{"id":1346,"date":"2016-03-11T15:05:16","date_gmt":"2016-03-11T14:05:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1346"},"modified":"2016-03-11T15:05:16","modified_gmt":"2016-03-11T14:05:16","slug":"omessa-iva-con-soglia-piu-alta-sconto-di-pena-per-il-passato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1346","title":{"rendered":"OMESSA IVA CON SOGLIA PI\u00d9 ALTA. SCONTO DI PENA PER IL PASSATO"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 marzo 2016<\/h2>\n<div class=\"testo\" style=\"text-align: justify;\">\n<div class=\"immagini img_inleft\">\n<dl>\n<dt>Nel procedimento penale per l\u2019omesso versamento di IVA pu\u00f2 essere accordato uno sconto di pena al contribuente che \u00e8 stato condannato sulla base della vecchia soglia di punibilit\u00e0, vale a dire quella di \u20ac 50 mila elevata a \u20ac 250 mila dal D.Lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 22 ottobre dello stesso anno.\u00a0<\/dt>\n<\/dl>\n<\/div>\n<div class=\"p\">\u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 9936\/16 della Terza Sezione Penale della Cassazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Ricorre per cassazione un legale rappresentate di societ\u00e0 che la Corte D\u2019Appello \u2013 a differenza del Tribunale \u2013 ha ritenuto colpevole del reato di cui all\u2019art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 <strong>per il mancato accantonamento<\/strong> dell\u2019IVA dovuta all\u2019Erario, con un\u2019evasione di oltre 550 mila euro.<br \/>\nLa Corte territoriale <strong>non ha ritenuto rilevanti<\/strong>, ai fini della dimostrazione della mancanza di dolo per grave crisi di liquidit\u00e0, n\u00e9 la circostanza della perdita di un assegno di 600 mila euro n\u00e9 un mancato incasso di quasi 2 milioni di euro n\u00e9 il finanziamento \u201cpersonale\u201d da parte dell\u2019imputato alla societ\u00e0 n\u00e9, infine, la chiusura delle linee credito; e ci\u00f2 perch\u00e9, a fronte di tali vicissitudini (tra l\u2019altro non tutte fornite di prova secondo i giudici di secondo grado), <strong>\u00e8 mancata la giustificazione da parte del ricorrente dell\u2019impiego di liquidit\u00e0 per oltre 900.000 euro a titolo di IVA incassata<\/strong>.<\/p>\n<p>Detta somma avrebbe dovuto essere accantonata per provvedere al pagamento del tributo alla scadenza prevista (28\/12\/2009); tenuto peraltro conto che la societ\u00e0 non aveva dipendenti, n\u00e9 locali per cui corrispondeva un affitto (avendo sede nell\u2019abitazione del prevenuto) n\u00e9, infine, risultando prodotte fatture passive atte a fornire elementi di prova in ordine al fatto che le somme incassate fossero state utilizzate per pagare altri creditori.<\/p>\n<p>Insomma, dal mancato accantonamento dell\u2019IVA incassata la Corte D\u2019appello ha tratto la prova del dolo nel mancato assolvimento dell\u2019obbligazione tributaria. Le somme da versare all\u2019Erario sono state distratte dalla loro destinazione naturale poich\u00e9 utilizzate per tutt\u2019altri fini.<br \/>\nEbbene, il ragionamento decisionale che ha sorretto il giudizio di responsabilit\u00e0 penale pronunciato dal Collegio territoriale \u00e8 stato pienamente condiviso dagli ermellini, che tuttavia hanno ravvisato l\u2019opportunit\u00e0 di rivedere la pena inflitta al ricorrente (fissata dalla Corte D\u2019Appello in sei mesi e venti giorni di reclusione). E ci\u00f2 alla luce del mutato quadro legislativo.<\/p>\n<p>In proposito in sentenza si legge: \u201c<em>pu\u00f2 ritenersi che, effettivamente,<strong> alla stregua della novella del 2015 con cui \u00e8 stata elevata la soglia di punibilit\u00e0 per il reato di omesso versamento Iva ad \u20ac 250 mila<\/strong>, rispetto alla soglia che, in relazione al periodo di imposta in contestazione, attribuiva rilevanza penale al fatto (pari ad \u20ac 103.291,18, in relazione alla declaratoria di incostituzionalit\u00e0 operata dalla sentenza n. 80 del 2014), <strong>il disvalore complessivo del fatto debba essere rivalutato<\/strong>, posto che la soglia svolge la propria funzione sul piano della selezione categoriale, incidendo quindi la sua elevazione, ai fini della rilevanza penale del fatto, sul complessivo e oggettivo disvalore penale del fatto medesimo, donde<strong> ci\u00f2 giustifica la necessit\u00e0 di una rivalutazione<\/strong> della congruit\u00e0 complessiva del trattamento sanzionatorio alla luce del predetto ius superveniens\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Pertanto la sentenza impugnata \u00e8 stata annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.<\/p>\n<p>Da segnalare che la difesa ha invocato anche la causa di non punibilit\u00e0<strong> per particolare tenuit\u00e0 del fatto<\/strong>, di cui la Corte ha per\u00f2 escluso la ricorrenza.<\/p>\n<p>Sulla compatibilit\u00e0 tra i reati per cui \u00e8 prevista una soglia di punibilit\u00e0 e il giudizio di particolare tenuit\u00e0 del fatto<strong> \u00e8 pendente la relativa questione davanti alle Sezioni Unite<\/strong>. Ciononostante i supremi giudici hanno richiamato un loro precedente pronunciamento secondo cui, quando si procede per il reato di omesso versamento dell&#8217;IVA, la non punibilit\u00e0 per particolare tenuit\u00e0 del fatto \u00e8 applicabile <strong>solo se l&#8217;ammontare dell&#8217;imposta non corrisposta \u00e8 di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilit\u00e0<\/strong>, poich\u00e9 la previsione di quest&#8217;ultima evidenzia che il grado di offensivit\u00e0 della condotta ai fini della configurabilit\u00e0 dell&#8217;illecito penale \u00e8 stato gi\u00e0 valutato dal legislatore. Nel caso di specie l\u2019ammontare dell\u2019IVA non versata \u2013 a seguito della novella del 2015 \u2013 <strong>\u00e8 pari al doppio<\/strong> di quella prevista dalla legge quale soglia di punibilit\u00e0 ai fini della rilevanza penale del fatto.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">AUTORE:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul class=\"dlshop\">\n<li class=\"first disabled\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"name\">Sentenza n. 9936\/16 della Terza Sezione Penale della Cassazione<\/span><span class=\"size\"> (820 kB)<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione Penale, sentenza depositata il 10 marzo 2016 Nel procedimento penale per l\u2019omesso versamento di IVA pu\u00f2 essere accordato uno sconto di pena al contribuente che \u00e8 stato condannato sulla base della vecchia soglia di punibilit\u00e0, vale a dire quella di \u20ac 50 mila elevata a \u20ac 250 mila dal D.Lgs. n. 158 del 2015, &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1346\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">OMESSA IVA CON SOGLIA PI\u00d9 ALTA. SCONTO DI PENA PER IL PASSATO<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[12,14],"tags":[],"class_list":["post-1346","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurispudenza","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1346","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1346"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1346\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1347,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1346\/revisions\/1347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1346"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1346"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1346"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}