{"id":1373,"date":"2017-11-14T14:23:55","date_gmt":"2017-11-14T13:23:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1373"},"modified":"2017-11-14T14:38:21","modified_gmt":"2017-11-14T13:38:21","slug":"disciplina-del-gruppo-iva-prima-parte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1373","title":{"rendered":"Disciplina del gruppo Iva (prima parte)"},"content":{"rendered":"<h6>La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto in Italia l\u2019istituto del gruppo Iva, cos\u00ec come previsto in via facoltativa dall\u2019art. 11, Direttiva 2006\/112\/CE: con l\u2019intervento legislativo, pi\u00f9 specificamente, \u00e8 stato inserito il titolo V bis nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 composto da 11 nuovi articoli (art. 70 bis &#8211; art. 70 duodecies).<\/h6>\n<div id=\"pg_wrapper\">\n<div id=\"wrapper\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"container\">\n<article id=\"foglia\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"span9\">\n<div class=\"contenuto\">\n<h6>La novit\u00e0 rappresenta un\u2019importante opzione per i soggetti passivi ed allinea il sistema italiano a quelli gi\u00e0 vigenti in diversi Paesi dell\u2019Unione Europea colmando, sotto questo profilo, il gap competitivo con i soggetti passivi che ivi operano.<\/h6>\n<h6>La relativa disciplina presenta diversi profili di particolarit\u00e0 e merita approfondimento per alcune sue specifiche peculiarit\u00e0.<\/h6>\n<h6>Premessa<\/h6>\n<h6>L\u2019art. 11, par. 1, Direttiva 2006\/112\/CE prevede che nei rispettivi ordinamenti nazionali \u00e8 possibile, previa consultazione del comitato Iva, \u00abconsiderare come un unico soggetto passivo le persone \u00a0 stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi\u00bb; la norma replica l&#8217;originaria disposizione gi\u00e0 prevista nell\u2019art. 4, par. 4, co. 2, Direttiva 77\/388\/CEE.<\/h6>\n<h6>La Direttiva Iva, pertanto, concedela facolt\u00e0 agli Stati membri di riconoscere la soggettivit\u00e0 di un gruppo Iva ove sussistano tra pi\u00f9 soggetti passivi \u00abrapporti finanziari, economici ed organizzativi \u00bb: la disciplina comunitaria non individua la definizione di tali \u00abrapporti\u00bb per i quali, pertanto, occorre rinviare alla normativa domestica. Sotto questo profilo, tra l\u2019altro, il par. 2 dell\u2019art. 11 Direttiva 2006\/112\/CE prevede che qualora sia stata esercitata tale facolt\u00e0 lo Stato membro \u00abpu\u00f2 adottare le misure necessarie a prevenire l\u2019elusione o l\u2019evasione fiscale\u00bb.<\/h6>\n<h6>Il Legislatore domestico ha regolamentato in ben 11 articoli (art. 70 bis &#8211; art. 70 duodecies, \u00a0D.P.R. 633\/1972) la disciplina del gruppo Iva.<\/h6>\n<h6>Presupposti per la costituzione del gruppo Iva<\/h6>\n<h6>Requisiti soggettivi<\/h6>\n<h6>L\u2019art. 70 bis, co. 1, D.P.R. 633\/1972 dispone che il gruppo Iva possa essere costituito (esclusivamente) da soggetti passivi di imposta esercenti attivit\u00e0 di impresa o di arti e professioni, stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali sussistano congiuntamente determinati vincoli di natura finanziaria, economica ed organizzativa.(1)<\/h6>\n<h6>Il successivo art. 70 quater, D.P.R. 633\/1972, peraltro, stabilisce che, per quanto la costituzione del gruppo Iva sia opzionale, una volta esercitata l\u2019opzione essa vincola tutti i soggetti passivi rispetto ai quali sussistano congiuntamente i predetti vincoli.<\/h6>\n<h6>Dal combinato disposto delle due norme consegue che il Legislatore ha inteso adottare la regola dell\u2019all in all out secondo cui l\u2019esercizio dell\u2019opzione obbliga tutti i soggetti passivi, per i quali sussistano i predetti vincoli, a partecipare necessariamente alla disciplina Iva di gruppo: in linea di principio, quindi, i gruppi societari che ritengano opportuno costituire un gruppo Iva hanno l\u2019obbligo di far optare in tal senso tutti i soggetti passivi tra i quali ricorrano i tre vincoli. In altre parole, i soggetti passivi tra cui sussistono i tre vincoli hanno un\u2019alternativa secca: possono scegliere se partecipare tutti a un gruppo Iva ovvero se non costituire affatto un gruppo Iva.<\/h6>\n<h6>La partecipazione al gruppo Iva, in ogni caso, \u00e8 esclusa dall\u2019art. 70 bis, co. 2, D.P.R. 633\/1972 per:<\/h6>\n<h6>1) le sedi e le stabili organizzazioni all\u2019estero di societ\u00e0 italiane;<\/h6>\n<h6>2) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670, c.p.c.(2);<\/h6>\n<h6>3) i soggetti sottoposti a procedura concorsuale;<\/h6>\n<h6>4) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.