. 158 del 2015.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre poi evidenziare come l\u2019art. 6 dello stesso decreto abbia previsto che il delitto in questione<strong> non sia comunque punibile a titolo di tentativo<\/strong>; ed \u00e8 significativo che la stessa relazione ministeriale al D.Lgs. 74\/00 spieghi che la <em>ratio <\/em>della norma \u00e8 appunto quella di evitare che il trasparente intento del legislatore delegante di bandire il modello del reato prodromico risulti concretamente vanificato dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 56 del codice penale: si potrebbe sostenere, difatti, ad esempio, che le registrazioni in contabilit\u00e0 di fatture per operazioni inesistenti o sottofatturazioni, scoperte nel periodo d&#8217;imposta, rappresentino atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere una successiva dichiarazione fraudolenta o infedele, come tali punibili <em>ex se<\/em> a titolo di delitto tentato. Da qui dunque la conseguenza, da un lato, <strong>che solo con la presentazione della dichiarazione <\/strong>il reato di cui all\u2019art. 2 del D.Lgs. 74\/00 pu\u00f2 dirsi perfezionato e, dall\u2019altro, che, a differenza di quanto in precedenza stabiliva l\u2019art. 4, lett. g), della L. 516\/82, <strong>le condotte ad essa pregresse restano, sul piano penale, del tutto irrilevanti, non potendo essere punite neppure a titolo di tentativo.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E allora il supremo collegio ha ravvisato giusti motivi per ritenere errato il verdetto di responsabilit\u00e0 pronunciato dalla Corte territoriale, poich\u00e9 \u201c<em>il fatto contestato al professionista non ha disvalore penale, <strong>mancando in esso qualunque riferimento alla necessaria e imprescindibile indicazione in dichiarazione delle fatture emesse<\/strong>: nel capo d\u2019imputazione riportato in sentenza, ed esattamente corrispondente al contenuto dell\u2019addebito indicato nel decreto che dispone il giudizio, si \u00e8 contestato infatti all\u2019imputato di aver, in concorso con altre sessantanove persone, aver consentito a queste di evadere le imposte avvalendosi di fatture inesistenti, avendo in particolare fatto da tramite tra detti soggetti e la struttura della (omissis) s.a. che, attraverso societ\u00e0 estere, curava l\u2019emissione delle fatture \u2018<strong>registrate nelle scritture contabili obbligatorie o tenute a fini di prova nel confronti dell\u2019amministrazione finanziaria, a fronte di una provvigione sugli importi fatturati\u2019<\/strong>. Ed \u00e8 del resto significativo che la motivazione della sentenza impugnata, in qualche modo \u2018accontentandosi\u2019, ai fini della utilizzazione illecita, del dato invece neutro rappresentato dalla registrazione delle fatture nelle scritture contabili, <strong>non dia conto per nulla dell\u2019avvenuta indicazione delle stesse nelle varie dichiarazioni\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, per la Suprema Corte il commercialista in questione non ha commesso alcun reato.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Cassazione Penale, sentenza depositata il 16 dicembre 2015 Affinch\u00e8 si configuri il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. 74\/2000 \u00e8 indispensabile la presentazione della dichiarazione fiscale nella quale vi sia stato l&#8217;effettivo inserimento di elementi passivi fittizi, mentre le condotte prodromiche di acquisizione e &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1236\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Commercialisti e dichiarazione fraudolenta: assoluzione per la registrazione delle fatture<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,14],"tags":[],"class_list":["post-1236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurispudenza","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1236"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1236\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1237,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1236\/revisions\/1237"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}