{"id":1417,"date":"2017-11-21T11:24:09","date_gmt":"2017-11-21T10:24:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1417"},"modified":"2017-11-21T11:24:09","modified_gmt":"2017-11-21T10:24:09","slug":"solo-la-sentenza-definitiva-blocca-la-non-punibilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1417","title":{"rendered":"Solo la sentenza definitiva blocca la non punibilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Per i reati di omesso versamento dell\u2019Iva e delle ritenute il cui procedimento era in corso al 22 ottobre 2015, il pagamento integrale dell\u2019imposta ai fini della non punibilit\u00e0 pu\u00f2 avvenire successivamente all\u2019apertura del dibattimento a condizione che la sentenza non sia definitiva. A precisarlo \u00e8 la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 52640 depositata ieri.<br \/>\nUn contribuente era condannato, sia in primo grado sia in appello, a 5 mesi di reclusione per omesso versamento dell\u2019Iva indicata in dichiarazione. L\u2019imputato ricorreva in Cassazione, lamentando tra l\u2019altro l\u2019omessa applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilit\u00e0 introdotta dal Dlgs 158\/2015 e prevista dall\u2019articolo 13 del Dlgs 74\/2000. Egli aveva in corso, infatti, un piano di rateizzazione che sarebbe terminato a breve con il pagamento dell\u2019intera pretesa.<br \/>\nIn base alla nuova formulazione del citato articolo 13 i reati di omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento.<br \/>\nLa Corte di appello riteneva non applicabile tale causa di non punibilit\u00e0 perch\u00e9 nella specie il procedimento era gi\u00e0 in secondo grado. La Cassazione ha invece ritenuto fondata la doglianza.<br \/>\nSecondo i giudici di legittimit\u00e0 la nuova previsione \u00e8 applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015) e ci\u00f2 anche se il dibattimento sia gi\u00e0 stato aperto, purch\u00e9 non vi sia sentenza definitiva.<br \/>\nIn caso di rateizzazione il giudice deve riconoscere un ulteriore termine di tre mesi, anche se \u00e8 gi\u00e0 aperto il dibattimento.<br \/>\nLa natura assegnata al pagamento del debito, riguardante la punibilit\u00e0 del reato, comporta la sua applicazione a tutti i procedimenti in corso, anche ove sia stato oltrepassato il limite temporale previsto dalla norma. Il principio di uguaglianza vieta trattamenti differenti per situazioni uguali ed impone cos\u00ec che il pagamento assuma la medesima efficacia estintiva per i procedimenti in corso all\u2019entrata in vigore della norma. Se cos\u00ec non fosse, vi sarebbe un\u2019ingiustificabile disparit\u00e0 di trattamento per le quali potrebbe prospettarsi una questione di illegittimit\u00e0 costituzionale.<br \/>\nDa evidenziare che in precedenza la Cassazione aveva gi\u00e0 affermato il medesimo principio (sentenze 40314\/2016 e 11417\/2017), tuttavia, di recente aveva, al contrario, ritenuto inapplicabile la causa di non punibilit\u00e0 ai procedimenti in corso con apertura del dibattimento gi\u00e0 avvenuta (sentenza 30139\/2017).<br \/>\nFonte &#8221; Il fisco&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per i reati di omesso versamento dell\u2019Iva e delle ritenute il cui procedimento era in corso al 22 ottobre 2015, il pagamento integrale dell\u2019imposta ai fini della non punibilit\u00e0 pu\u00f2 avvenire successivamente all\u2019apertura del dibattimento a condizione che la sentenza non sia definitiva. 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