{"id":1242,"date":"2015-12-22T19:13:29","date_gmt":"2015-12-22T18:13:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1242"},"modified":"2016-01-09T15:42:07","modified_gmt":"2016-01-09T14:42:07","slug":"il-regime-di-trasparenza-per-le-s-r-l","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1242","title":{"rendered":"Il regime di trasparenza per le S.r.l"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<pre style=\"text-align: justify;\"><big><em>L'approssimarsi della fine dell'anno richiede sempre una verifica puntuale della gestione e l'effettuazione di alcuni adempimenti necessari per l'anno successivo. In questo articolo mi vorrei soffermare brevemente sul regime di trasparenza per le S.r.l., di estrema importanza ed attualit\u00e0 per le piccole e medie Srl dopo la riforma del diritto societario. \r\n\u00a0\r\nIl regime previgente. Con la vecchia normativa la Srl pagava l'IRPEG (ora sostituita dall'IRES) ed al momento della distribuzione del dividendo (utile) i soci potevano, con un particolare meccanismo, scomputare dalla loro IRPEF personale l'IRPEG gi\u00e0 pagata dalla societ\u00e0. Quindi, alla fine, possiamo dire che l'IRPEG era sostanzialmente \"neutra\" per i soci. \r\n\u00a0\r\nL'attuale regime. La riforma fiscale, dal 2004, ha radicalmente modificato questo sistema. La Srl ora paga l'IRES (attualmente pari al 27,50% - previgentemente l'aliquota era del 33%, sugli utili fino al 2007), ma al momento della distribuzione del dividendo (utile) questo diventa nuovamente imponibile per il 49,72% (40% per gli utili fino all'anno 2007) in capo ai soci. Per fare un esempio con dei numeri, se l'utile della societ\u00e0 \u00e8 pari a 100, la Srl paga 27,50 di IRES ed il dividendo netto da distribuire \u00e8 quindi pari a 72,50: di questi 36,04 (il 49,72% di 72,50) vengono nuovamente tassati ai fini IRPEF in capo ai singoli soci, portando spesso ad un consistente aggravio della tassazione. Ipotizzando ad esempio un'aliquota media IRPEF sull'utile distribuito pari al 38%, questo significa un ulteriore pagamento da parte dei soci di 13,70 a causa della distribuzione del dividendo, per cui l'utile della S.r.l., quando distribuito, alla fine sconta un'imposta in questo caso pari al 41,2% (27,50% in capo alla societ\u00e0 e 13,70 in capo ai soci), oltre naturalmente all'IRAP (3,90%) ed alle altre tasse e contributi previsti dalla legislazione vigente. \r\n\u00a0\r\nIl regime di trasparenza. La riforma fiscale ha per\u00f2 contestualmente introdotto una nuova possibilit\u00e0 per le Srl che \u00e8 appunto il regime di trasparenza: sostanzialmente \u00e8 simile a quanto gi\u00e0 avviene per le societ\u00e0 di persone (s.n.c., s.a.s.), in pratica la Srl non versa pi\u00f9 l'IRES ed il dividendo viene tassato integralmente in capo ai soci, in base alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente per\u00f2 dal fatto che il dividendo venga poi effettivamente distribuito ai soci o rimanga invece all'interno della societ\u00e0. E' evidente che in questo caso la tassazione risulta in linea generale assai pi\u00f9 conveniente, soprattutto per le piccole societ\u00e0, perch\u00e9 evita una parziale doppia imposizione prima in capo alla societ\u00e0, poi in capo ai soci una volta che il dividendo viene distribuito. Nell'esempio di cui sopra, se l'utile \u00e8 pari a 100, questo viene integralmente tassato in capo ai soci: ipotizzando anche ora un'aliquota media IRPEF del 38%, la tassazione \u00e8 pari a 38 e non a 41,2. \r\n\r\nIl confronto tra i regimi. Il regime di trasparenza presume, come detto poc'anzi, che tutto l'utile fiscale si considera distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione, ed indipendentemente dal fatto che poi l'utile vanga effettivamente, in tutto o in parte, distribuito ai soci o rimanga, anche parzialmente, nella societ\u00e0. Il regime di trasparenza \u00e8 in tutto e per tutto assimilabile a quanto previsto per le societ\u00e0 di persone.