{"id":1363,"date":"2017-11-09T11:50:25","date_gmt":"2017-11-09T10:50:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1363"},"modified":"2017-11-09T16:58:26","modified_gmt":"2017-11-09T15:58:26","slug":"split-payment-sanatoria-con-doppio-termine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1363","title":{"rendered":"Split payment, sanatoria con doppio termine"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019incertezza normativa che ha caratterizzato dal 1\u00b0 luglio scorso l\u2019estensione dello split payment esclude che eventuali errori commessi dai fornitori possano essere sanzionati o modificati a condizione che l\u2019imposta sia stata assolta, ancorch\u00e8 in modo irregolare. Tale copertura opera in relazione ai comportamenti irregolari commessi fino a luned\u00ec 6<br \/>\nnovembre 2017, vale a dire fino al giorno precedente l\u2019emanazione della circolare 27\/E\/2017 di ieri. Questo chiarimento \u00e8 indicato proprio nel documento di prassi che<br \/>\ncontiene tra l\u2019altro una serie di precisazioni sia in relazione all\u2019ambito soggettivo che all\u2019ambito applicativo del particolare adempimento.<\/p>\n<p><b>Il doppio termine<\/b><\/p>\n<div id=\"pg_wrapper\">\n<div id=\"wrapper\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"container\">\n<article id=\"foglia\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"span9\">\n<div class=\"contenuto\">\n<p class=\"paragrafo@4\">Tornando alla sanatoria si sottolinea che qualora dopo il 1\u00b0 luglio 2017 ma entro il 6 novembre siano state emesse fatture in regime ordinario (invece che in regime di scissione dei pagamenti) nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze , il fornitore non dovr\u00e0 effettuare alcuna variazione. Allo stesso modo, non \u00e8 sanzionabile il caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura in scissione dei pagamenti nei confronti di un soggetto non incluso negli elenchi, prima, per\u00f2, in questo caso, dell\u2019emanazione degli elenchi definitivi, vale a dire entro il 31 ottobre 2017.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il tutto fermo restando l\u2019assolvimento sostanziale dell\u2019Iva a favore dell\u2019Erario da parte rispettivamente dell\u2019emittente la fattura o del cessionario ancorch\u00e9 non realmente soggetto a split payment.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Se tali errori vengono commessi dopo le date indicate il fornitore dovr\u00e0 procedere a regolarizzare il comportamento irregolare con l\u2019emissione di una nota di variazione all\u2019articolo 26 del Dpr 633\/1972, con l\u2019emissione corretta di un nuovo documento contabile. La circolare specifica che la regolarizzazione pu\u00f2 avvenire anche attraverso l\u2019emissione di un\u2019unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse le integri, segnalando all\u2019acquirente\/committente il corretto trattamento da riservare all\u2019imposta indicata in fattura.<\/p>\n<p><b>Le note di variazione<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">A proposito delle note di variazione la circolare, richiamando e confermando la circolare 15\/E\/2015, ribadisce che in caso di emissione di una nota di variazione in aumento, anche facendo riferimento a una fattura emessa prima del 1\u00b0 luglio 2017, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e ragioni di semplificazione rendono utilizzabile la stessa modalit\u00e0 anche nel caso di note di variazione in diminuzione relative a fatture emesse, in regime ordinario, anteriormente al 1\u00b0 luglio 2017. Inoltre, la circolare precisa che nel caso in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione la Pa e le societ\u00e0, soggetti allo split payment, che abbiano gi\u00e0 eseguito il versamento diretto all\u2019erario dell\u2019Iva indicata nella fattura originaria, potranno scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare sempre in riferimento allo specifico adempimento.<\/p>\n<p><b>La cessione in reverse charge<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In materia di sanzioni una precisazione di particolare interesse riguarda la non sanzionabilit\u00e0 del fornitore nel caso in cui lo stesso abbia fatturato non correttamente una cessione di beni e una prestazioni di servizi soggetta a reverse charge, quando tale comportamento sia dovuto a una espressa comunicazione della Pa. In particolare, il problema si pone, nel caso in cui l\u2019acquisto della Pa sia promiscuo, vale dire, in parte destinato all\u2019attivit\u00e0 commerciale, in parte all\u2019attivit\u00e0 istituzionale. In effetti, in caso di operazione soggetta a reverse charge &#8211; come sottolinea l\u2019Agenzia &#8211; il fornitore sarebbe sempre obbligato ad acquisire dalla Pa una specifica informazione da cui possa desumere se la cessione del bene ovvero la prestazione di servizio \u00e8 ricevuta nell\u2019ambito istituzionale, commerciale o promiscuo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019incertezza normativa che ha caratterizzato dal 1\u00b0 luglio scorso l\u2019estensione dello split payment esclude che eventuali errori commessi dai fornitori possano essere sanzionati o modificati a condizione che l\u2019imposta sia stata assolta, ancorch\u00e8 in modo irregolare. 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