{"id":1391,"date":"2017-11-17T10:08:31","date_gmt":"2017-11-17T09:08:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1391"},"modified":"2017-11-17T10:08:31","modified_gmt":"2017-11-17T09:08:31","slug":"residenza-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1391","title":{"rendered":"Residenza fiscale"},"content":{"rendered":"<p>Non sono sufficienti a integrare il requisito del domicilio in Italia ex art. 43 Codice civile richiamato dall\u2019articolo 2 Tuir la sussistenza di interessi personali e familiari, in assenza della prova della conservazione nel nostro paese di interessi patrimoniali ed economici.<br \/>\nQuesto \u00e8 il principio ricavabile dalla lettura della sentenza della Ctp di Varese n. 402 depositata lo scorso 14 settembre 2017 che ha accolto il ricorso di un cittadino italiano emigrato dal 1974 in Venezuela, che aveva man mano ivi spostato (e in altri Paesi) i propri interessi di natura imprenditoriale e il cui collegamento con lo Stato Italiano era costituito principalmente da elementi (titolarit\u00e0 di un complesso immobiliare, di utenze, di un conto corrente, di un\u2019autovettura) che trovavano giustificazione nel mantenimento del coniuge (asseritamente separato di fatto), residente in Italia.<br \/>\nSecondo l\u2019amministrazione finanziaria il soggetto era da intendersi fiscalmente residente in Italia con tutte le conseguenti riprese a tassazione, atteso che per \u201cdomicilio\u201d deve intendersi il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi non solo di natura economica ma anche personali, affettivi, sociali e familiari.<br \/>\nLa Ctp di Varese rigetta la tesi dell\u2019ufficio interpretando rigidamente, in un\u2019ottica puramente economica, la locuzione \u00absede principale dei suoi affari ed interessi\u00bb contenuta nella definizione di \u201cdomicilio\u201d, affermando l\u2019assoluta irrilevanza degli indizi relativi alla conservazione in Italia di interessi personali o familiari, in assenza della prova per l\u2019appunto del mantenimento nel nostro Paese di interessi patrimoniali ed economici.<br \/>\nSi tratta di una decisione dal carattere senz\u2019altro innovativo, portatrice di una tesi che, pur trovando un forte supporto in dottrina, \u00e8 per\u00f2 costantemente rigettata dalla Suprema Corte di Cassazione che da sempre accoglie, ai fini fiscali, una nozione molto ampia di domicilio, in linea con la prassi dell\u2019amministrazione finanziaria, e ove semmai il punto ancora oggetto di dibattito, in assenza di un appiglio normativo, riguarda il criterio di prevalenza tra gli interessi economici-patrimoniali e quelli personali-affettivi.<br \/>\nSotto questo profilo va ricordato che, nonostante l\u2019orientamento maggioritario della Cassazione dava prevalenza ai rapporti personali affettivi, con la sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015, i giudici di legittimit\u00e0 hanno invece inteso enfatizzare il centro degli interessi economici quale criterio per individuare la residenza fiscale dell\u2019individuo. Con la successiva sentenza n. 12311 del 15 giugno 2016, la Corte di Cassazione \u00e8 per\u00f2 tornata all\u2019impostazione precedente, quindi ad oggi non vi \u00e8 ancora un cristallino orientamento sul tema, restando imprescindibile una valutazione caso per caso.<\/p>\n<p>\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<\/p>\n<p>Privacy policy | Informativa estesa sull\u2019utilizzo dei cookie | ISSN 2499-1597<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Non sono sufficienti a integrare il requisito del domicilio in Italia ex art. 43 Codice civile richiamato dall\u2019articolo 2 Tuir la sussistenza di interessi personali e familiari, in assenza della prova della conservazione nel nostro paese di interessi patrimoniali ed economici. 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