\r\n\r\nIl regime ordinario per le societ\u00e0 di capitali prevederebbe invece la tassazione ai fini IRPEF del 49,72% dell'utile effettivamente distribuito. Questo significa che il socio pagher\u00e0 le imposte nell'esercizio di distribuzione effettiva degli utili (principio di cassa), ma anche che pagher\u00e0 le imposte solamente sull'utile effettivamente percepito (utile civilistico, di bilancio) e non su quello rilevante ai fini fiscali. Per i soci con partecipazioni minoritarie (c.d. \u201cnon qualificate\u201d) questi pagano una ritenuta d'imposta, sostitutiva dell'IRPEF, pari attualmente al 12,50% di tutto il dividendo distribuito.\r\n\r\nPertanto in caso di presenza di rilevanti costi indeducibili (in primis l'IRAP, e quindi le aziende con elevati costi del personale dipendente e\/o oneri finanziari dovranno valutare attentamente se valga la pensa scegliere il regime di trasparenza) la convenienza del regime di trasparenza si fa via via meno sensibile, fino a portare anche ad un incremento dell'imposizione rispetto al regime normale.\r\n\r\nRitornando all'esempio fatto prima, se l'utile di bilancio fosse stato invece 60 ed i costi indeducibili fossero stati 40, l'utile fiscale sarebbe rimasto 100, ma con il regime ordinario la societ\u00e0 avrebbe pagato sempre il 27,50% di IRES su 100 (e quindi 27,50 come nell'esempio precedente), ma l'utile distribuito non sarebbe stato 100 - 27,50 = 72,50, bens\u00ec 60 (utile di bilancio) - 27,50 = 32,50. Sul 49,72% di 32,50, e quindi su \u20ac 16,16, i soci avrebbero pagato la loro IRPEF, che in caso di aliquota media sempre pari al 38% (ma che in teoria dovrebbe essere minore, essendo minore il reddito) ammonterebbe ad \u20ac 6,14. L'aliquota fiscale complessiva tra societ\u00e0 e soci sarebbe pertanto del 33,64%, e quindi assai pi\u00f9 conveniente di quella del 38% ottenuta per trasparenza.\r\n\r\nLa convenienza. Quali regole potere a questo punto trarre, per individuare il regime pi\u00f9 conveniente? Chiaramente non c'\u00e8 una regola generale, valida in tutti i casi. Solamente l'esame concreto della specifica situazione, con una bozza di calcolo, pu\u00f2 dare una risposta il pi\u00f9 possibile attinente al caso esaminato. In linea di massima, si pu\u00f2 comunque dire che, generalmente, il regime di trasparenza, conviene:\r\n- Quando gli utili conseguiti sono modesti, o almeno la quota pro-socio \u00e8 modesta, ed i soci non posseggano altri redditi in misura consistente, cos\u00ec che gli utili realizzati dalla societ\u00e0 vengano tassati con le aliquote IRPEF pi\u00f9 basse;\r\n- Quanto l'utile di bilancio non sia troppo distante dall'utile fiscale, cio\u00e8 quando la societ\u00e0 non presenta rilevanti costi indeducibili. In questo modo l'utile fiscale e quello effettivamente distribuito sono abbastanza vicini tra loro, ed allora si aggiunge il vantaggio di non avere una parziale duplicazione di imposizione IRES+IRPEF. Si ricorda di considerare attentamente l'IRAP, in gran parte indeducibile, pertanto tutte le societ\u00e0 che presentano elevati costi indeducibili ai fini IRAP come personale dipendente ed oneri finanziari, raramente avranno convenienza ad utilizzare il regime di trasparenza.\r\n\r\nIn pratica, nelle situazioni pi\u00f9 comuni, e soprattutto nelle S.r.l. di minori dimensioni, con utili non particolarmente elevati e senza alti costi del personale dipendente, il regime di trasparenza consente spesso un vantaggio, talvolta anche notevole, in termini di imposizione fiscale. Viceversa, per le realt\u00e0 di maggiori dimensioni o che impieghino molto personale, il regime di trasparenza pu\u00f2 spesso portare a svantaggi.