{"id":1586,"date":"2018-01-10T09:53:35","date_gmt":"2018-01-10T08:53:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1586"},"modified":"2018-01-10T15:59:44","modified_gmt":"2018-01-10T14:59:44","slug":"clausole-vessatorie-sempre-annullabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1586","title":{"rendered":"Clausole vessatorie sempre annullabili"},"content":{"rendered":"<div class=\"span9\">\n<div class=\"allegati\">\n<p>La legge di Bilancio 2018 \u00e8 intervenuta anche sull\u2019equo compenso, introdotto dal collegato fiscale che era uscito in Gazzetta poche settimane prima. La legge 205\/2017, per lo pi\u00f9, ha irrigidito la disciplina, con modifiche mirate sulla quantificazione dei compensi, sulla possibilit\u00e0 di negoziare clausole vessatorie e sul regime dell\u2019azione di nullit\u00e0 delle clausole contrarie alla legge. Ma vediamo il quadro d\u2019insieme che ne \u00e8 venuto fuori.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"contenuto\">\n<p><b>I rapporti disciplinati<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Le norme riguardano i rapporti tra, da un lato, banche, assicurazioni e in generale le grandi imprese e, dall\u2019altro lato, i professionisti, iscritti o meno a ordini professionali. L\u2019obiettivo principale sono gli affidamenti di servizi professionali standardizzati e ripetitivi, come il recupero dei crediti, per i quali spesso la concorrenza sui prezzi diviene molto agguerrita. Le norme entrano in gioco quando i servizi sono regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dai clienti, con la presunzione legale che siano tali salvo prova contraria.<\/p>\n<p><b>La doppia tutela<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Le tutele per i professionisti sono due: il diritto all\u2019equo compenso e il divieto di clausole vessatorie. Non sono propriamente una novit\u00e0 perch\u00e9, in parte, si sovrappongono a quelle della legge 81\/2017 sulle \u00abclausole abusive\u00bb e sugli abusi di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Come regola generale, l\u2019equo compenso va stabilito in relazione alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 della prestazione, al tipo di servizio da svolgere. In pratica, quello che peser\u00e0 di pi\u00f9 \u00e8 il rinvio ai decreti ministeriali con i parametri per i compensi professionali. La legge forense ne prevede uno specifico per gli avvocati, per le altre professioni regolamentate si fa riferimento ai parametri per la determinazione giudiziale dei compensi. Qui la legge di Bilancio ha introdotto una modifica importante, precisando che l\u2019equo compenso deve essere \u00abconforme\u00bb a questi parametri, mentre in precedenza era sufficiente che ne \u00abtenesse conto\u00bb. Per i rapporti disciplinati dalla legge, equivale a un ritorno alle tariffe minime.<\/p>\n<p><b>Le clausole vessatorie<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il divieto di clausole vessatorie \u00e8 costruito sulla falsariga del codice del consumo. C\u2019\u00e8 anche qui un criterio generale, per il quale sono vessatorie le clausole che generano un \u00absignificativo squilibrio\u00bb contrattuale a carico del professionista.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La norma elenca poi alcuni casi tipici di clausole vietate. Ad esempio, le convenzioni non possono riservare al cliente il potere di modificare unilateralmente il contratto, n\u00e9 prevedere prestazioni gratuite a carico del professionista. Il testo originario della norma consentiva di salvare alcuni tipi di clausole vessatorie se era dimostrato che fossero il frutto di una trattativa. La legge di Bilancio ha eliminato questa possibilit\u00e0, per cui clausole del genere potrebbe essere applicate solo quando la convenzione nel suo insieme sia stata negoziata.<\/p>\n<p><b>L\u2019azione di nullit\u00e0<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La legge considera nulle le clausole che riconoscono compensi non equi o che hanno carattere vessatorio. La nullit\u00e0 \u00e8 del genere cosiddetto di protezione, va soltanto a vantaggio del professionista e non si estende al resto del contratto. Il professionista potr\u00e0 cos\u00ec chiedere in giudizio che il compenso sia rideterminato o che le clausole vessatorie non siano applicate.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Nel testo iniziale, la norma prevedeva per l\u2019azione di nullit\u00e0 un termine di decadenza di ventiquattro mesi. Questa limitazione, che era singolare rispetto alla ordinaria imprescrittibilit\u00e0 della nullit\u00e0, \u00e8 venuta meno con la legge di Bilancio. Possono sempre prescriversi, per\u00f2, le altre azioni che derivano dalla nullit\u00e0. Le azioni per ottenere i compensi professionali e i rimborsi spese, ad esempio, si prescrivono in tre anni.<\/p>\n<p><b>Le pubbliche amministrazioni<\/b><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Sullo sfondo di tutto c\u2019\u00e8 il settore pubblico. Anche le pubbliche amministrazioni devono garantire il principio dell\u2019equo compenso, per gli incarichi conferiti dopo l\u2019entrata in vigore della legge. L\u2019impatto \u00e8 ancora tutto da appurare.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Qualche preoccupazione deve essere per\u00f2 sorta da subito, perch\u00e9 la legge di bilancio ha stabilito un regime speciale per gli agenti della riscossione, i cui aggi pesano in definitiva sulle entrate fiscali. Per loro la normativa non si applica, occorre solo che garantiscano compensi \u00abadeguati\u00bb all\u2019importanza dell\u2019opera da prestare, tenendo anche conto della sua eventuale ripetitivit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di Bilancio 2018 \u00e8 intervenuta anche sull\u2019equo compenso, introdotto dal collegato fiscale che era uscito in Gazzetta poche settimane prima. 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