<\/h6>\n<h6>Qualche perplessit\u00e0 \u00e8 stata avanzata quanto all\u2019esclusione dal gruppo Iva delle sedi e stabili organizzazioni all\u2019estero di societ\u00e0 italiane. Tale esclusione, infatti, comporta che se un operatore parte di un gruppo Iva in Italia si avvale di una stabile organizzazione all\u2019estero, tale stabile organizzazione resta esclusa dal gruppo Iva cui fa parte la casa madre; per l\u2019effetto, le prestazioni tra casa madre e stabile organizzazione non sono considerate come effettuate nell\u2019ambito del gruppo Iva e non possono avvalersi della relativa esclusione dall\u2019applicazione dell\u2019imposta che, viceversa, opera per i soggetti passivi che fanno parte del medesimo gruppo Iva (come si dir\u00e0 infra): tali operazioni restano, pertanto, assoggettate ad imposta.<\/h6>\n<h6>Requisiti oggettivi<\/h6>\n<h6>Il Legislatore domestico ha previsto che il gruppo Iva possa sussistere tra soggetti passivi per i quali ricorrono congiuntamente \u00abvincoli\u00bb di natura finanziaria, economica ed organizzativa: i tre vincoli rappresentano requisiti cumulativi e l\u2019assenza (anche) soltanto di uno dei tre preclude la possibilit\u00e0 di costituire il gruppo Iva. L\u2019art. 11, par. 1, Direttiva 2006\/112\/CE, in realt\u00e0, non impone espressamente la contemporanea sussistenza di tali vincoli: tale requisito, per\u00f2, \u00e8 stato posto quale ulteriore condizione per l\u2019attivabilit\u00e0 del regime nella Comunicazione del 2009 della Commissione europea.<\/h6>\n<h6>Il contenuto dei tre vincoli non \u00e8 specificato nella Direttiva 2006\/112\/CE ed il loro contorno \u00e8 talmente vago che l\u2019individuazione di una loro definizione da parte del Legislatore domestico avrebbe potuto lasciare margini di opinabilit\u00e0(3): per tale ragione il Legislatore domestico ha definito nell\u2019art. 70 ter, D.P.R. 633\/1972 il vincolo finanziario ancorandolo a criteri obiettivi e gli ha attribuito una ben determinata \u00abpreminenza\u00bb introducendo una presunzione secondo cui la presenza del vincolo finanziario fa ritenere sussistenti anche gli altri due vincoli economico ed organizzativo (art. 70 ter, co. 4, D.P.R. 633\/1972).<\/h6>\n<h6>Il vincolo finanziario \u00e8 definito con un parametro oggettivo determinato sulla base della nozione di controllo cd. di diritto, diretto o indiretto, di tipo assembleare di cui all\u2019art. 2359, co. 1 n. 1), c.c.: il controllo deve sussistere fin dal 1\u00b0 luglio dell\u2019anno precedente a quello di esercizio dell\u2019opzione.<\/h6>\n<h6>Sulla base di tale definizione, pertanto, sussiste un vincolo finanziario quando:<\/h6>\n<ul>\n<li>\n<h6>tra i soggetti passivi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;<\/h6>\n<\/li>\n<li>\n<h6>i soggetti passivi sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purch\u00e8 residente nel territorio dello Stato oppure in uno Stato appartenente all\u2019Unione europea ovvero aderente all\u2019Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero con il quale comunque l\u2019Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni(4).<\/h6>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6>Il vincolo economico, viceversa, sussiste laddove tra determinati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sussista almeno una delle forme di cooperazione economica identificate nello svolgimento:<\/h6>\n<ul>\n<li>\n<h6>di un\u2019attivit\u00e0 dello stesso genere;<\/h6>\n<\/li>\n<li>\n<h6>di attivit\u00e0 complementari o interdipendenti;<\/h6>\n<\/li>\n<li>\n<h6>di attivit\u00e0 che avvantaggiano pienamente o sostanzialmente uno o pi\u00f9 di essi.<\/h6>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6>Da ultimo, il vincolo organizzativo sussiste quando tra gli organi decisionali di determinati soggetti ricorre un coordinamento, operato in via di diritto (ai sensi del capo nono del libro V, c.c.) o di fatto, ancorch\u00e9 svolto da un altro soggetto.<\/h6>\n<h6>L\u2019art. 70 ter, co. 4, D.P.R. 633\/1972, come anticipato, definisce in che misura il vincolo finanziario assuma preminenza rispetto agli altri attraverso una presunzione di carattere relativo: se tra determinati soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti fra gli stessi anche i vincoli economico ed organizzativo. La preminenza assegnata al vincolo finanziario, peraltro, come affermato nella Relazione governativa, deriva non soltanto dalla pi\u00f9 agevole accertabilit\u00e0 dello stesso ma anche dalla circostanza che quando un soggetto \u00e8 vincolato finanziariamente ad un altro, in via generale lo \u00e8 anche dal punto di vista economico ed organizzativo.<\/h6>\n<h6>\u00c8 una presunzione relativa che \u00e8 comunque superabile dal contribuente ove fornisca prova contraria; a tal fine occorre presentare preventivamene apposito interpello probatorio, ai sensi dell\u2019art. 11, co. 1, lett. b), L. 27 luglio 2000, n. 212 : si tratta di un interpello finalizzato ad ottenere l\u2019avallo dell\u2019Agenzia delle Entrate circa l\u2019esclusione dal perimetro del gruppo Iva di soggetti che, in linea di principio, dovrebbero esservi inclusi per la sussistenza del vincolo finanziario.