{"id":1275,"date":"2016-01-22T13:46:35","date_gmt":"2016-01-22T12:46:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1275"},"modified":"2016-01-22T13:46:35","modified_gmt":"2016-01-22T12:46:35","slug":"cooperative-di-tipo-b-la-fine-di-un-modello","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1275","title":{"rendered":"Cooperative di tipo B: la fine di un modello?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Le cooperative sociali nascono con la finalit\u00e0 di perseguire l\u2019interesse generale della comunit\u00e0, garantendo la promozione umana e l\u2019integrazione sociale dei cittadini. Proprio questa \u201cvocazione collettiva\u201d le distingue dagli altri tipi di cooperative che mirano esclusivamente a rispondere agli interessi \u201cindividuali\u201d dei singoli soci.<br \/>\nLe cooperative sociali, nell\u2019espletamento delle proprie funzioni, operano bilanciando il legittimo interesse economico al profitto con l\u2019altrettanto fondamentale obiettivo a perseguire questo attraverso l\u2019inserimento di soggetti svantaggiati che devono essere almeno il 30% sul totale della forza lavoro impiegata.<br \/>\nLa Legge 381\/1991 che disciplina le cooperative sociali distingue tra:<br \/>\n\u2022 Cooperative sociali di tipo A che si occupano della gestione dei servizi socio sanitari ed educativi rivolte a persone che per svariate ragioni (et\u00e0, salute, condizione personale e sociale) si trovino in una condizione di svantaggio;<br \/>\n\u2022 Cooperative sociali di tipo B che si rivolgono ai medesimi destinatari ma svolgono attivit\u00e0 diverse: agricole, industriali, commerciali o servizi.<br \/>\nPer favorire l\u2019inserimento lavorativo delle categorie pi\u00f9 svantaggiate, la Legge prevedeva per le cooperative di tipo B la possibilit\u00e0 di stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici finalizzate alla fornitura di beni e servizi (ad esclusione di quelli di natura socio sanitaria ed educativa, di competenza delle cooperative di tipo A) in deroga alla normativa del Codice dei contratti, purch\u00e9 gli affidamenti riservati fossero di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria fissata a 40.000 euro.<br \/>\nIl comma 610 dell\u2019art.1 Testo Unico della Legge di Stabilit\u00e0 2015 ha de facto eliminato l\u2019affidamento diretto aggiungendo all\u2019art.5 della Legge 381\/1991 quanto di seguito:<br \/>\n\u201cLe convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza\u201d.<br \/>\nTre righe che cambiano tutto e che rischiano di svuotare di senso il ruolo della cooperazione nel panorama politico-economico italiano.<br \/>\nIl disposto in oggetto va a smantellare un sistema efficiente che ha garantito fino a questo momento la tutela di categorie di lavoratori altrimenti esclusi dal mercato del lavoro, snaturando di fatto lo spirito insito nella Legge 381\/91.<br \/>\nLa scelta politica che sembra emergere, alla luce dei recenti scandali di Mafia Capitale, \u00e8 quella di andare a \u201cpunire\u201d quegli esempi virtuosi che costituiscono la stragrande maggioranza del panorama delle cooperative.<br \/>\nPi\u00f9 che la trasparenza e la non discriminazione l\u2019unico obiettivo che sembra volersi perseguire \u00e8 quella dell\u2019efficienza economica <em>tout court<\/em>. L\u2019aspetto sociale rischia di passare in secondo piano alla luce di criteri ispirati esclusivamente alla logica del vantaggio economico totale.<br \/>\nLa norma, inoltre, va nella direzione opposta a quanto stabilito dalla nuova Direttiva Europea sugli appalti pubblici 2014\/24\/UE la quale al comma 1 dell\u2019articolo 20 stabilisce che: Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l\u2019integrazione sociale e professionale delle persone con disabilit\u00e0 o svantaggiate o possono riservarne l\u2019esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilit\u00e0 o da lavoratori svantaggiati.<br \/>\nTale orientamento viene riaffermato dalla Risoluzione Legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la modifica della Direttiva 18\/2004 sugli appalti pubblici. L\u2019articolo 36 sottolinea come porre sullo stesso piano le imprese sociali con le altre sul mercato costituirebbe di fatto una distorsione delle regole. Il disposto, in questo senso, \u00e8 chiarissimo: \u201cLavoro e occupazione contribuiscono all\u2019integrazione nella societ\u00e0 e sono elementi chiave per garantire pari opportunit\u00e0 a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale \u00e8 l\u2019integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilit\u00e0 e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facolt\u00e0 di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l\u2019esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti\u201d.<br \/>\nL\u2019Europa prende ad esempio il nostro sistema di tutele ma l\u2019Italia prosegue in \u201cdirezione ostinata e contraria\u201d e in tutto ci\u00f2 viene da chiedersi se l\u2019obiettivo finale sia il superamento del sistema cooperativo, relegando nuovamente ai margini quelle categorie \u201csvantaggiate\u201d a cui fino ad oggi le cooperative hanno dato la possibilit\u00e0 di essere cittadini attivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte UNSIC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le cooperative sociali nascono con la finalit\u00e0 di perseguire l\u2019interesse generale della comunit\u00e0, garantendo la promozione umana e l\u2019integrazione sociale dei cittadini. 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