{"id":1415,"date":"2017-11-21T11:10:09","date_gmt":"2017-11-21T10:10:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1415"},"modified":"2017-11-21T11:10:09","modified_gmt":"2017-11-21T10:10:09","slug":"societa-estinte-lestensione-dei-tempi-di-riscossione-non-e-retroattiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1415","title":{"rendered":"Societ\u00e0 estinte, l\u2019estensione dei tempi di riscossione non \u00e8 retroattiva"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019amministrazione finanziaria avr\u00e0 a disposizione ben cinque anni per incassare le debenze dalle societ\u00e0 cessate ma esclusivamente qualora l\u2019istanza di cancellazione risulti depositata successivamente al 13\/12\/2014 in quanto, la disciplina accolta nell\u2019articolo 28 del Dlgs 175\/2014, che ha esteso le tempistiche di recupero per le poste debitorie esigibili da parte dell\u2019agenzia delle Entrate, non pu\u00f2 essere considerata retroattiva e, di conseguenza, \u00e8 in grado di manifestare la sua efficacia esclusivamente qualora la procedura di cessazione risulti essere stata innescata successivamente all\u2019entrata in vigore del decreto legislativo menzionato. A questa conclusione \u00e8 giunta la Suprema Corte la quale, attraverso l\u2019ordinanza 20427\/2017 (conformi Cassazione, sentenza 6743\/2015, 18385\/2015, 19142\/2016) ha cassato il ricorso depositato dall\u2019amministrazione finanziaria. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti chiarito che \u00abl\u2019articolo 28, comma 4, del Dlgs 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacit\u00e0 delle societ\u00e0 cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell\u2019amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi e contributi) degli effetti dell\u2019estinzione della societ\u00e0 derivanti dall\u2019articolo 2495, comma 2, Codice civile, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della societ\u00e0 dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto Dlgs, ossia il 13 dicembre 201, o successivamente\u201d.<br \/>\nIn buona sostanza l\u2019Ufficio pu\u00f2 contare su un intervallo di tempo superiore per incassare i propri crediti maturati nei confronti delle societ\u00e0 (di capitali e di persone), il cui liquidatore ha presentato un\u2019istanza di cancellazione in quanto, seguendo il disposto del comma 4, articolo 28, l\u2019efficacia della cessazione di una societ\u00e0, qualora scaturisca da un\u2019istanza di estinzione volontaria dal registro delle imprese, risulta essere differita di cinque anni dalla richiesta di depennamento limitatamente a comparti tributario e contributivo. Pertanto la cancellazione presentata, per tutta la durata del menzionato quinquennio non inertizza la validit\u00e0 e l\u2019efficacia degli avvisi di accertamento, liquidazione e riscossione afferenti ai tributi e ai contributi e alle relative sanzioni e interessi oltre che degli atti processuali.<br \/>\nUna parte della dottrina \u00e8 dell\u2019avviso che l\u2019enunciazione contenuta nel comma 4 dell\u2019articolo 28 del Dlgs 175\/2014 fosse funzionale a soddisfare l\u2019esigenza di sanare gli atti invalidi notificati, in passato, dall\u2019agenzia delle Entrate nei confronti delle societ\u00e0 cancellate dal registro delle imprese. A conferma di tale tesi l\u2019amministrazione finanziaria, attraverso le circolari n. 31\/E\/2014 e 6\/E\/2015, ha avuto modo di articolare, asserendo la natura di norma \u201cprocedimentale\u201d della disciplina, al fine di ascrivere una valenza retroattiva in grado di \u201caccomodare\u201d il passato. La tesi sostenuta dall\u2019Ufficio risulta essere per\u00f2 inammissibile, considerata la manifesta valenza sostanziale della disposizione, tenuto conto che la medesima influisce palesemente sulla sedicente capacit\u00e0 giuridica della societ\u00e0 cancellata.<br \/>\nIl nostro convincimento \u00e8 tuttavia che la disposizione contenuta nel Dlgs 175\/2014, risultando illegittima, non possa trovare applicazione nemmeno nei confronti delle societ\u00e0 cancellate a far data dal 13\/12\/2014 in quanto, alle irresolutezze evidenziate dagli Ermellini attraverso la sentenza n. 6743\/2015, secondo la quale la disciplina genererebbe una ingiustificata disuguaglianza di trattamento tra i differenti creditori della societ\u00e0, la medesima disposizione apparirebbe promulgata travalicando gli ambiti di competenza attribuiti agli articoli 1 e 7 della Legge di Delegazione n. 23\/2014 e tutto ci\u00f2 condurrebbe a qualificarla come illegittima. Risulta infatti evidente che una societ\u00e0 cancellata dal registro delle imprese non \u00e8 in grado di intraprendere un giudizio e, di conseguenza, la disciplina contenuta nell\u2019articolo 28 del Dlgs 175\/2014 non consente al soggetto chiamato in causa di esercitare il proprio diritto di difesa, tutelato dall\u2019articolo 24 Costituzione. Tale considerazione \u00e8 stata condivisa anche dai Giudici del Palazzaccio che, nella menzionata sentenza n. 6743\/2015, hanno sostenuto che il ricorso proposto da una societ\u00e0 estinta risulta essere inammissibile in conseguenza del difetto di capacit\u00e0 della societ\u00e0 e dell\u2019improponibilit\u00e0 del ricorso stesso.<br \/>\nFonte &#8220;Il fisco&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019amministrazione finanziaria avr\u00e0 a disposizione ben cinque anni per incassare le debenze dalle societ\u00e0 cessate ma esclusivamente qualora l\u2019istanza di cancellazione risulti depositata successivamente al 13\/12\/2014 in quanto, la disciplina accolta nell\u2019articolo 28 del Dlgs 175\/2014, che ha esteso le tempistiche di recupero per le poste debitorie esigibili da parte dell\u2019agenzia delle Entrate, non pu\u00f2 &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1415\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Societ\u00e0 estinte, l\u2019estensione dei tempi di riscossione non \u00e8 retroattiva<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-1415","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1415"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1415\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1416,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1415\/revisions\/1416"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}