{"id":1286,"date":"2016-02-02T10:29:24","date_gmt":"2016-02-02T09:29:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1286"},"modified":"2016-02-02T10:29:24","modified_gmt":"2016-02-02T09:29:24","slug":"i-forfettari-e-lautoconsumo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1286","title":{"rendered":"I FORFETTARI E \u201cL\u2019AUTOCONSUMO\u201d"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">Fra i vari requisiti richiesti dall\u2019art. 1 commi 54-89 Legge 190\/2014 (c.d. Legge di Stabilit\u00e0 2015) e successive modifiche apportate dalla Legge di Stabilit\u00e0 2016, uno dei casi pi\u00f9 critici riguarda la valutazione dei ricavi e\/o compensi rilevati nel periodo di imposta precedente.<br \/>\nIn particolare, occorre valutare se nel periodo di imposta 2015 il contribuente, corrispondentemente al proprio codice Atecofin, ha superato o meno la soglia massima dei ricavi previsti come tetto massimo.<br \/>\nLa verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avuto riguardo all\u2019anno precedente quello di riferimento.<br \/>\nPertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.<br \/>\nFra i vari aspetti da considerare nel determinare i ricavi e compensi rilevati nel periodo di imposta 2015, va valutato il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare del contribuente.<br \/>\nLa Legge 190\/2014, che ha introdotto nel nostro ordinamento il regime forfettario, nulla dispone in merito alla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell&#8217;esercente attivit\u00e0 d&#8217;impresa, arte o professione.<br \/>\nPer analizzare la questione, occorre fare riferimento alla Circolare A.E. del 28 gennaio 2008, n.7\/E, la quale ha fornito gli ulteriori chiarimenti in merito al funzionamento del regime fiscale dei contribuenti minimi. In particolare al punto 6.6 (autoconsumo) della succitata Circolare, l&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al quesito seguente:<br \/>\n&#8220;Si richiedono chiarimenti in merito al trattamento da riservare alle operazioni di destinazione al consumo personale o familiare di beni dell&#8217;impresa che potrebbero avvenire in costanza di applicazione del regime dei minimi.&#8221;<br \/>\nRisposta<br \/>\nAi fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto le operazioni di destinazione al consumo personale o familiare di beni dell&#8217;impresa, che ordinariamente ai sensi dell&#8217;articolo 2, secondo comma, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono operazioni rilevanti agli effetti del tributo qualora la relativa imposta assolta all&#8217;atto dell&#8217;acquisto sia stata detratta, nell&#8217;ambito del regime dei minimi sono effettuate senza applicazione dell&#8217;Iva, in conformit\u00e0 al disposto del comma 100, secondo cui i contribuenti minimi non addebitano l&#8217;imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa.<br \/>\nPer converso, ai fini della determinazione del reddito, l&#8217;autoconsumo da parte di un soggetto che applica il regime dei contribuenti minimi trova disciplina nell&#8217;articolo 4 del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile &#8220;si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3, del citato testo unico, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell&#8217;imprenditore o dell&#8217;esercente l&#8217;arte o la professione.&#8221;<br \/>\nL&#8217;Agenzia delle Entrate, nelle conclusioni al quesito, ha ribadito che &#8220;i ricavi e le plusvalenze relativi a beni destinati al consumo personale o familiare dell&#8217;esercente impresa, arte o professione concorreranno come componenti positive del reddito imponibile dei contribuenti minimi, anche se per tale destinazione non risultano percepiti ricavi o compensi&#8221;.<br \/>\nPer analogia, cos\u00ec come nel caso dei contribuenti minimi, occorre rifugiarsi nell&#8217;art. 4 del Decreto Ministeriale del 02 Gennaio 2008, in base al quale ai fini della determinazione della base imponibile assumono rilievo i contenuti di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi art. 54, comma 1, lettera c) e articoli 57 e 58, comma 3.<br \/>\nIl contribuente che destina beni o servizi al consumo personale o dei suoi familiari, dovr\u00e0 sommare il valore normale di tali beni o servizi, determinato in base all&#8217;art. 9 T.U.I.R, ai ricavi e compensi complessivamente conseguiti nel periodo di imposta.<br \/>\nPertanto, l&#8217;autoconsumo rileva indipendentemente dalla percezione di un corrispettivo e va preso in considerazione ai fini della determinazione dei ricavi complessivi originati in un periodo di imposta, da confrontarsi con la soglia massima di ricavi prevista per quel determinato contribuente corrispondentemente al codice Atecofin che identifica l&#8217;attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\nSi pu\u00f2 concludere che, in deroga al principio di cassa allargato, concorrono a formare il reddito anche i ricavi relativi ai beni destinati al consumo personale o familiare dell\u2019esercente impresa arte o professione, ancorch\u00e9 sia assente la manifestazione finanziaria.<\/div>\n<\/div>\n<h6 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">AUTORE:\u00a0<strong>MASSIMILIANO BELLINI<\/strong><\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fra i vari requisiti richiesti dall\u2019art. 1 commi 54-89 Legge 190\/2014 (c.d. Legge di Stabilit\u00e0 2015) e successive modifiche apportate dalla Legge di Stabilit\u00e0 2016, uno dei casi pi\u00f9 critici riguarda la valutazione dei ricavi e\/o compensi rilevati nel periodo di imposta precedente. In particolare, occorre valutare se nel periodo di imposta 2015 il contribuente, &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1286\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">I FORFETTARI E \u201cL\u2019AUTOCONSUMO\u201d<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1286"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1286\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1287,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1286\/revisions\/1287"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}