{"id":1412,"date":"2017-11-21T10:55:31","date_gmt":"2017-11-21T09:55:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1412"},"modified":"2017-11-21T10:55:31","modified_gmt":"2017-11-21T09:55:31","slug":"una-sanzione-per-ogni-omissione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1412","title":{"rendered":"Una sanzione per ogni omissione"},"content":{"rendered":"<p>Marcia indietro della Cassazione sull\u2019applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative agli omessi versamenti. Con l\u2019ordinanza n. 27068 depositata la scorsa settimana (si veda questo articolo ), i giudici di legittimit\u00e0 hanno escluso il cumulo per questa tipologia di violazione giungendo a conclusioni opposte rispetto a quanto espresso nella sentenza 21570\/2016. Un cambio di orientamento rilevante perch\u00e9, dopo la pronuncia del 2016, molti contribuenti hanno impugnato gli atti dell\u2019amministrazione sugli omessi o ritardati versamenti di imposta senza applicazione del cumulo. Secondo l\u2019interpretazione dell\u2019amministrazione finanziaria, infatti, \u00e8 da escludersi una simile possibilit\u00e0.<br \/>\nDa notare che in presenza di omessi o tardivi versamenti, salvo errori dell\u2019ufficio (in genere ravvedimenti non considerati) o difetti di notifica dell\u2019agente della riscossione, difficilmente ci sono validi motivi da eccepire nell\u2019impugnazione trattandosi di violazioni abbastanza evidenti.<br \/>\nIl precedente orientamento della Cassazione aveva cos\u00ec consentito, in presenza di plurime violazioni, la contestazione dell\u2019operato dell\u2019amministrazione almeno sul calcolo della sanzione irrogata.<br \/>\nIl precedente orientamento<br \/>\nNella vicenda affrontata lo scorso anno, a una societ\u00e0 era notificata una cartella di pagamento per omesso versamento di imposte liquidate dal contribuente, nella specie si trattava di Iva, Irpef, Irap, ritenute, oltre interessi e sanzioni. Il provvedimento veniva impugnato lamentando, tra i diversi motivi, l\u2019omessa applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni. I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio accoglievano la tesi favorevole al contribuente.<br \/>\nL\u2019agenzia delle Entrate ricorreva allora in Cassazione contestando, in estrema sintesi, un\u2019errata interpretazione della norma. La Suprema Corte, respingendo i motivi dell\u2019Ufficio, rilevava che il cumulo giuridico prevede in linea generale, l\u2019applicazione di una sanzione unica e ridotta (cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cosiddetto cumulo materiale).<br \/>\nNell\u2019ipotesi di omessi versamenti la sanzione \u00e8 disciplinata dall\u2019articolo 13 del Dlgs 471\/97, il quale si limita a determinarne l\u2019ammontare nella misura del 30% (la norma riformata prevede anche misure differenti in relazione a pagamenti tardivi). Tuttavia, la disposizione non esclude espressamente l\u2019applicazione dell\u2019istituto del cumulo giuridico, con la conseguenza che pu\u00f2 ritenersi applicabile anche per tali violazioni. Si tratta, infatti, di un istituto la cui funzione \u00e8 di attenuare il maggior rigore delle sanzioni che potrebbero derivare dal cumulo materiale. La sua applicazione non \u00e8 facoltativa per gli uffici, poich\u00e9 questi ultimi devono verificare in concreto la sanzione meno gravosa per il contribuente; non rileva peraltro n\u00e9 l\u2019ambito temporale, non essendo cio\u00e8 limitato allo stesso periodo di imposta, n\u00e9 oggettivo, potendosi applicare alla generalit\u00e0 dei tributi ed anche tra violazioni riguardanti lo stesso tributo.<br \/>\nIl revirement<br \/>\nAnche nel procedimento posto a base dell\u2019ordinanza della Cassazione depositata ieri, a una societ\u00e0 erano stati contestati con cartella di pagamento ripetuti tardivi omessi versamenti di imposta. Nella specie per\u00f2 la Suprema Corte ha ritenuto che per tali violazioni non sia possibile determinare le sanzioni considerando la continuazione.<br \/>\nNella circostanza i giudici di legittimit\u00e0 hanno evidenziato che l\u2019istituto del cumulo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell\u2019imponibile o sulla liquidazione del tributo. Il ritardo o l\u2019omissione del pagamento \u00e8, invece, una violazione che attiene all\u2019imposta gi\u00e0 liquidata contenuta nella dichiarazione presentata dal contribuente, per la quale la norma disciplina un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento.<br \/>\nFonte &#8220;Il fisco&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Marcia indietro della Cassazione sull\u2019applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative agli omessi versamenti. 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