{"id":1653,"date":"2018-02-12T14:24:25","date_gmt":"2018-02-12T13:24:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1653"},"modified":"2018-02-12T14:24:25","modified_gmt":"2018-02-12T13:24:25","slug":"stop-allappello-che-non-critica-la-sentenza-di-primo-grado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1653","title":{"rendered":"Stop all\u2019appello che non critica la sentenza di primo grado"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">Il mancato svolgimento di tutte le fasi previste dalla procedura per presentare il ricorso in appello pu\u00f2 rivelarsi pericoloso per il contribuente che pu\u00f2 vedersi dichiarare inammissibile l\u2019azione proposta.<\/p>\n<p id=\"U403467543554rLE\" class=\"paragrafo@4\">In caso di consegna diretta alla parte appellata, occorre farsi consegnare una ricevuta recante un numero di protocollo e la sottoscrizione e\/o una sigla in grado di riferire la consegna al soggetto incaricato. Entro 30 giorni dalla sua proposizione, \u00e8 necessario inoltre depositare in segreteria della commissione tributaria adita l\u2019originale dell\u2019appello notificato o copia dello stesso insieme alla ricevuta di consegna. Il gravame non pu\u00f2 infine limitarsi a riportare il ricorso iniziale senza opporre critiche alla sentenza di primo grado e neppure in caso di accoglimento parziale ci si pu\u00f2 dolere del fatto che la Ctp, pur essendo stato richiesto in primo grado l\u2019integrale annullamento dell\u2019atto impugnato, non si sia conformemente pronunciata in tal senso. Lo ricorda la Ctr Sardegna con la <a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/02\/12\/Ctr%20Sardegna_204-05-2017_ok.pdf&amp;uuid=AEcPdvwD\" target=\"_blank\">sentenza 204\/5\/2017<\/a> (presidente e relatore Corradini).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il caso riguardava una contribuente che, dopo avere ricevuto un accertamento Ici per il 2004 relativo a un\u2019area fabbricabile, ricorre in Ctp contestandone l\u2019illegittimit\u00e0. A suo giudizio, il valore determinato con la delibera adottata dal Comune deve essere ridotto alla met\u00e0 in quanto solo il 50% dell\u2019area \u00e8 edificabile mentre il restante, essendo destinato ad edilizia pubblica ed economica\/popolare, ha valore pressoch\u00e9 nullo.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Il Comune non si costituisce in giudizio e il giudice di primo grado il 26 gennaio 2011 accoglie parzialmente il ricorso della ricorrente dichiarando non dovute le sole sanzioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La contribuente non demorde e propone appello. Ma dopo averlo consegnato il 18 novembre 2011 al Comune non deposita il relativo fascicolo in Ctr. Il Comune non si costituisce, ma la Ctr dichiara inammissibile il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><span class=\"riquadro-inline\">\u2022 l\u2019appellante, in caso di consegna diretta dell\u2019appello all\u2019ente appellato, a pena di inammissibilit\u00e0 deve sempre farsi consegnare una ricevuta idonea a provare l\u2019avvenuta notifica recante un numero di protocollo e la sottoscrizione e\/o una sigla in grado di riferire la consegna al soggetto incaricato;<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><span class=\"riquadro-inline\">\u2022 l\u2019appellante, entro 30 giorni dalla proposizione dell\u2019appello, a pena di inammissibilit\u00e0, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, l\u2019originale dell\u2019appello notificato o copia dello stesso insieme alla ricevuta di consegna e fatte salve le notifiche avvenute a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore, se avvenute prima del 13 dicembre 2014, era altres\u00ec tenuto al deposito della copia presso la segreteria della Ctp, obbligo poi eliminato dall\u2019articolo 36 del Dlgs 175\/2014 con efficacia non retroattiva;<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\"><span class=\"riquadro-inline\">\u2022 l\u2019appellante, a pena di inammissibilit\u00e0, non pu\u00f2 limitarsi a trascrivere il ricorso iniziale senza opporre alcuna critica alla sentenza di primo grado e neppure pu\u00f2 dolersi, in caso di accoglimento parziale, del fatto che la Ctp, pur essendo stato chiesto l\u2019annullamento dell\u2019atto impositivo, sarebbe stata obbligata a pronunciarsi in tal senso, in quanto il giudice tributario non pu\u00f2 limitarsi ad annullare la pretesa ma deve sempre decidere nel merito.<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il mancato svolgimento di tutte le fasi previste dalla procedura per presentare il ricorso in appello pu\u00f2 rivelarsi pericoloso per il contribuente che pu\u00f2 vedersi dichiarare inammissibile l\u2019azione proposta. 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