{"id":1633,"date":"2018-01-30T10:50:30","date_gmt":"2018-01-30T09:50:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1633"},"modified":"2018-01-30T10:50:30","modified_gmt":"2018-01-30T09:50:30","slug":"la-dichiarazione-ultratardiva-puo-evitare-il-reato-tributario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1633","title":{"rendered":"La dichiarazione \u00abultratardiva\u00bb pu\u00f2 evitare il reato tributario"},"content":{"rendered":"<p>La dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre, non inviata e ravveduta entro il 29 gennaio, \u00e8 considerata irrimediabilmente omessa, non \u00e8 tecnicamente oggetto di ravvedimento operoso e consente l\u2019accertamento induttivo del Fisco (ex articolo 41, Dpr n. 600\/1973), fondato su presunzioni anche non qualificate. Infatti, l\u2019articolo 13 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 472\/97 ammette il ravvedimento operoso del mancato invio della dichiarazione dei redditi, a condizione che avvenga entro 90 giorni dal termine ultimo per detto invio e che sia versata la sanzione per la dichiarazione omessa ridotta a 1\/10 del minimo.<\/p>\n<p>Tuttavia, nonostante sia ormai spirato il termine entro il quale era sanabile la tardivit\u00e0 della dichiarazione originaria se, gi\u00e0 a partire da oggi, ci si accorge dell\u2019omissione \u00e8 utile velocemente attivarsi ed inviare comunque il modello dichiarativo che costituir\u00e0 titolo per la riscossione, poich\u00e9 la filosofia che ormai ammanta tutto il sistema assegna una rilevanza sempre pi\u00f9 premiale all\u2019utilizzo di rimedi volontari per emendare errori, con forme di resipiscenza che, sebbene non siano ravvedimento in senso proprio, attenuano le conseguenze dell\u2019inadempimento omissivo.<\/p>\n<p>Cosicch\u00e9, sebbene \u201cultratardiva\u201d, la presentazione della dichiarazione dimezza le sanzioni tributarie che, dal 120% al 240% delle imposte dovute, sono ridotte al 60% al 120% (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 471\/97), se la dichiarazione \u00e8 presentata entro il termine per l\u2019invio di quella per l\u2019anno successivo e, comunque, prima dell\u2019inizio di un controllo fiscale o di natura penale.<\/p>\n<p>Ma, a ben vedere, vi \u00e8 molto di pi\u00f9. Infatti, una presentazione \u201cultratardiva\u201d pu\u00f2 rendere non punibile l\u2019eventuale reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del Dlgs n. 74\/2000) e, se il contribuente versa anche le imposte che alle scadenze ordinarie avrebbe dovuto corrispondere con ravvedimento operoso, le sanzioni irrogabili per l\u2019omissione dichiarativa saranno applicate in misura fissa e non pi\u00f9 proporzionale.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<p>In sostanza, se il contribuente omette la dichiarazione e ravvede il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima, la sanzione per l\u2019omessa dichiarazione dei redditi\/Irap va da 250 a mille euro, come sostenuto nella circolare n. 54\/2002, paragrafo 17.1, ove si afferma che tale sia la sanzione \u00abqualora l\u2019imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente\u00bb e che \u00abper imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l\u2019imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo\u00bb.<\/p>\n<p>In definitiva, se la dichiarazione \u00e8 omessa e le imposte non sono versate, la sanzione va dal 120% al 240% del tributo dovuto (sanzione dimezzabile con invio entro i termini dell\u2019anno successivo), mentre se la dichiarazione \u00e8 omessa ma, ante controlli, le imposte sono versate\/ravvedute la sanzione \u00e8 da 250 a mille euro. Peraltro, in quest\u2019ultima fattispecie, la sanzione sar\u00e0 ancor pi\u00f9 ridotta (da 150 a 500 euro) se la dichiarazione e il pagamento delle imposte avvengono, sempre prima dei controlli, entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva (articoli 1 e 5 del Dlgs n. 471\/97).<\/p>\n<div class=\"charts\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre, non inviata e ravveduta entro il 29 gennaio, \u00e8 considerata irrimediabilmente omessa, non \u00e8 tecnicamente oggetto di ravvedimento operoso e consente l\u2019accertamento induttivo del Fisco (ex articolo 41, Dpr n. 600\/1973), fondato su presunzioni anche non qualificate. 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