{"id":1559,"date":"2018-01-04T15:46:59","date_gmt":"2018-01-04T14:46:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1559"},"modified":"2018-01-04T16:23:45","modified_gmt":"2018-01-04T15:23:45","slug":"il-calendario-fiscale-del-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1559","title":{"rendered":"Il calendario fiscale del 2018"},"content":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2018 viene concesso un credito d&#8217;imposta del 40 % a tutte quelle imprese che effettuano spese di attivit\u00e0 di formazione mentre dal 1\u00b0 febbraio 2018 verr\u00e0 riconosciuto il ristoro dello 0,15% delle spese sostenute per il rilascio della garanzia richiesta per legge. Queste alcune delle novit\u00e0 entrate in vigore con il 2018.<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b> \u00e8 possibile esercitare l&#8217;opzione per il cos\u00ec detto gruppo Iva. Si tratta di un nuovo istituto destinato sia ad esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa che arti e professioni, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall&#8217;articolo 70-ter del Dpr 633 del 1972. Il gruppo Iva diviene un unico soggetto passivo mentre i soggetti ad esso partecipanti perdono la loro soggettivit\u00e0 passiva ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto.<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b> semplificata la presentazione dei modelli Instrastat. Per gli acquisti di beni essi vanno presentati solo ai fini statistici, con riferimento a periodi mensili, qualora l&#8217;ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200 mila euro. Per quanto riguarda i servizi ricevuti i modelli vanno presentati solo a livello statistico, con riferimento a periodi mensili, qualora l&#8217;ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100 mila euro.<\/p>\n<p>Per gli atti impugnabili notificati a partire <b>dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b>, \u00e8 necessario presentare reclamo e mediazione per tutte le controversie di valore non superiore a 50 mila euro. Il reclamo e la mediazione sono obbligatori e non facoltativi. Dl 50\/2017, articolo 10, comma 1.<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b> nelle fatture elettroniche emesse nei confronti del servizio sanitario nazionale (Ssn), per gli acquisti di prodotti farmaceutici, \u00e8 necessaria l&#8217;indicazione delle indicazioni sul \u201ccodice di autorizzazione all&#8217;immissione in commercio\u201d (Aic) e il corrispondente quantitativo. sempre dalla medesima data le predette fatture sono rese disponibili all&#8217;agenzia italiana del farmaco.<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b> \u00e8 possibile rivalutare il valore delle partecipazioni di controllo, iscritto in bilancio a titolo di avviamento, marchi d&#8217;impresa e altre attivit\u00e0 immateriali, versando un&#8217;imposta sostitutiva del 16%, non solo in societ\u00e0 residenti nel territorio dello Stato ma anche in societ\u00e0 non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato stesso. Ci\u00f2 vale anche se le partecipazioni predette sono acquisite a seguito di operazioni di cessione d&#8217;azienda o di partecipazioni. La norma si applica agli acquisti di partecipazioni avvenute nel periodo d&#8217;imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (per i soggetti con periodo d&#8217;imposta coincidente con l&#8217;anno solare, acquisite dal 2017).<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b> concesso un credito d&#8217;imposta a tutte quelle imprese che effettuano spese di attivit\u00e0 di formazione. Il credito d&#8217;imposta \u00e8 del 40% da calcolare sulle spese relative al solo costo aziendale sostenuto per le spese del personale nel periodo in cui lo stesso \u00e8 occupato in attivit\u00e0 di formazione finalizzata ad acquisire o consolidare conoscenze riferite alle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.