{"id":1491,"date":"2017-12-05T12:04:32","date_gmt":"2017-12-05T11:04:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1491"},"modified":"2017-12-05T12:04:32","modified_gmt":"2017-12-05T11:04:32","slug":"sentenza-corretta-due-termini-per-contestare-il-ruolo-definitivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1491","title":{"rendered":"Sentenza corretta: due termini per contestare il ruolo definitivo"},"content":{"rendered":"<p>Il contrasto tra motivazione e parte dispositiva della sentenza pu\u00f2 essere oggetto di istanza di correzione materiale, che va presentata entro il termine previsto per l&#8217;impugnazione. In tal caso il giudice deve pronunciarsi con ordinanza collegiale e la stessa pu\u00f2 essere a sua volta appellata sempre nello stesso termine, con impugnazione che pu\u00f2 riguardare la sentenza originaria corretta e\/o l\u2019ordinanza. In quest\u2019ultimo caso, il Fisco non pu\u00f2 iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme recate dall\u2019accertamento finch\u00e9 non si \u00e8 resa definitiva l\u2019ordinanza collegiale anche in caso di mancata impugnazione della sentenza ante correzione. Questa la Ctr Sicilia, con la sentenza 3814\/7\/2017 (presidente Gennaro, relatore Sanfilippo).<br \/>\nUn contribuente ricorre contro l\u2019Erario per un atto del 2002. Con sentenza depositata il 15 luglio 2010 la Ctp, da un lato, rigetta il ricorso nella parte motiva e, dall\u2019altro, lo accoglie nella parte dispositiva.<br \/>\nIl Fisco notifica la sentenza il 28 gennaio 2011 all\u2019indirizzo del ricorrente (anzich\u00e9 al domicilio eletto). Il contribuente non reagisce e poi chiede la correzione della sentenza per errore materiale e il dispositivo viene sostituito con ordinanza collegiale del 17 febbraio 2011.<br \/>\nIl 15 febbraio 2012, vigente il vecchio rito per l\u2019impugnazione, il contribuente ricorre al comma 4 dell\u2019articolo 288 del Codice di rito e appella l\u2019ordinanza collegiale (le sentenze relativamente alle parti corrette, possono essere impugnate nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui \u00e8 stata depositata l\u2019ordinanza di correzione).<br \/>\nIn seguito alla mancata impugnazione della sentenza notificata al contribuente, il Fisco il 27 settembre 2011 iscrive a titolo definitivo le somme accertate e notifica il ruolo tramite concessionario il 20 gennaio 2012 a cui segue un secondo ricorso.<br \/>\nPer il contribuente non ci sono le condizioni per l\u2019iscrizione a titolo definitivo. Infatti, non vale n\u00e9 il termine \u201ccorto\u201d ( in base al quale la sentenza si sarebbe resa definitiva il 29 marzo 2011 perch\u00e9 non notificata al domicilio eletto), n\u00e9 il termine \u201clungo\u201d (secondo cui la sentenza si sarebbe resa definitiva il 14 novembre 2011 perch\u00e9 l\u2019ordinanza collegiale ha dato tempo sino al 28 marzo 2012 per appellare la sola parte della sentenza \u201ccorretta\u201d, cosa che il contribuente ha fatto nel termine).<br \/>\nAl contrario, il Fisco sostiene la legittimit\u00e0 dell\u2019iscrizione definitiva a ruolo, dato che la sentenza originaria non \u00e8 stata appellata n\u00e8 entro il 29 marzo 2011 (termine \u201ccorto\u201d) n\u00e9 entro il 14 novembre 2011 (termine \u201clungo\u201d).<br \/>\nI giudici di primo e secondo grado danno ragione al contribuente. La sentenza pu\u00f2 essere temporalmente scomposta nella sentenza ante correzione e quella post correzione. Da qui due conseguenze pratiche:<br \/>\nuna volta presentata l\u2019istanza di correzione materiale, l\u2019iscrizione a ruolo avviene solo dopo la correzione favorevole del dispositivo della sentenza tramite ordinanza collegiale;<br \/>\nuna volta che sia stata impugnata la sentenza post correzione nella sola ordinanza collegiale, allora per l\u2019iscrizione a ruolo definitiva bisogna aspettare il passaggio in giudicato della seconda parte, indipendentemente dall\u2019impugnazione della sentenza originaria ante correzione.<br \/>\nFonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il contrasto tra motivazione e parte dispositiva della sentenza pu\u00f2 essere oggetto di istanza di correzione materiale, che va presentata entro il termine previsto per l&#8217;impugnazione. 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