{"id":1497,"date":"2017-12-14T10:43:10","date_gmt":"2017-12-14T09:43:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1497"},"modified":"2017-12-14T10:43:10","modified_gmt":"2017-12-14T09:43:10","slug":"rottamazione-bis-ammessi-i-morosi-delle-vecchie-rate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1497","title":{"rendered":"Rottamazione bis, ammessi i morosi delle vecchie rate"},"content":{"rendered":"<p>La rottamazione bis \u00e8 aperta solo per i carichi che non sono gi\u00e0 stati inclusi nella precedente domanda di definizione agevolata, con la sola eccezione delle posizioni scartate<br \/>\na causa della morosit\u00e0 sulle vecchie dilazioni.<br \/>\nPer questi ultimi contribuenti, invece, l\u2019unica possibilit\u00e0 di accesso ai benefici di legge consiste nel pagare in un&#8217;unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l\u2019importo delle rate<br \/>\nscadute alla fine dell\u2019anno scorso, previa presentazione della domanda entro il 15 maggio 2018.<br \/>\nUna volta decaduti dalla definizione, non \u00e8 pi\u00f9 possibile dilazionare il debito residuo.<br \/>\nInfine, se si abbandona la definizione ma si aveva in essere piani di dilazione precedenti, il carico residuo verr\u00e0 automaticamente \u201cspalmato\u201d sul numero delle rate non pagate del piano originario.<br \/>\nSono le prime risposte dell\u2019Ader (agenzia delle Entrate-Riscossione) ai quesiti formulati dall\u2019Odcec di Roma, riferiti sia alla prima procedura agevolata che alla riapertura disposta<br \/>\nnell\u2019articolo 1 del decreto legge 148\/17.<br \/>\nL\u2019Ader ribadisce innanzitutto che la seconda chiamata, disposta con il Dl 148, non vale per i debitori che hanno gi\u00e0 presentato la domanda entro il 21 aprile scorso e non hanno pagato le rate dovute.<br \/>\nTale esclusione opera limitatamente ai carichi inclusi nell\u2019istanza trasmessa in precedenza.<br \/>\nNessun ostacolo, invece, se il debitore intende definire delle partite esistenti al 31 dicembre 2016 che non erano indicate nella vecchia domanda.<br \/>\nCon riferimento ai contribuenti esclusi dalla precedente definizione per non aver pagato tutte le rate scadute, relative a un piano di rientro esistente al 24 ottobre 2016, la riammissione \u00e8 prevista alla precisa condizione che il debitore provveda a versare il pregresso, in un\u2019unica soluzione, entro la fine di luglio dell\u2019anno prossimo.<br \/>\nL\u2019importo dovuto a tale titolo sar\u00e0 comunicato dall\u2019agenzia delle Entrate entro la fine di giugno 2018.<br \/>\nUna volta effettuato l\u2019accesso alla nuova procedura, gli importi della definizione dovranno essere versati in tre rate, scadenti a ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.<br \/>\nLe stesse regole valgono per tutti i contribuenti che intendono definire per la prima volta carichi esistenti a fine 2016 e che sono morosi per dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016.<br \/>\nL\u2019Ader ricorda altres\u00ec che se si abbandona la rottamazione, il debito residuo non pu\u00f2 essere nuovamente dilazionato.<br \/>\nFanno eccezione, peraltro, le partite incluse in cartelle per le quali alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica.<br \/>\nQuesto vale, a maggior ragione, anche per i carichi per i quali, alla data della definizione, non \u00e8 stata ancora notificata la cartella.<br \/>\nIn tali casi, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione \u00e8 sempre possibile dilazionare il debito che rimane.<br \/>\nTale previsione trova peraltro applicazione per tutte le definizioni, sia vecchie che nuove.<br \/>\nL\u2019ultimo chiarimento riguarda la riattivazione di precedenti piani di rientro, qualora il debitore abbandoni la procedura agevolata. Sul punto, l\u2019Ader ribadisce che in tale eventualit\u00e0 si proceder\u00e0 d\u2019ufficio a ripartire il carico residuo per il numero di rate non versate della dilazione originaria.<br \/>\nIn proposito, si evidenza che in tale numero devono essere comprese anche le rate sospese per effetto della presentazione della domanda di rottamazione e non solo quelle che scadono dopo il periodo di sospensione.<br \/>\n<strong>Fonte &#8220;il sole 24 ore&#8221;<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La rottamazione bis \u00e8 aperta solo per i carichi che non sono gi\u00e0 stati inclusi nella precedente domanda di definizione agevolata, con la sola eccezione delle posizioni scartate a causa della morosit\u00e0 sulle vecchie dilazioni. 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