{"id":1303,"date":"2016-02-03T14:03:49","date_gmt":"2016-02-03T13:03:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1303"},"modified":"2016-02-03T14:03:49","modified_gmt":"2016-02-03T13:03:49","slug":"la-fattura-elettronica-puo-essere-anche-differita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1303","title":{"rendered":"LA FATTURA ELETTRONICA PU\u00d2 ESSERE ANCHE \u201cDIFFERITA\u201d"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 A decorrere dal 31 marzo 2015 (Dl n. 66\/2014), tutti gli enti nazionali e le amministrazioni locali non possono pi\u00f9 accettare le fatture in formato cartaceo ma sono obbligate alla fatturazione elettronica (per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, l\u2019obbligo gi\u00e0 decorreva dal 6 giugno 2014).<br \/>\nInoltre, a oggi, le pubbliche amministrazioni non potranno procedere al pagamento del fornitore del bene o del servizio, neppure parziale, fino all\u2019invio del documento in forma elettronica.<br \/>\nSi ricorda che, l\u2019obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato \u00e8 stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 244\/2007) cui sono succeduti due decreti attuativi:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"first\">decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03\/05\/2008) con cui il legislatore ha individuato nell&#8217;Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SDI) per l&#8217;invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, definendone compiti e responsabilit\u00e0. Con lo stesso decreto \u00e8 stata Individuata nella SOGEI Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dell&#8217;SDI;<\/li>\n<li>decreto Ministro Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22\/05\/2013) che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Quando la fattura \u00e8 elettronica<\/strong> \u2013 La fattura elettronica, sostituisce in tutto e per tutto la fatturazione cartacea ma restano tuttavia ferme le regole di fatturazione. Secondo il precedente chiarimento dell\u2019Agenzia delle Entrate, fornito con la circolare n. 18\/E\/2014, affinch\u00e9 una fattura possa essere definita elettronica e non cartacea, non \u00e8 rilevante il formato utilizzato per la sua creazione (elettronico o cartaceo), bens\u00ec il solo fatto che la stessa sia in formato elettronico quando \u00e8 emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario.<br \/>\nIn particolare, secondo l\u2019amministrazione finanziaria, \u00e8 elettronica anche la fattura cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Non pu\u00f2, invece, essere considerata elettronica la fattura che seppur generata tramite un software di contabilit\u00e0, \u00e8 comunque inviata all\u2019ente in formato cartaceo.<\/p>\n<p><strong>La fattura elettronica differita<\/strong> \u2013 A oggi, la possibilit\u00e0 di emettere fattura differita cartacea, \u00e8 prevista sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Ci\u00f2 \u00e8 espressamente previsto dall\u2019articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui \u00e8 disposto che <em>\u201cper le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali \u00e8 effettuata l\u2019operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonch\u00e9 per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, pu\u00f2 essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime\u201d.<\/em><br \/>\nPer quanto riguarda le prestazioni di servizi individuabili attraverso \u201cidonea documentazione\u201d, l\u2019Agenzia delle Entrate, con la stessa circolare n. 18\/E\/2014 ha chiarito che per \u201cidonea documentazione\u201d potrebbe intendersi, ad esempio, oltre del documento attestante l\u2019avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d\u2019incarico, della relazione professionale, purch\u00e9 risultino in modo chiaro e puntuale la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.<br \/>\nAnche la fattura elettronica, cos\u00ec come quella cartacea pu\u00f2 essere emessa in modalit\u00e0 \u201cdifferita\u201d entro il 15 del mese successivo alla consegna del bene oggetto di compravendita o dall\u2019avvenuto incasso della prestazione resa.<br \/>\nQuindi, ci\u00f2 ad esempio, sta significando che il fornitore potrebbe consegnare all\u2019ente pubblico (esempio Comune) i beni acquistati ed emettere la preventiva bolla di consegna (o DDT) per poi emettere la fattura elettronica (per la quale sussiste l\u2019obbligo) entro il 15 del mese successivo alla consegna con la possibilit\u00e0 di fatturare tutti i beni acquistati e consegnati il mese precedente a condizione che nella fattura siano comunque richiamati il numero e la data della bolla.<\/div>\n<\/div>\n<h6 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">AUTORE:\u00a0<strong>PASQUALE PIRONE<\/strong><\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa \u2013 A decorrere dal 31 marzo 2015 (Dl n. 66\/2014), tutti gli enti nazionali e le amministrazioni locali non possono pi\u00f9 accettare le fatture in formato cartaceo ma sono obbligate alla fatturazione elettronica (per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, l\u2019obbligo gi\u00e0 decorreva dal 6 giugno 2014). 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