{"id":1456,"date":"2017-11-30T11:04:12","date_gmt":"2017-11-30T10:04:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1456"},"modified":"2017-11-30T11:04:12","modified_gmt":"2017-11-30T10:04:12","slug":"per-lutilizzo-dei-voucher-non-si-puo-superare-il-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1456","title":{"rendered":"Per l\u2019utilizzo dei voucher non si pu\u00f2 superare il 2017"},"content":{"rendered":"<p>La data del 31 dicembre per utilizzare i voucher non potr\u00e0 essere superata nemmeno se la prestazione di lavoro accessorio da retribuire inizia quest\u2019anno e prosegue nel 2018. La precisazione \u00e8 stata fornita dall\u2019Inps, con il messaggio 4752\/2017 pubblicato ieri.<br \/>\nDal 17 marzo di quest\u2019anno non \u00e8 pi\u00f9 possibile acquistare i voucher per pagare le prestazioni di lavoro accessorio a causa dell\u2019abrogazione della relativa normativa e l\u2019introduzione di quella sul lavoro occasionale. Tuttavia fino al prossimo 31 dicembre i voucher richiesti prima del 17 marzo possono essere utilizzati nel rispetto della normativa preesistente. Tuttavia l\u2019istituto di previdenza ieri ha precisato che nella relativa procedura informatica i committenti d\u2019ora in avanti non potranno inserire prestazioni che iniziano o finiscono dopo il 31 dicembre 2017.<br \/>\nQuelle che eventualmente sono gi\u00e0 erroneamente state inserite saranno cancellate d\u2019ufficio, integralmente se tutte nel 2018, o parzialmente, per la parte relativa al 2018, se a cavallo di anno. In entrambi i casi il committente non sar\u00e0 informato, quindi \u00e8 importante verificare la situazione personale nel sistema informatico.<br \/>\nGli interessati devono anche tenere presente che la procedura telematica per consuntivare i buoni lavoro utilizzati entro quest\u2019anno sar\u00e0 disponibile solo fino al 15 gennaio 2018. Dal giorno successivo l\u2019accesso alla procedura sar\u00e0 inibito.<br \/>\nPer eventuali importi versati entro il 17 marzo per pagare le prestazioni di lavoro accessorio, ma non utilizzate entro la fine del 2017, potr\u00e0 essere chiesto il rimborso entro il 31 marzo 2018, utilizzando il modello Sc52 disponibile nel sito internet dell\u2019Inps.<br \/>\nPer quelli postali e quelli acquistati presso le tabaccherie autorizzate, l\u2019Inps invita a provvedere \u00abtempestivamente\u00bb agli adempimenti riguardanti pagamenti e rimborsi, salvo poi precisare che per i buoni erogati dalle tabaccherie (i voucher Pea) la scadenza \u00e8 fissata al 16 marzo 2018.<br \/>\nA inizio mese con il messaggio 4405\/2017 erano gi\u00e0 state fornite le indicazioni utili per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate dopo il 17 marzo di quest\u2019anno al fine di acquistare i voucher telematici. Anche in tal caso la domanda va presentata alla sede territoriale competente dell\u2019istituto di previdenza, utilizzando il modello Sc52 a cui va allegata la ricevuta di pagamento, eccetto le transazioni avvenute con F24.<br \/>\nNon si sa ancora, invece, cosa succeder\u00e0 ai voucher tuttora acquistabili e utilizzabili per il \u201cbonus baby sitter\u201d cio\u00e8 il contributo che le mamme possono ottenere in sostituzione del congedo parentale al fine di pagare appunto una baby sitter che si prenda cura del figlio. \u00c8 questo l\u2019unico caso in cui i voucher, in versione esclusivamente telematica, sono sopravvissuti all\u2019abrogazione della norma.<br \/>\nNel messaggio 4752\/2017 pubblicato ieri si rimanda a \u00absuccessive specifiche indicazioni operative\u00bb. L\u2019operativit\u00e0 del bonus baby sitter, salvo ulteriori proroghe, \u00e8 ora prevista fino a tutto il 2018.<br \/>\nFonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La data del 31 dicembre per utilizzare i voucher non potr\u00e0 essere superata nemmeno se la prestazione di lavoro accessorio da retribuire inizia quest\u2019anno e prosegue nel 2018. La precisazione \u00e8 stata fornita dall\u2019Inps, con il messaggio 4752\/2017 pubblicato ieri. 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