<\/h6>\n<h6>La presunzione, peraltro, opera soltanto a favore del contribuente nel senso che l\u2019Agenzia delle Entrate in presenza del vincolo finanziario non pu\u00f2 contestare la sussistenza degli altri due requisiti n\u00e9 fornire la prova della loro mancata ricorrenza: \u00e8 solo il contribuente che, in presenza del vincolo finanziario, pu\u00f2 provare l\u2019assenza di uno degli (o di entrambi gli) altri vincoli.<\/h6>\n<h6>Con un\u2019ulteriore presunzione \u00e8 stabilito che il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorra in dipendenza di partecipazioni acquisite nell\u2019ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficolt\u00e0 finanziarie di cui all\u2019art. 113, Tuir .<\/h6>\n<h6>Tale presunzione ha, in sostanza, la finalit\u00e0 di mitigare la rigidit\u00e0 dell\u2019all in all out principle ed escludere il vincolo economico rispetto a partecipazioni che sono state acquisite in modo occasionale o al di fuori di precise scelte imprenditoriali. I contribuenti, peraltro, qualora il vincolo economico venga ad esistenza in relazione a tali soggetti, ed abbiano interesse ad inserirli nel gruppo Iva, possono presentare all\u2019Agenzia delle Entrate apposito interpello probatorio, ai sensi dell\u2019art. 11, co. 1 lett. b), L. 212\/2000: si tratta di un interpello avente una funzione diametralmente opposta all\u2019interpello indicato in precedenza. Anche tale presunzione opera soltanto a favore del contribuente e, per l\u2019effetto, l\u2019Agenzia delle Entrate non pu\u00f2 contestare la sussistenza del vincolo economico nei confronti di soggetti il cui vincolo finanziario sia stato acquisito tramite le menzionate procedure.<\/h6>\n<h6>Esercizio dell\u2019opzione<\/h6>\n<h6>L\u2019art. 70 quater, D.P.R. 633\/1972 disciplina, come anticipato, il criterio dell\u2019all in all out secondo cui, ove l\u2019opzione sia esercitata, tutti i soggetti passivi tra cui ricorrono i tre vincoli indicati devono obbligatoriamente partecipare al gruppo Iva: l\u2019opzione riveste pertanto carattere onnicomprensivo. La scelta del Legislatore, probabilmente dovuta alla preoccupazione di prevenire possibili utilizzi abusivi del nuovo istituto, rischia, per\u00f2, di rappresentare un impedimento alla creazione di un gruppo Iva con specifico riferimento ai gruppi societari di pi\u00f9 grandi dimensioni e formati da un elevato numero di societ\u00e0.<\/h6>\n<h6>La rigidit\u00e0 di tale previsione \u00e8 stata, peraltro, delimitata attenuando le conseguenze derivanti alla mancata inclusione nel gruppo Iva di soggetti passivi, invece, titolati a parteciparvi. Nell\u2019ipotesi di mancato esercizio dell\u2019opzione da parte di uno o pi\u00f9 dei soggetti per cui ricorrano i tre vincoli \u00e8 infatti previsto:<\/h6>\n<ul>\n<li>\n<h6>da un lato il recupero in capo al gruppo Iva dell\u2019effettivo vantaggio fiscale conseguito;<\/h6>\n<\/li>\n<li>\n<h6>dall\u2019altro la cessazione del gruppo Iva ma soltanto dall\u2019anno successivo rispetto a quello in cui \u00e8 accertato il mancato esercizio dell\u2019opzione e soltanto se tali soggetti non esercitino l\u2019opzione.<\/h6>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6>In altre parole, l\u2019avvio del gruppo Iva senza la presenza di tutti i soggetti che ne dovrebbero far parte non inficia ex tunc l\u2019opzione a suo tempo esercitata: la mancata inclusione nel gruppo Iva di uno o pi\u00f9 soggetti non travolge l\u2019opzione ma rende possibile, in caso di contestazione da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate, esclusivamente il recupero del vantaggio fiscale eventualmente conseguito; anche la cessazione del gruppo Iva \u00e8 eventuale e ricorre soltanto ove i soggetti all\u2019epoca non inclusi non esercitino l\u2019opzione per partecipare al gruppo Iva(5).<\/h6>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto in Italia l\u2019istituto del gruppo Iva, cos\u00ec come previsto in via facoltativa dall\u2019art. 11, Direttiva 2006\/112\/CE: con l\u2019intervento legislativo, pi\u00f9 specificamente, \u00e8 stato inserito il titolo V bis nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 composto da 11 nuovi articoli (art. 70 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1373\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Disciplina del gruppo Iva (prima parte)<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-1373","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1373"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1373\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1379,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1373\/revisions\/1379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}