{"id":1635,"date":"2018-01-30T10:56:05","date_gmt":"2018-01-30T09:56:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1635"},"modified":"2018-01-30T10:56:05","modified_gmt":"2018-01-30T09:56:05","slug":"per-la-cassazione-le-nuove-regole-sullimposta-di-registro-non-hanno-effetto-retroattivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1635","title":{"rendered":"Per la Cassazione le nuove regole sull\u2019imposta di registro non hanno effetto retroattivo"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">La Cassazione non molla l\u2019osso sull\u2019utilizzo dell\u2019articolo 20 del Testo unico del registro (Dpr 131\/1986), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2017, per riqualificare gli atti sottoposti alla registrazione a seconda del loro significato economico, dando rilevanza interpretativa anche a elementi extratestuali e al collegamento tra una pluralit\u00e0 di atti. Con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018, la Cassazione ha infatti sancito che la modifica della legge di Bilancio non ha valenza retroattiva e che, quindi, per tutte le fattispecie originatesi prima del 1\u00b0 gennaio 2018, l\u2019articolo 20 non pu\u00f2 essere letto \u2013 nel modo indicato dal suo nuovo testo \u2013 come riferito al solo atto presentato per la registrazione e al suo contenuto giuridico.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Dalle sentenze del 2008 (n. 30055, 30056 e 30057), con le quali la Cassazione ha ritenuto l\u2019esistenza di un immanente principio anti-elusivo, derivato dall\u2019articolo 53 della Costituzione, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 si \u00e8 schierata per utilizzare l\u2019articolo 20 del Tur, in un primo tempo, come la norma anti-elusiva nell\u2019ambito dell\u2019imposta di registro e, da ultimo, come norma che legittima la tassazione della sostanza economica degli atti presentati per la registrazione, tenendo conto anche del loro eventuale collegamento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Ne \u00e8 prova l\u2019inversione di rotta sulla questione (share deal\/asset deal) della riqualificabilit\u00e0 della cessione di quote societarie come cessione di azienda: dapprima negata (ad esempio, Cassazione 27 dicembre 1948; Commissione centrale a Sezioni unite 38977\/1952 e Commissione centrale 3636\/1981; Cassazione 5862\/2003) e poi affermata dal 2008 al 2015 in molte occasioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Ebbene, si presumeva che, nell\u2019estate 2015, con l\u2019introduzione della norma anti-elusiva generale di cui all\u2019articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, la tenzone tra la giurisprudenza di legittimit\u00e0 e il \u201cresto-del-mondo\u201d terminasse: e cio\u00e8 che l\u2019articolo 20 del Dpr 131\/1986, tornasse a svolgere il suo ruolo di norma interpretativa degli effetti giuridici del singolo atto presentato per la registrazione e che le contestazioni in termini di elusivit\u00e0 (e di significato economico dell\u2019attivit\u00e0 giuridica) fossero formulabili dall\u2019amministrazione e giudicabili dalla giurisprudenza con modalit\u00e0, procedure e garanzie di cui all\u2019articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Mai previsione fu meno azzeccata. La Cassazione (con l\u2019unica eccezione della sentenza 2054\/2017, sconfessata dalla giurisprudenza successiva) ha continuato a ritenere l\u2019articolo 20 vocato alla tassazione della \u201ccausa reale\u201d degli atti presentati alla registrazione (ad esempio, sentenze 25001\/15 e 11873\/17), tanto che il legislatore ha dovuto far dire all\u2019articolo 20 quel che l\u2019opinione dominante (eccetto la Cassazione) gi\u00e0 riteneva dicesse, e cio\u00e8 che si tratta di una norma preordinata a tassare il mero significato giuridico del singolo atto presentato alla registrazione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il legislatore ha per\u00f2 dimenticato di esplicitare la natura retroattiva della modifica, alla quale si allude solo nei lavori preparatori della legge di Bilancio. Con la conseguenza che \u00e8 facile per la Cassazione nella sentenza 2007\/2018 utilizzare tutta la retorica che viene utile in casi come questo: parlando di \u00abmodifica\u00bb il legislatore avrebbe inteso significare che il nuovo articolo 20 ha una portata \u00abprettamente innovativa\u00bb e che dal suo \u00abdato letterale\u00bb si dovrebbe desumere che il legislatore ha voluto operare una \u00abrivisitazione strutturale e antitetica della fattispecie impositiva pregressa\u00bb.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La Cassazione insomma non ci sta a sentirsi dire come l\u2019articolo 20 del Dpr 131\/1986 avrebbe dovuto essere interpretato ante 2018. E c\u2019\u00e8 da pensare che non sia finita qui, quando si legge, nella sentenza 2007\/2018, che il collegamento negoziale e la rilevanza degli elementi extratestuali, fuoriusciti <i>ipso iure<\/i> dall\u2019articolo 20 del Dpr 131\/1986, sono ora di possibile \u00abrecupero\u00bb nei giudizi dove si applicher\u00e0 l\u2019articolo 10-bis dello statuto del contribuente. Non \u00e8 irrealistico prevedere che sulla vicenda share deal\/asset deal l\u2019arbitro disporr\u00e0 un recupero e che la parola \u201cfine\u201d sia ancora tutta da scrivere.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione non molla l\u2019osso sull\u2019utilizzo dell\u2019articolo 20 del Testo unico del registro (Dpr 131\/1986), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2017, per riqualificare gli atti sottoposti alla registrazione a seconda del loro significato economico, dando rilevanza interpretativa anche a elementi extratestuali e al collegamento tra una pluralit\u00e0 di atti. 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