{"id":1366,"date":"2017-11-09T16:50:33","date_gmt":"2017-11-09T15:50:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1366"},"modified":"2017-11-09T16:50:33","modified_gmt":"2017-11-09T15:50:33","slug":"si-definitivo-alla-legge-europea-indennizzo-per-la-garanzia-sui-rimborsi-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1366","title":{"rendered":"S\u00ec definitivo alla legge europea: indennizzo per la garanzia sui rimborsi Iva"},"content":{"rendered":"<h3>La Legge europea, approvata definitivamente ieri alla Camera, porta con s\u00e9 una serie di novit\u00e0 fiscali sia in materia di Iva che di imposte dirette, novit\u00e0 introdotte per evitare l\u2019applicazione di specifiche infrazioni da parte della Ue.<\/h3>\n<div id=\"pg_wrapper\">\n<div id=\"wrapper\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"container\">\n<article id=\"foglia\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"span9\">\n<div class=\"contenuto\">\n<h3><b>Rimborsi Iva <\/b><\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">L\u2019articolo 7 della Legge europea riconosce una somma a titolo di ristoro per i costi sostenuti da quanti sono tenuti a prestare una garanzia all\u2019Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva. Tale somma \u00e8 fissata nella misura dello 0,15% dell\u2019importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Ci\u00f2 significa che tutti quei soggetti che non rientrano tra i cosiddetti \u201ccontribuenti virtuosi\u201d e continuano a essere tenuti a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, non sono rimborsati integralmente delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, ma piuttosto ricevono una somma forfettaria che copre solo parzialmente gli oneri sopportati dal contribuente. Inoltre, tale somma spetta solo dal momento in cui \u00e8 stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il che avviene alla scadenza del termine per l\u2019emissione dell\u2019avviso di accertamento\/rettifica, se questo non sia stato emesso.<\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">La nuova disciplina di favore non produce effetti per il passato. Nello specifico, si prevede che le disposizioni si applichino a partire dal nuovo anno, ovvero dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione Iva annuale per 2017 e con l\u2019istanza infrannuale relativa al primo trimestre 2018.<\/h3>\n<h3><b>Restituzione Iva non dovuta<\/b><\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">La seconda modifica riguarda la presentazione della domanda di restituzione dell\u2019Iva non dovuta. La stessa, in via ordinaria e a pena di decadenza, deve essere presentata nel termine di 2 anni dal versamento dell\u2019imposta o dal giorno in cui si \u00e8 verificato il presupposto per la restituzione.<\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">Se da un lato tale termine permane, dall\u2019altro, \u00e8 ora disciplinata la possibilit\u00e0 del superamento dello stesso, qualora sia applicata un\u2019Iva non dovuta a una cessione di beni\/prestazione di servizi e ci\u00f2 sia accertato in via definitiva dall\u2019amministrazione finanziaria. In questi casi, i due anni per la presentazione della domanda di restituzione del cedente\/prestatore decorrono dall\u2019avvenuta restituzione al cessionario\/committente dell\u2019importo precedentemente pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell\u2019imposta resta in ogni caso esclusa se il versamento sia avvenuto in un contesto di frode.<\/h3>\n<h3><b>Iva esportazioni umanitarie<\/b><\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">La terza novit\u00e0 introduce nel testo del Dpr 633\/72 la disciplina circa la non imponibilit\u00e0 ai fini Iva delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati a essere trasportati o spediti fuori dal territorio Ue, in attuazione di scopi umanitari.<\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">L\u2019onere della prova dell\u2019avvenuta esportazione \u00e8 adempiuto dalla bolletta doganale e grava sul cedente, cos\u00ec come ricade su quest\u2019ultimo la sanzione amministrativa nel caso in cui, in frode alla legge, il trasporto del beni fuori dal territorio Ue non avvenga entro il termine di 180 giorni. La sanzione, tuttavia, non si applica se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata e l\u2019Iva versata.<\/h3>\n<h3><b>Agevolazioni fiscali marittime <\/b><\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">La legge europea estende la portata di una serie di agevolazioni alle imprese marittime, attualmente limitate solo alle navi iscritte al registro internazionale italiano, anche alle navi iscritte nei registri di Paesi Ue o dello Spazio economico europeo. Si tratta in particolare: del credito d\u2019imposta riconosciuto agli armatori in misura corrispondente all\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (credito d\u2019imposta Irpef marittimi); della irrilevanza dell\u201980% dei redditi, derivanti dall\u2019utilizzazione delle navi iscritte nel Registro internazionale, nonch\u00e9 del relativo valore della produzione Irap e del regime della Tonnage tax.<\/h3>\n<h3 class=\"paragrafo@4\">Per effetto della modifica tali regimi risultano quindi applicabili ai soggetti residenti e soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato con riferimento alle navi iscritte nei registri Ue o See, adibite \u00abesclusivamente\u00bb ai traffici internazionali, ovvero, pi\u00f9 propriamente, che rispettino le limitazioni ai viaggi di cabotaggio previste dall\u2019articolo 1, comma 5, del Dl 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, espressamente richiamate dal provvedimento.<\/h3>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge europea, approvata definitivamente ieri alla Camera, porta con s\u00e9 una serie di novit\u00e0 fiscali sia in materia di Iva che di imposte dirette, novit\u00e0 introdotte per evitare l\u2019applicazione di specifiche infrazioni da parte della Ue. 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