{"id":1429,"date":"2017-11-28T11:51:08","date_gmt":"2017-11-28T10:51:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1429"},"modified":"2017-11-28T11:51:08","modified_gmt":"2017-11-28T10:51:08","slug":"credito-dimposta-a-sostegno-degli-investimenti-pubblicitari-incrementali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1429","title":{"rendered":"Credito  d\u2019imposta  a  sostegno  degli  investimenti  pubblicitari  incrementali"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla<br \/>\nlegge 21 giugno 2017, n. 96, \u00e8 stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella<br \/>\nforma del credito d\u2019imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati<br \/>\nsulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.<br \/>\n Con l\u2019articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, \u00e8 stato anche definito lo stanziamento<br \/>\ndelle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:<br \/>\n &#8211; 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo<br \/>\nsemestre del 2017, pi\u00f9 30 per quelli da effettuare nel 2018);<br \/>\n &#8211; 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.<br \/>\n La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti<br \/>\ndella misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state<br \/>\ndefinite con l\u2019Agenzia delle Entrate; il Regolamento \u00e8 in corso di adozione.<br \/>\n Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti<br \/>\ndi questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento ha deciso<br \/>\ndi pubblicare delle informazioni essenziali che seguono.<br \/>\n I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito anticipano, quindi, i contenuti principali del<br \/>\nRegolamento di prossima adozione.<br \/>\n <strong>1.  Soggetti beneficiari<\/strong><br \/>\n Possono  beneficiare  del  credito  d&#8217;imposta  i  soggetti  titolari  di  reddito  d&#8217;impresa  o  di  lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l\u20191 per cento gli  analoghi  investimenti effettuati  nell\u2019anno  precedente  sugli  stessi  mezzi dl informazione.<br \/>\n<strong>2. Misura del beneficio<\/strong> <\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta \u00e8 pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati,<br \/>\nelevato al  90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative;<br \/>\nper  microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione<br \/>\nn.2003\/361\/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attivit\u00e0<br \/>\nproduttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start-<br \/>\nup innovative si intendono quelle definite dall\u2019articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. <\/p>\n<p>Il credito d\u2019imposta liquidato potr\u00e0 essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l\u2019ammontare<br \/>\ncomplessivo dei crediti richiesti con le domande superi l\u2019ammontare delle risorse stanziate. In tal<br \/>\ncaso, si provvede ad una ripartizione percentuale  delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. <\/p>\n<p>Al riguardo, \u00e8 importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla<br \/>\nstampa  e  per  quelli  sulle  emittenti  radio-televisive,  in  coerenza  con  il  fatto  che  gli  stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente pu\u00f2 vedersi riconosciute due diversi di crediti d\u2019imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.<br \/>\nNel caso in cui sia accertato che l\u2019ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le<br \/>\nrisorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad<br \/>\nincrementare la dotazione finanziaria dell\u2019anno successivo.   <\/p>\n<p><strong>3. Investimenti ammissibili<\/strong> <\/p>\n<p>Sono ammissibili al credito d\u2019imposta gli investimenti riferiti all\u2019acquisto di spazi pubblicitari e<br \/>\ninserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell\u2019ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.<br \/>\n In sede di prima attuazione, il beneficio \u00e8 applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24<br \/>\n giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all\u2019anno precedente.<br \/>\n<strong>ATTENZIONE:<\/strong> l\u2019estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso  sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.  <\/p>\n<p>In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il  competente Tribunale, ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all\u2019articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.<br \/>\n Sono escluse dal credito d\u2019imposta le spese sostenute per l\u2019acquisto di spazi destinati a servizi<br \/>\nparticolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,<br \/>\ndi messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.<br \/>\n Le spese per l\u2019acquisto di pubblicit\u00e0 sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di<br \/>\nintermediazione e di ogni altra spesa diversa dall\u2019acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad<br \/>\nesso funzionale o connesso. <\/p>\n<p><strong>4. Limiti e condizioni di ammissibilit\u00e0<\/strong> <\/p>\n<p>Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale<br \/>\npreviste dall&#8217;art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante<br \/>\nil Testo unico delle imposte sui redditi. <\/p>\n<p>L&#8217;effettivit\u00e0 del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai<br \/>\nsoggetti legittimati a rilasciare il visto di conformit\u00e0 dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.   <\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE: <\/strong>qualora il credito d\u2019imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l\u2019accertamento preventivo di regolarit\u00e0 presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell\u2019interno, il richiedente potr\u00e0 beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all\u2019articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attivit\u00e0 svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall\u2019articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190. <\/p>\n<p>La soluzione di ricorrere al meccanismo delle \u201cwhite list\u201d per la fruizione del beneficio, ove<br \/>\nsuperiore  alla  soglia  dei  150.000  euro,  consentir\u00e0  un  decisivo  snellimento  della  procedura  di liquidazione,  che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle societ\u00e0 richiedenti.<br \/>\nNaturalmente,  l\u2019Amministrazione  effettuer\u00e0  ogni  dovuto  controllo  sull\u2019esito  delle  richieste  di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.<br \/>\nIl credito d&#8217;imposta \u00e8 alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni<br \/>\naltra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.<br \/>\n Il credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell\u2019articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.  <\/p>\n<p><strong>5. Domanda di ammissione al beneficio <\/strong><\/p>\n<p>I  soggetti  interessati  presentano  la  domanda  di  fruizione  del  beneficio  nella  forma  di  una comunicazione telematica (una \u201cprenotazione\u201d) su apposita piattaforma dell\u2019Agenzia delle Entrate,<br \/>\nsecondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una \u201cfinestra temporale\u201d<br \/>\nampia (potrebbe essere dal 1\u00b0 marzo al 31 marzo di ciascun anno). <\/p>\n<p>La comunicazione dovr\u00e0 contenere:<br \/>\n&#8211; i dati identificativi dell\u2019azienda (o del lavoratore autonomo);<br \/>\n-il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso<br \/>\ndell\u2019anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i<br \/>\ncosti andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;<br \/>\n&#8211; il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell\u2019anno precedente;<br \/>\n(per \u201cmedia analoghi\u201d si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive<br \/>\ndall\u2019altra; non il singolo giornale o la singola emittente);<br \/>\n&#8211; l\u2019indicazione dell\u2019incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed<br \/>\nin valore assoluto;<br \/>\n&#8211; l\u2019ammontare del credito d\u2019imposta richiesto per ognuno dei due media;<br \/>\n&#8211; dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del<br \/>\npresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito<br \/>\nconsistente nell\u2019assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni<br \/>\nantimafia  ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici. <\/p>\n<p> <strong>6. Controlli <\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate e l\u2019Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in<br \/>\nordine all\u2019effettivo possesso dei requisiti che condizionano l\u2019ammissione al beneficio fiscale; ove<br \/>\nsia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l\u2019indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l\u2019Amministrazione provveder\u00e0 al recupero delle somme con le procedure coattive di<br \/>\nlegge.<br \/>\nIn ogni caso il Dipartimento \u00e8 a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potr\u00e0 essere richiesto con una semplice mail invia al seguente indirizzo segreteriacapodie@governo.it<br \/>\nNaturalmente, le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a<br \/>\nvantaggio di tutti i possibili interessati.     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, \u00e8 stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d\u2019imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1429\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Credito  d\u2019imposta  a  sostegno  degli  investimenti  pubblicitari  incrementali<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1429","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1429"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1429\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1430,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1429\/revisions\/1430"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}