\r\n\r\nUtili non distribuiti. Il discorso si ribalta per le societ\u00e0 che sono abituate ad accantonare a riserva gli utili o a distribuirne solamente una minima parte ai soci. In questo caso, finch\u00e9 l'utile rimane all'interno della societ\u00e0, il regime ordinario risulta pi\u00f9 conveniente rispetto al regime di trasparenza, in quando non venendo distribuiti utili, non c'\u00e8 una doppia tassazione IRES-IRPEF, e l'aliquota IRES del 27,50% risulta generalmente vantaggiosa in confronto con l'IRPEF, a meno che non si tratti di redditi molto modesti (del resto risulta invero poco frequente che in caso di utili modesti, questi vengano tutti accantonati e non venga distribuito nulla ai soci).\r\n\r\nI requisiti ed i termini per l'opzione. Per usufruire del regime di trasparenza occorre che la societ\u00e0 possieda una serie di requisiti richiesti dalla legge, come, ad esempio, un ammontare dei ricavi non superiore generalmente a 5 milioni di Euro ed un numero di soci - che devono essere tutte persone fisiche - non superiore a 10; altri requisiti andavano invece eventualmente gi\u00e0 valutati in corso d'anno per fare in modo di non trovarsi in prossimit\u00e0 della scadenza per l'opzione senza possedere i requisiti richiesti. L'opzione per il regime di trasparenza va comunicata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il termine tassativo del 31 dicembre del primo anno di utilizzo di questo regime ed \u00e8 vincolante per un periodo di tre anni.\u00a0 \u00c8 importante pertanto ricordarsi, ricorrendone i presupposti e la convenienza, di rinnovare il regime ogni tre anni, altrimenti decade.\r\n\u00a0\r\nUlteriori vantaggi. Oltre a quanto gi\u00e0 precisato, il regime di trasparenza, eliminando dal bilancio la tassazione IRES rende inoltre possibile, con un carico tributario complessivo come visto generalmente inferiore, la presentazione di un utile maggiore in bilancio, in quanto la tassazione \u00e8 per la maggior parte \"spostata\" dalla societ\u00e0 ai soci: questo elemento pu\u00f2 risultare utile ad esempio quando il bilancio viene presentato in banca per richiedere affidamenti. Inoltre, in presenza di utili modesti e soprattutto in caso di oneri finanziari e\/o costi del personale elevati, questa soluzione evita alla societ\u00e0, in utile prima del calcolo delle imposte, di evidenziare poi una perdita a causa dell'indeducibilit\u00e0 dell'IRAP dall'IRES. Questione complessa, che richiederebbe una trattazione pi\u00f9 ampia che tuttavia esula dallo scopo di questa breve pagina. \r\n\u00a0\r\nI compensi agli amministratori. Due parole sui compensi agli amministratori. Premesso che non \u00e8 questa la sede per parlare di una materia cos\u00ec ampia e delicata, mi limito a sottolineare come alcune societ\u00e0, per ovviare il problema della parziale doppia tassazione IRES-IRPEF, abbiano deliberato consistenti compensi agli amministratori, in grado di assorbire tutto o quasi il reddito della societ\u00e0. A parte che un tale comportamento non \u00e8 corretto, in quanto i compensi dovrebbero essere proporzionati all'attivit\u00e0 amministrativa effettivamente prestata, ci\u00f2 penalizzerebbe ulteriormente la societ\u00e0: infatti, senza conseguire alcun vantaggio in termini di tassazione, anzi avendone un aggravio a causa dei maggiori contributi previdenziali in questo caso dovuti sui compensi agli amministratori, si rischierebbe poi il possibile verificarsi di una eventuale situazione di non congruit\u00e0 con gli studi di settore, in quanto i compensi corrisposti agli amministratori presumono sempre maggiori ricavi. L'opzione del regime di trasparenza risolve invece direttamente il problema e quindi, in linea generale, \u00e8 senz'altro la soluzione da preferire.<\/em><big><small>\r\n<\/small><\/big><\/big><\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;approssimarsi della fine dell&#8217;anno richiede sempre una verifica puntuale della gestione e l&#8217;effettuazione di alcuni adempimenti necessari per l&#8217;anno successivo. 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