{"id":1484,"date":"2017-12-05T11:34:54","date_gmt":"2017-12-05T10:34:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1484"},"modified":"2017-12-05T11:34:54","modified_gmt":"2017-12-05T10:34:54","slug":"quattro-regimi-per-le-nuove-attivita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1484","title":{"rendered":"Quattro regimi per le nuove attivit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Le alternative per chi intende aprire la partita Iva dal prossimo mese di gennaio 2018 sono quattro, ognuna rappresentativa di un diverso regime contabile e, conseguentemente, di un differente imponibile fiscale.<br \/>\nNon \u00e8 possibile anticipare a priori, con certezza, quale sia il regime pi\u00f9 conveniente per ciascuna categoria di contribuenti, ma occorre, di volta in volta, analizzare le diverse variabili adattandole al caso concreto, peraltro mettendo in conto possibili sorprese (il rinvio dell\u2019Iri al 2018 fa scuola e non si pu\u00f2 escludere a priori un nuovo slittamento).<br \/>\nAttualmente, in considerazione del fatto che il regime dei cosiddetti \u201cminimi\u201d (o \u201cregime di vantaggio\u201d, di cui all\u2019articolo 27 del Dl 98\/2011 ) \u00e8 un regime a esaurimento \u2013 per il quale non sono pi\u00f9 previsti ingressi dal 1\u00b0 gennaio 2016 \u2013 le scelte possibili in sede di inizio attivit\u00e0 sono le seguenti:<br \/>\n&#8211; regime forfettario (disciplinato dall\u2019articolo 1, commi da 54 a 89 , della legge 190\/2014);<br \/>\n&#8211; regime di contabilit\u00e0 semplificata (articolo 66 del Tuir e articolo 18 Dpr 600\/1973 );<br \/>\n&#8211; regime ordinario \u201cnon Iri\u201d, disciplinato dal Tuir;<br \/>\n&#8211; regime ordinario \u201cIri\u201d di cui all\u2019articolo 55-bis del Tuir.<br \/>\nIl primo \u00e8 un regime naturale \u2013 possedendone i requisiti si applica di default \u2013 mentre gli altri sono regimi obbligati in presenza di determinati parametri (ordinaria \u201cnon Iri\u201d) o, comunque, regimi che possono essere scelti su opzione.<br \/>\nIn genere la scelta avviene per comportamento concludente e comunicazione \u201cex post\u201d nella dichiarazione relativa al primo anno di opzione (Dpr 442\/1997). Tuttavia, determinati adempimenti impongono scelte precoci: \u00e8 il caso dell\u2019implementazione dei libri contabili per il regime ordinario, o dei registri incassi e pagamenti per la \u201cmodalit\u00e0 di base\u201d del regime semplificato. Lo stesso vale per l\u2019omissione degli adempimenti, come gli obblighi Iva per i forfettari.<br \/>\nLe variabili in gioco sono tante. In primo luogo \u00e8 opportuno chiedersi quali siano i clienti del futuro imprenditore\/professionista. Se si opera quasi esclusivamente con soggetti privati, un \u201cregime di cassa\u201d non serve a posticipare la tassazione sugli insoluti, ma la scelta per il regime forfettario pu\u00f2 portare a incamerare la \u201crendita Iva\u201d come differenza tra quella incorporata nei corrispettivi e quella assolta (senza detrazione) sugli acquisti. In presenza di cessioni a rischio insoluto o con tempi di incasso piuttosto lunghi \u2013 si pensi a chi opera stabilmente con enti pubblici \u2013 un regime di competenza pu\u00f2 rivelarsi penalizzante.<br \/>\nAnche l\u2019aspetto dei costi da sostenere entra prepotentemente in gioco: nel regime forfettario, sono astrattamente attribuiti in percentuale sui ricavi, mentre negli altri regime la deduzione \u00e8 analitica, anche se pu\u00f2 avvenire per competenza (regime ordinario) o in modo \u201cmisto\u201d (regime semplificato).<br \/>\nAltro aspetto da considerare \u00e8 la complessiva situazione reddituale del contribuente. In presenza di carichi familiari, oneri deducibili o detraibili rilevanti, una imposizione sostitutiva (quale quella forfettaria o quella prevista dal regime Iri) pu\u00f2 rivelarsi controproducente, sottraendo capienza a tali benefici.<br \/>\nUn regime \u201ca due livelli\u201d come l\u2019Iri conviene solo se si hanno redditi d\u2019impresa piuttosto elevati che possono essere non prelevati per un certo periodo di tempo, altrimenti le complessit\u00e0 conseguenti all\u2019opzione rendono inefficiente la scelta.<br \/>\nSpesso una decisione non basta. \u00c8 il caso di chi adotta la contabilit\u00e0 semplificata, per la quale il legislatore ha previsto tre diverse modalit\u00e0 concrete di applicazione, che portano talvolta a un differente imponibile fiscale. In alcuni casi la scelta \u00e8 quasi obbligata dal tipo di attivit\u00e0 svolta (si veda la casistica relativa ai dettaglianti riportata dalla circolare 11\/E\/2017 ), in altri pu\u00f2 essere il frutto di un calcolo di convenienza dell\u2019imprenditore, senza dimenticare che il peccato originale di questo regime (ossia l\u2019addebito integrale delle rimanenze iniziali nel primo anno senza il correttivo del riporto a nuovo delle perdite) non \u00e8 ancora stato eliminato dal legislatore, contribuendo a penalizzare chi si trova o vuole fare ingresso nella contabilit\u00e0 semplificata provenendo dall\u2019ordinaria.<br \/>\nIl peso delle rimanenze, in assenza di aggiustamenti, diviene a volte decisivo, non solo per chi proviene dall\u2019ordinaria ma anche per chi \u00e8 abituato a riempire il magazzino alla fine dell\u2019anno.<br \/>\nNon sar\u00e0 estraneo alla scelta anche l\u2019onere amministrativo richiesto, che cresce al crescere della complessit\u00e0 del regime, pur nella considerazione che non sempre il disporre di pochi dati rappresenta la scelta migliore (si pensi ai rapporti con gli istituti di credito, con il Fisco, alle analisi di redditivit\u00e0 e cos\u00ec via).<br \/>\nFonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le alternative per chi intende aprire la partita Iva dal prossimo mese di gennaio 2018 sono quattro, ognuna rappresentativa di un diverso regime contabile e, conseguentemente, di un differente imponibile fiscale. 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