{"id":1454,"date":"2017-11-30T10:57:03","date_gmt":"2017-11-30T09:57:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1454"},"modified":"2017-11-30T10:57:03","modified_gmt":"2017-11-30T09:57:03","slug":"laccollante-non-puo-utilizzare-propri-crediti-per-i-debiti-dellaccollato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1454","title":{"rendered":"L\u2019accollante non pu\u00f2 utilizzare propri crediti per i debiti dell\u2019accollato"},"content":{"rendered":"<p>Niente compensazione tra crediti dell\u2019accollante e debiti dell\u2019accollato, ma sono salvi i comportamenti difformi posti in essere fino al 15 novembre 2017.<br \/>\nL\u2019agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 140\/E del 15 novembre 2017 , entrando nel merito dell\u2019accollo di debiti tributari altrui con utilizzo in compensazione di crediti tributari dell\u2019accollante, fa innanzitutto presente che, in base a quanto disposto dall\u2019articolo 8 della legge 212\/2000, cosiddetto \u00abStatuto dei diritti del contribuente\u00bb, il debitore originario non \u00e8 mai liberato dall\u2019obbligazione e risponde, quindi, in solido con il terzo accollante, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28162 del 2008, ove \u00e8 stato affermato che accollarsi un debito altrui non significa \u00abassumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualit\u00e0 di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale\u00bb.<br \/>\nPertanto, fatte tali premesse in tema di compensazione, l\u2019agenzia delle Entrate esprime parere negativo in merito, appunto, alla compensazione con crediti dell\u2019accollante, di debiti tributari dell\u2019accollato. Le compensazioni, infatti, possono avvenire solo tra crediti e debiti \u00abin essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi\u00bb.<br \/>\nTra le varie sentenze richiamate nella risoluzione in commento, \u00e8 il caso di citare anche quelle nn. 14874 e 18788, entrambe del 2016, attraverso le quali la Suprema Corte ha chiarito che l\u2019eventuale compensazione \u00e8 possibile \u00abin sede di versamenti unitari delle imposte (oltre che dei contributi dovuti all\u2019INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali) soltanto in ipotesi di crediti (a) dello stesso periodo, (b) nei confronti dei medesimi soggetti e (c) risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data\u00bb di entrata in vigore del Dlgs 241\/1997.<br \/>\nVista l\u2019obbiettiva incertezza sull\u2019argomento, dichiara l\u2019agenzia delle Entrate, eventuali compensazioni tra crediti dell\u2019accollante e debiti dell\u2019accollato posti in essere prima dell\u2019emanazione della risoluzione in commento, non sono punibili e sono da considerarsi validi. Nel caso in cui, per\u00f2, il credito utilizzato in compensazione sia inesistente, resta in capo al soggetto accollato il debito tributario non assolto, con applicazione, in questo caso, delle relative sanzioni.<br \/>\nPer le situazioni di compensazioni tra crediti dell\u2019accollante e debiti dell\u2019accollato, sorte successivamente all\u2019emanazione della risoluzione n. 140\/E\/2017, ancorch\u00e9 in virt\u00f9 di patti contrattuali stipulati antecedentemente, le compensazioni in commento non sono ritenute valide e viene distinta la posizione dell\u2019uno e dell\u2019altro soggetto:<br \/>\n-l\u2019accollato, ossia il debitore originario, resta debitore del tributo e nei suoi confronti viene recuperato il singolo tributo nonch\u00e9 le relative sanzioni per omesso versamento, oltre che gli interessi, con possibilit\u00e0 di adire all\u2019istituto del ravvedimento operoso;<br \/>\n-l\u2019accollante, che risulta aver utilizzato un credito in violazione delle norme vigenti, sar\u00e0 destinatario della sanzione di cui all\u2019articolo 13, comma 4, del Dlgs 471\/1997, pari al 30 per cento del credito utilizzato, se esso \u00e8 effettivamente esistente e il credito stesso ritorner\u00e0 utilizzabile; ovvero della sanzione dal 100 al 200 per cento del credito utilizzato in compensazione, in base a quanto disposto dall\u2019articolo 13, comma 5, sempre del Dlgs 471\/1997, se il credito utilizzato risulta invece inesistente.<br \/>\nFonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Niente compensazione tra crediti dell\u2019accollante e debiti dell\u2019accollato, ma sono salvi i comportamenti difformi posti in essere fino al 15 novembre 2017. 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