{"id":1493,"date":"2017-12-05T12:47:55","date_gmt":"2017-12-05T11:47:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1493"},"modified":"2017-12-05T12:48:19","modified_gmt":"2017-12-05T11:48:19","slug":"nuove-rottamazioni-e-possibile-far-precedere-listanza-da-una-richiesta-di-dilazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1493","title":{"rendered":"Nuove rottamazioni \u00e8 possibile far precedere l\u2019istanza da una richiesta di dilazione"},"content":{"rendered":"<p>Con le nuove rottamazioni stabilizzate dalla conversione del Dl 148\/2017 \u00e8 possibile far precedere l\u2019istanza da una richiesta di dilazione, in modo da conservare una via d\u2019uscita futura, nel caso in cui non si fosse in condizioni di pagare il costo della sanatoria. Ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 8, lettera c), del Dl 193\/2016, se il debitore non paga la prima rata della definizione, pu\u00f2 riprendere la rateazione pregressa. Tale disposizione non risulta incompatibile con le nuove procedure e deve quindi ritenersi ad esse pienamente applicabile.<br \/>\nL\u2019articolo 1 del Dl 148\/2017 prevede una disciplina unitaria sulla possibilit\u00e0 di riprendere eventuali rateazioni precedenti, applicabile sia alla definizione dei carichi 2017, sia a quella riferita ai carichi ante 2017. Si stabilisce con chiarezza, infatti, che se \u00e8 pendente un piano di rientro alla data di presentazione della domanda di definizione, le rate in scadenza successivamente a tale data sono sospese sino al termine della prima rata della rottamazione. Il riferimento temporale dunque \u00e8 la situazione esistente al momento della trasmissione della nuova istanza. Sul punto, vale ricordare come la formulazione originaria dell\u2019articolo 6 del Dl 193\/2016, avesse dato origine a interpretazioni contrastanti in ordine alla individuazione dei piani di rientro rilevanti ai fini della definizione agevolata. Secondo le Faq di Equitalia, la normativa in esame si rivolgeva alle rateazioni esistenti alla data di presentazione della domanda. Nell\u2019opinione dell\u2019agenzia delle Entrate invece (circolare n. 2 del 2017 ), le disposizioni avrebbero dovuto riferirsi alle dilazioni esistenti al 24 ottobre 2016. Le due tesi avevano dei riflessi inevitabili anche ai fini della facolt\u00e0, innanzi ricordata, di riattivare i piani di rientro, non pagando la prima rata. Secondo la posizione delle Entrate, infatti, detta facolt\u00e0 sarebbe stata esercitabile limitatamente alle dilazioni esistenti per l\u2019appunto al 24 ottobre dell\u2019anno scorso.<br \/>\nNella seconda edizione delle rottamazioni, invece, questo problema \u00e8 risolto direttamente dalla legge. Questo significa, quindi, che il debitore pu\u00f2 avere interesse a far precedere la domanda di definizione da una istanza di rateazione. Una volta ottenuto il piano di rientro, con la trasmissione del modulo all\u2019Ader si ottiene innanzitutto la sospensione ope legis nel pagamento di tutte le rate in scadenza, a seconda dei casi, fino a luglio 2018 (rottamazione 2017) oppure a ottobre 2018 (rottamazione 2016). In questo modo, inoltre, si evita di pagare somme che, in tutto o in parte, non sono deducibili dal quantum della sanatoria. L\u2019importo versato a titolo di sanzione, interessi di mora e interessi da dilazione non \u00e8 infatti deducibile dalla definizione.<br \/>\nAl momento della scadenza della prima rata, il debitore sar\u00e0 a un bivio: a) se paga, la dilazione precedente sar\u00e0 revocata e il debito residuo, in linea di principio, non potr\u00e0 essere ulteriormente rateizzato; b) se non paga, potr\u00e0 riprendere il precedente piano di rientro. A quest\u2019ultimo proposito, si ricorda che il manuale interno dell\u2019Ader prevede che l\u2019importo complessivo del debito debba essere \u201cspalmato\u201d d\u2019ufficio su tutte le rate non pagate del piano originario.<br \/>\nNon tutti potranno tuttavia avvalersi della facolt\u00e0 di chiedere preventivamente la dilazione del carico che si vuole rottamare. In presenza di vecchie rateazioni non onorate da tempo, per ottenere un nuovo piano \u00e8 necessario pagare tutto lo scaduto. Ne deriva che in tal caso al debitore tale opportunit\u00e0 risulter\u00e0 di fatto preclusa.<br \/>\nFonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con le nuove rottamazioni stabilizzate dalla conversione del Dl 148\/2017 \u00e8 possibile far precedere l\u2019istanza da una richiesta di dilazione, in modo da conservare una via d\u2019uscita futura, nel caso in cui non si fosse in condizioni di pagare il costo della sanatoria. 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