{"id":1487,"date":"2017-12-05T11:45:49","date_gmt":"2017-12-05T10:45:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1487"},"modified":"2017-12-05T11:45:49","modified_gmt":"2017-12-05T10:45:49","slug":"spesometro-errato-primo-semestre-2017-senza-sanzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1487","title":{"rendered":"Spesometro errato, primo semestre 2017 senza sanzioni"},"content":{"rendered":"<p>Sanzioni abolite per la comunicazione relativa al primo semestre 2017, facolt\u00e0 di trasmettere i dati con cadenza semestrale e semplificazioni nelle informazioni da comunicare. Queste le principali novit\u00e0 sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) introdotte dalla legge di conversione del decreto fiscale 148\/2017 , che deve essere ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il dato letterale della norma non comprende per\u00f2 l\u2019ipotesi di omessa comunicazione dei dati delle fatture che quindi ricadrebbe nella sanzione ordinaria sanabile mediante ravvedimento operoso.<br \/>\nL\u2019articolo 1-ter, inserito nel decreto dalla legge di conversione, prevede anzitutto la non applicazione delle sanzioni per l\u2019invio dei dati relativi al primo semestre a condizione che entro il 28 febbraio 2018 (termine per la trasmissione relativa al secondo semestre) vengano inviati i dati esatti.<br \/>\nPer l\u2019errata o incompleta trasmissione dello spesometro, l\u2019articolo 11, comma 2-bis, del Dlgs 471\/1997, prevede una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla met\u00e0 per le correzioni effettuate nei primi 15 giorni.<br \/>\nLa sanatoria sulle sanzioni riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l\u2019opzione di cui al Dlgs 127\/2015 (spesometro volontario) ai quali veniva applicata la sanzione fissa da 250 a 2000 euro (comma 1 dell\u2019articolo 11 del Dlgs 471\/1997) ora sostituita dalla legge di conversione con quella prevista dal comma 2-bis dell\u2019articolo 11 per l\u2019adempimento obbligatorio (quindi 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre).<br \/>\nI contribuenti potranno, inoltre, scegliere di inviare i dati con cadenza semestrale anzich\u00e9 trimestrale. L\u2019articolo 21 del Dl 78\/2010, come modificato dall\u2019articolo 4 del Dl 193\/2016, aveva inizialmente previsto la trasmissione dei dati con cadenza trimestrale, entro l\u2019ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre il cui invio \u00e8 previsto per il 16 settembre. Successivamente, l\u2019articolo 14-ter del Dl 244\/2016 (il Milleproroghe) ha previsto l\u2019invio dei dati con cadenza semestrale esclusivamente per il 2017. Pertanto, dal 2018, la trasmissione torna ad avere cadenza trimestrale, salvo la facolt\u00e0, introdotta ora con la conversione del decreto di continuare ad inviare i dati due volte l\u2019anno. Circa le modalit\u00e0 di esercizio di tale facolt\u00e0, ci sar\u00e0 un provvedimento della agenzia delle Entrate.<br \/>\nRidotta anche la mole di dati da comunicare; i contribuenti potranno limitarsi a trasmettere solo i dati essenziali quali la partita Iva o il codice fiscale dei soggetti coinvolti nella operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l\u2019aliquota applicata, l\u2019imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione (esente, non imponibile, eccetera).<br \/>\nInoltre, con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate mediante documento riepilogativo ai sensi dell\u2019articolo 6 del Dpr 695\/1996, serve comunicare la data ed il numero del documento, l\u2019ammontare complessivo delle operazioni e dell\u2019Iva distinto per aliquota.<br \/>\nQueste semplificazioni non vengono estese ai soggetti che, in ordine alla trasmissione dei dati delle fatture, hanno optato su base volontaria (Dlgs 127\/2015), per i quali pertanto l\u2019obbligo rimarrebbe trimestrale.<br \/>\nInfine, la legge di conversione ripete che sono esonerati dall&#8217;adempimento gli agricoltori in regime di esonero Iva situati in montagna (fatturato inferiore a 7mila euro nell\u2019anno precedente) e lo estende alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell\u2019articolo 1 del Dlgs 165\/2011 con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.<br \/>\nFonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sanzioni abolite per la comunicazione relativa al primo semestre 2017, facolt\u00e0 di trasmettere i dati con cadenza semestrale e semplificazioni nelle informazioni da comunicare. 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