{"id":1313,"date":"2016-02-04T11:32:23","date_gmt":"2016-02-04T10:32:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1313"},"modified":"2016-02-04T11:32:23","modified_gmt":"2016-02-04T10:32:23","slug":"regime-forfettario-e-rettifica-della-detrazione-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1313","title":{"rendered":"REGIME FORFETTARIO E RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il passaggio dal regime IVA\u00a0ordinario al regime forfettario, scatta la rettifica della detrazione IVA\u00a0di cui all\u2019art. 19 bis-2 DPR 633\/72.<br \/>\nIn particolare, il comma 3 della norma succitata cos\u00ec recita:<br \/>\n\u201cSe mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell&#8217;imposta sugli acquisti o nell&#8217;attivit\u00e0 comportano la detrazione dell&#8217;imposta in misura diversa da quella gi\u00e0 operata, la rettifica \u00e8 eseguita limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, \u00e8 eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.\u201d<br \/>\nDunque, il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario, comporta la rettifica dell\u2019iva gi\u00e0 detratta sui \u201cbeni e servizi\u201d non ancora \u201cceduti\u201d e\/o \u201cutilizzati\u201d e sui \u201cbeni ammortizzabili\u201d.<br \/>\nLa rettifica dell\u2019IVA inizialmente detratta va operata considerando che:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"first\">le disposizioni di cui all\u2019art. 19 bis-2 DPR 633\/72, relative ai beni ammortizzabili, devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all\u2019articolo 68 del TUIR;<\/li>\n<li>per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rettifica va eseguita solo se non sono ancora trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione. Limitatamente alla norma in esame non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 \u20ac, ne\u2019 quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito \u00e8 superiore al 25%;<\/li>\n<li>agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica \u00e8 stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione;<\/li>\n<li>fra i beni non ancora ceduti o non ancora utilizzati rientra certamente il valore delle rimanenze finali ed i contratti di leasing in essere. Riguardo al valore delle rimanenze finali, l\u2019IVA va rettificata integralmente, mentre nel caso dei contratti di leasing, la rettifica dell\u2019iva, originariamente assolta con il maxi canone iniziale, va effettuata proporzionalmente al tempo che residua alla conclusione del contratto;<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le rettifiche delle detrazioni iva andranno effettuate nella Dichiarazione annuale IVA relativa all\u2019anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.<br \/>\nPertanto, l\u2019ex contribuente ordinario nell\u2019ultima Dichiarazione Iva, che nel nostro caso corrisponder\u00e0 alla Dichiarazione Iva 2016 per l\u2019anno 2015, al rigo VA14 dovr\u00e0 barrare la casella 1, al fine di indicare che trattasi dell\u2019ultimo anno (il 2015) in cui verranno applicate le regole ordinarie in materia di iva.<br \/>\nSulla scorta dell\u2019art. 19 bis-2 DP.R. 633\/72 dovr\u00e0 quindi procedere alla rettifica della detrazione dell\u2019IVA assolta sugli acquisti, riportando nel rigo VF56 il valore complessivo delle rettifiche iva operate.<br \/>\nL\u2019IVA eventualmente da versare corrisponder\u00e0:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li class=\"first\">al 100% dell\u2019IVA detratta per le rimanenze finali e i servizi non ancora utilizzati;<\/li>\n<li>ai quinti residui per i beni strumentali;<\/li>\n<li>ai decimi rimanenti per i beni immobili.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019IVA dovuta a seguito della rettifica confluir\u00e0 all\u2019interno della dichiarazione IVA e concorrer\u00e0 alla determinazione dell\u2019importo a debito\/credito risultante dalla dichiarazione annuale.<br \/>\nRelativamente all\u2019IVA dovuta a seguito di rettifica della detrazione a sfavore, a differenza del regime dei minimi, l\u2019imposta non dovr\u00e0 essere pi\u00f9 versata autonomamente: l\u2019importo indicato al rigo VF56 confluir\u00e0 infatti nel rigo VL, all\u2019interno dell\u2019imposta complessiva a debito o a credito, e l\u2019eventuale debito dovr\u00e0 essere versato in un\u2019unica soluzione con il codice tributo 6099 anno di riferimento 2015.<br \/>\nL\u2019eventuale credito iva, che emerger\u00e0 dall\u2019ultimo anno in cui l\u2019iva \u00e8 applicata nei modi ordinari, potr\u00e0 essere chiesto a rimborso oppure compensato con il modello F24.<br \/>\nLa rettifica alla detrazione iva vale anche in senso opposto, ossia nel caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario (per opzione o per obbligo). In tal caso l\u2019iva non detratta diviene detraibile. Quindi i contribuenti non pi\u00f9 forfettari devono determinare l&#8217;Iva assolta sulle merci in rimanenza, sui beni strumentali di importo superiore a 516,46 euro o con percentuale di ammortamento inferiori al 25% e sui servizi non utilizzati.<br \/>\nInfine, con il passaggio dal regime iva ordinario al regime forfettario, pu\u00f2 esserci il caso dell\u2019esigibilit\u00e0 differita dell\u2019iva o dell\u2019iva in sospensione per via dell\u2019adozione da parte del contribuente del meccanismo della liquidazione dell\u2019iva \u201cper cassa\u201d. Anche in tal caso va data notizia nella prima Dichiarazione Iva Annuale utile e potrebbe emergere un debito che andr\u00e0 versato con le modalit\u00e0 su esposte.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<h6 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">AUTORE:\u00a0<strong>MASSIMILIANO BELLINI<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il passaggio dal regime IVA\u00a0ordinario al regime forfettario, scatta la rettifica della detrazione IVA\u00a0di cui all\u2019art. 19 bis-2 DPR 633\/72. 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