<\/p>\n<div class=\"entry relative\">\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio 2018<\/b> le indennit\u00e0, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalit\u00e0 dilettantistiche, e quelli erogati nell&#8217;esercizio diretto di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall&#8217;Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalit\u00e0 sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non concorrono a formare il reddito per un im porto non superiore, complessivamente nel periodo d&#8217;imposta, a 10 mila euro (fino al 2017 era 7.500).<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 gennaio <\/b>passa dal 26% al 30% la detrazione Irpef per le donazioni in denaro o in natura a enti del terzo settore, per un importo totale non superiore in ciascun periodo d&#8217;imposta a 30 mila euro. La detrazione sale al 35% se l&#8217;ente beneficiario \u00e8 una organizzazione di volontariato. Debutta sempre <b>dal 1\u00b0 gennaio 2018 <\/b>la nuova versione della norma \u00abPi\u00f9 dai, meno versi\u00bb: le donazioni in denaro o in natura a enti del terzo settore effettuate da persone fisiche, enti e societ\u00e0 sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.<\/p>\n<p><b>Dal 1\u00b0 febbraio 2018<\/b> per coloro che richiedono il rimborso Iva annuale o infrannuale, \u00e8 riconosciuto il ristoro di una parte delle spese sostenute per il rilascio della garanzia richiesta per legge. Il ristoro, pari allo 0,15% dell&#8217;importo garantito e per ogni anno di garanzia, riguarda i rimborsi Iva a partire da quello fatto con la dichiarazione Iva annuale relativa al 2017 e per i rimborsi infrannuali a partire da quelli relativi al primo trimestre 2018.<\/p>\n<p>Si possono trasmettere <b>entro il 28 febbraio 2018<\/b> alle Entrate i dati relativi al primo semestre 2017 di fatture emesse e ricevute, ma anche di bollette doganali e note di variazione ed evitare cos\u00ec l&#8217;applicazione di sanzioni per le comunicazioni omesse, erronee o incomplete effettuate entro il 16 ottobre 2017.<\/p>\n<p>Il<b> 7 marzo <\/b>debutta la consegna alle Entrate dei dati sulle ritenute del 21% operate sulle locazioni brevi (e relativo Cud agli interessati al 31 marzo) da parte degli intermediari immobiliari (agenzie ma anche portali, salvo ripensamenti da parte del Tar Lazio). Entro il 31 marzo gli intermediari immobiliari devono inviare il Cud ai clienti ai quali abbiano effettuato la ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) del 21% sui canoni di locazioni brevi.<\/p>\n<p><b>Dal 30 giugno<\/b>, per la prima volta dall&#8217;entrata in vigore delle norme speciali sulle locazioni brevi (la cosiddetta \u00abtassa Airbnb\u00bb) gli intermediari immobiliari hanno l&#8217;obbligo di comunicazione telematica alle Entrate dei dati di ogni contratto di locazione breve stipulato dal 1\u00b0 giugno 2017 al 31 dicembre 2017. Nel nuovo modello 730 \u00e8 stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l&#8217;importo delle ritenute sulle locazioni brevi riportato nel quadro Certificazione Redditi.<\/p>\n<p>Sempre <b>dal 1\u00b0 luglio 2018 <\/b>ai soggetti passivi d&#8217;imposta che acquistano carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, il cedente deve emettere fattura elettronica. \u00c8 inoltre ammesso in deduzione, con le regole e i limiti previsti dall&#8217;articolo 164 del Tuir, l&#8217;acquisto di carburante per autotrazione solo se il pagamento \u00e8 effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all&#8217;obbligo di comunicazione all&#8217;Anagrafe tributaria. Ai soggetti esercenti attivit\u00e0 di distribuzione di carburante spetta un credito d&#8217;imposta pari al 50% del totale delle commissioni loro addebitate, a partire dal primo luiglio 2018, per le transazioni il cui pagamento viene effettuato tramite carte di credito. Il credito d&#8217;imposta pu\u00f2 essere utilizzato in compensazione solo dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello di maturazione. <b>Dal 1\u00b0 luglio 2018 scompare infine la scheda carburanti<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2018 viene concesso un credito d&#8217;imposta del 40 % a tutte quelle imprese che effettuano spese di attivit\u00e0 di formazione mentre dal 1\u00b0 febbraio 2018 verr\u00e0 riconosciuto il ristoro dello 0,15% delle spese sostenute per il rilascio della garanzia richiesta per legge. 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