{"id":1620,"date":"2018-01-22T11:06:56","date_gmt":"2018-01-22T10:06:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1620"},"modified":"2018-01-22T11:06:56","modified_gmt":"2018-01-22T10:06:56","slug":"finisce-lera-della-scheda-carburante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1620","title":{"rendered":"Finisce l\u2019era della scheda carburante"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019addio alla scheda carburante si accompagna a una serie di previsioni in materia di contrasto all\u2019evasione fiscale nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, attuate anche mediante l\u2019introduzione della fatturazione elettronica.<br \/>\nDal 1\u00b0 luglio, infatti, \u00e8 prevista l\u2019emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Cos\u00ec, per effetto del comma 917 della\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/ILSOLE24ORE\/Online\/_Oggetti_Embedded\/Documenti\/2017\/12\/30\/Legge_2015_2017.pdf\">legge di Bilancio 2018<\/a> , la fatturazione elettronica B2B viene anticipata rispetto all\u2019obbligo generalizzato che scatter\u00e0 dal 2019.<br \/>\nLa norma non individua chiaramente i soggetti destinatari dell\u2019obbligo, visto che si riferisce solo alla tipologia di beni ceduti e al loro utilizzo. Tuttavia, le schede di lettura alla manovra, commentando il successivo comma 918 &#8211; relativo all\u2019utilizzo dei dati delle predette fatture elettroniche da parte del Fisco \u2013 si riferiscono ai documenti emessi da parte dei gestori dei distributori di carburanti, cos\u00ec potendo ipotizzare che l\u2019obbligo possa riguardare solo questi ultimi.<br \/>\nAl contempo, viene implementato il terzo comma dell\u2019articolo 22 del Dpr 633\/1972, prevedendo che gli acquisti di carburante da autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con fattura elettronica.<br \/>\n\u00c8 stato poi previsto (comma 921) che per i gestori di impianti di distribuzione resta fermo l\u2019esonero della certificazione dei corrispettivi (articolo 2, comma 1, lettera b), Dpr 696\/1996), ma solo nel caso di clienti che acquistano al di fuori dell\u2019esercizio d\u2019impresa, arte e professione.<br \/>\nAlla fattura elettronica verso soggetti passivi si accompagna la soppressione della scheda carburante (comma 926).<br \/>\nMa non \u00e8 finita qui. Infatti, in coda alla lettera d) dell\u2019articolo 19-bis.1 del decreto Iva, che stabilisce le regole di detrazione dell\u2019imposta relativa agli acquisti afferenti aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, \u00e8 stato previsto che le operazioni devono essere provate mediante pagamenti tracciati. Nella sostanza, la detrazione dell\u2019Iva in relazione a detti acquisti dipende dall\u2019adozione di un determinato metodo di pagamento, non tenendo conto che la predetta lettera d) non si riferisce solo ai carburanti, ma anche ai lubrificanti e alle prestazioni relative ai predetti mezzi. Nonostante la formulazione infelice, parrebbe di poter affermare che il pagamento tracciato, come condizione per la detraibilit\u00e0, \u00e8 riferibile solo ai carburanti, come specificato anche nelle schede di lettura della legge di Bilancio, e anche in funzione della collocazione della disposizione normativa, ossia tra i commi dedicati al contrasto all\u2019evasione fiscale nella distribuzione di carburanti.<br \/>\nPer pagamenti tracciati si intendono quelli effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse dagli intermediari soggetti agli obblighi di cui all\u2019articolo 7 del Dpr 605\/1973, o da altro mezzo che potr\u00e0 essere ritenuto idoneo mediante provvedimento del Direttore delle Entrate.<br \/>\nAnaloga disposizione \u00e8 stata introdotta nell\u2019articolo 164 del Tuir, in relazione alla deducibilit\u00e0 del costo. Va qui per\u00f2 segnalato il mancato richiamo a ulteriori provvedimenti. Sul punto ci si attende tuttavia che l\u2019Agenzia delle entrate offra un\u2019interpretazione estensiva, consentendo l\u2019adozione di altri mezzi di pagamento, come per l\u2019Iva.<br \/>\nMa restano sullo sfondo anche altre questioni sulle quali sarebbe opportuno un intervento ufficiale. Tra queste, sicuramente, anche quella di comprendere se i rifornimenti effettuati tramite la procedura del netting siano soggetti all\u2019obbligo di fatturazione elettronica \u201canticipata\u201d e quella relativa alla possibilit\u00e0, o meno, di certificare mediante un\u2019unica fattura riepilogativa i rifornimenti del mese e le relative modalit\u00e0.<br \/>\nAgli esercenti di impianti di distribuzione di carburante \u00e8 attribuito un credito d\u2019imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1\u00b0 luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019addio alla scheda carburante si accompagna a una serie di previsioni in materia di contrasto all\u2019evasione fiscale nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, attuate anche mediante l\u2019introduzione della fatturazione elettronica. 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