{"id":1651,"date":"2018-02-12T14:21:57","date_gmt":"2018-02-12T13:21:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1651"},"modified":"2018-02-12T14:21:57","modified_gmt":"2018-02-12T13:21:57","slug":"salvi-gli-errori-sui-crediti-non-usati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1651","title":{"rendered":"Salvi gli errori sui crediti non usati"},"content":{"rendered":"<div><\/div>\n<div class=\"span9\">\n<header><small>di Marco Ligrani<\/small><\/p>\n<\/header>\n<div class=\"allegati\">\n<ul>\n<li><a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/02\/12\/Ctr_Campania_7753_2017_ok.pdf?uuid=AE1ovswD\" data-sccor=\"pdf\"> <span class=\"file\"><span class=\"pdf\">pdf<\/span><\/span> Ctr Napoli, sentenza 7753\/25\/2017 <\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"contenuto\">\n<p class=\"paragrafo@4\">In assenza di danno erariale, \u00e8 illegittima l\u2019iscrizione a ruolo del maggior credito erroneamente riportato in dichiarazione, se non utilizzato in compensazione, n\u00e9 chiesto a rimborso; tanto pi\u00f9 se il contribuente lo ha emendato, anche in sede giudiziale, dimostrando la propria perfetta buona fede.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Con questa motivazione, la Ctr di Napoli (sentenza 7753\/25\/2017 &#8211; presidente Marenghi, relatore Spena), in linea con l\u2019orientamento pi\u00f9 recente della Cassazione, ha confermato l\u2019annullamento integrale di una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale di una dichiarazione Iva, con cui una curatela fallimentare aveva, erroneamente, esposto un credito maggiore di quello effettivo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La vicenda muove dalla liquidazione delle imposte relative all\u2019anno del fallimento, la cui dichiarazione presentava, come detto, un importo maggiore del dovuto. Il controllo automatizzato aveva, dunque, iscritto a ruolo la differenza (pari a circa 500mila euro), maggiorata di sanzioni e interessi, cui aveva fatto seguito la notifica della cartella di pagamento da parte dell\u2019agente della Riscossione.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La curatela aveva, cos\u00ec, proposto ricorso, rilevando, tra l\u2019altro, l\u2019assenza di danno erariale, dovuto al fatto che il maggior credito non era stato, comunque, utilizzato, n\u00e9 in compensazione n\u00e9, tantomeno, a rimborso.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Peraltro, preso atto dell\u2019errore, la procedura lo aveva, comunque, corretto, successivamente alla notifica della cartella, nella prima dichiarazione utile, dimostrando, in tal modo, la propria buona fede.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Nella sua difesa, l\u2019ufficio aveva chiesto la conferma del proprio operato, ma la Ctp lo aveva censurato, accogliendo le ragioni del fallimento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Proposto appello, l\u2019Agenzia aveva contestato che, indipendentemente dalla correzione postuma, la mancata presentazione della dichiarazione dell\u2019anno successivo alla sentenza di fallimento impediva di provare la mancata utilizzazione del credito; per questa ragione, a suo dire l\u2019iscrizione a ruolo andava confermata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La Ctr, tuttavia, ha rigettato l\u2019opposizione del Fisco, non solo perch\u00e9 innovativa rispetto al primo grado, ma anche nel merito.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">In particolare, i giudici campani, ricordato il divieto di ius novorum in appello, hanno ribadito che l\u2019eccedenza di credito, erroneamente esposta in dichiarazione, non aveva, comunque, causato alcun ammanco di liquidit\u00e0 nelle casse erariali.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per altro verso, sotto il profilo soggettivo non vi era stato nessun utilizzo da parte della procedura, che, anzi, presentava un saldo Iva a credito nei confronti dell\u2019erario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Risultava, per questo, indubbia la buona fede della contribuente, tanto pi\u00f9 evidente in quanto, nella prima dichiarazione utile, l\u2019errore che aveva causato il recupero era stato, come detto, definitivamente corretto. \u00c8 stato, cos\u00ec, confermato l\u2019orientamento oramai consolidato in Cassazione, secondo il quale la correzione della dichiarazione dei redditi pu\u00f2 avvenire senza alcuna limitazione e, pertanto, anche in sede contenziosa.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Quanto al merito della vicenda, i giudici hanno richiamato la recente pronuncia della Corte, che ha precisato come l\u2019errore materiale, risultante dalla dichiarazione, non legittima alcun recupero in assenza di danno erariale, che sussiste solo a seguito e per effetto dell\u2019utilizzo del credito non spettante (sentenza 2882\/2017).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Marco Ligrani pdf Ctr Napoli, sentenza 7753\/25\/2017 In assenza di danno erariale, \u00e8 illegittima l\u2019iscrizione a ruolo del maggior credito erroneamente riportato in dichiarazione, se non utilizzato in compensazione, n\u00e9 chiesto a rimborso; tanto pi\u00f9 se il contribuente lo ha emendato, anche in sede giudiziale, dimostrando la propria perfetta buona fede. 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