{"id":1405,"date":"2017-11-20T11:22:25","date_gmt":"2017-11-20T10:22:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1405"},"modified":"2017-11-20T11:23:56","modified_gmt":"2017-11-20T10:23:56","slug":"concorso-in-bancarotta-per-i-sindaci-che-omettono-i-controlli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1405","title":{"rendered":"Concorso in bancarotta per i sindaci che omettono i controlli"},"content":{"rendered":"<p>S\u00ec alla condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dei sindaci che, malgrado fosse evidente che le condotte degli amministratori potevano determinare il fallimento della societ\u00e0, non hanno impedito l\u2019evento omettendo i controlli. La Cassazione, con la sentenza 52433\/2017 , afferma la corresponsabilit\u00e0 nel reato del presidente del collegio sindacale e di un componente del collegio di una Spa i cui amministratori, in un separato giudizio, avevano patteggiato una pena per una vasta gamma di operazioni illegali, dall\u2019eccesso abusivo al credito all\u2019eccessivo accantonamento delle indennit\u00e0 di infortunio dei lavoratori, dall\u2019illegittima contabilizzazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti ai finanziamenti alle societ\u00e0 a loro riconducibili.<br \/>\nSecondo la corte d\u2019appello le azioni dei vertici erano cos\u00ec macrospiche da non poter \u201csfuggire\u201d al controllo dei sindaci, per questo i fatti reati andavano imputati anche a loro. I ricorrenti contestano la lettura dei giudici di merito, condivisa invece dalla Cassazione, per la parte in cui, alla contestazione del reato per aver determinato il fallimento, per effetto delle operazioni dolose (articolo 223, comma 2 n.2 della legge fallimentare), sia seguita una condanna per bancarotta distrattiva o dissipativa (articolo 223 comma 1 della legge fallimentare). Per i giudici per\u00f2 il rimando alle distrazioni \u00e8 coerente con le fattispecie contestate e la conclusione raggiunta in linea con la giurisprudenza di legittimit\u00e0 che ha definito i contorni del reato di determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose. Una fattispecie \u2013 precisano i giudici \u2013 che si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto la nozione di \u201coperazione\u201d presuppone una modalit\u00e0 di pregiudizio patrimoniale che non dipende direttamente dall\u2019azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) \u00abbens\u00ec da un fatto di maggiore complessit\u00e0 strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante in procedimento o, comunque, una pluralit\u00e0 di atti coordinati all\u2019esito divisato\u00bb.<\/p>\n<p>I giudici respingono poi anche l\u2019appunto secondo il quale i giudici di merito avrebbero dedotto la responsabilit\u00e0 dei sindaci una volta appurate le \u201ccolpe\u201d degli amministratori grazie al patteggiamento fatto da questi ultimi. La Cassazione per\u00f2 precisa che i giudici di merito non hanno fondato il loro giudizio solo sul fatto storico della dell\u2019applicazione della pena da parte dei membri del board, ma hanno ricostruito le loro condotte, presupposto della responsabilit\u00e0 dei sindaci, specificando tutti gli elementi di prova.<br \/>\nFonte &#8220;Il fisco&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>S\u00ec alla condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dei sindaci che, malgrado fosse evidente che le condotte degli amministratori potevano determinare il fallimento della societ\u00e0, non hanno impedito l\u2019evento omettendo i controlli. 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