{"id":1655,"date":"2018-02-12T15:19:50","date_gmt":"2018-02-12T14:19:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1655"},"modified":"2018-02-12T15:19:50","modified_gmt":"2018-02-12T14:19:50","slug":"sede-in-lussemburgo-lassenza-di-addetti-non-la-rende-fittizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1655","title":{"rendered":"Sede in Lussemburgo, l\u2019assenza di addetti non la rende fittizia"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\">Ogni imprenditore \u00e8 libero di scegliere il luogo di collocazione della propria sede, a prescindere che ci\u00f2 dipenda da vantaggi fiscali. Tale comportamento \u00e8 illegittimo, infatti solo se costituisce una costruzione fittizia e non effettiva, ma tale circostanza va provata dall\u2019amministrazione in modo adeguato. A fornire questa interpretazione \u00e8 la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 2\/2\/2018 depositata il 20 gennaio scorso (presidente e relatore Montanari).<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Una societ\u00e0 con sede in Lussemburgo ricorreva dinanzi al giudice tributario contro degli avvisi di accertamento emessi dall\u2019agenzia delle Entrate. Secondo l\u2019ufficio, la societ\u00e0, che gestiva semplicemente partecipazioni, era \u201cesterovestita\u201d e aveva collocato la sede in Lussemburgo solo per i vantaggi fiscali determinati dalla tassazione locale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Per di pi\u00f9, l\u2019Agenzia contestava la veridicit\u00e0 degli amministratori di diritto, ritenendo fosse in realt\u00e0 amministrata da soggetti residenti in Italia e in ogni caso, presso la sede non esisteva personale dipendente.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Tra i diversi motivi di ricorso, la societ\u00e0 eccepiva la violazione della libert\u00e0 di stabilimento della sede, previsto dal Trattato Ue. La scelta di un Paese per porre la sede, anche se finalizzata ad ottenere un minor carico fiscale, non integra un abuso del principio della libert\u00e0 di stabilimento, fatta salva l\u2019ipotesi in cui si tratti di una costituzione di puro artificio, ma che nella specie non risultava provata.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La Ctp di Reggio Emilia ha ritenuto fondata l\u2019eccezione. Innanzitutto, ha richiamato i principi stabiliti dalla Cassazione (sentenza 43809\/2015) secondo i quali l\u2019imprenditore pu\u00f2 decidere di collocare le proprie strutture dove meglio ritiene e dotarle secondo le proprie insindacabili valutazioni. L\u2019eventuale vantaggio fiscale non \u00e8 indebito solo perch\u00e9 vengono sfruttate le opportunit\u00e0 offerte dal mercato o da una pi\u00f9 conveniente legislazione fiscale, contributiva e\/o previdenziale, ma lo diventa se \u00e8 ottenuto attraverso situazioni non corrispondenti alla realt\u00e0, ossia di puro artificio.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">La giurisprudenza di legittimit\u00e0, infatti, ha costantemente affermato che \u00e8 irrilevante se la scelta della sede dipende solo da ragioni di convenienza fiscale, poich\u00e9 occorre accertare se il trasferimento \u00e8 stato realmente effettuato, e che non \u00e8 stata creata una posizione meramente giuridica e non effettiva. A tal fine, il domicilio fiscale va individuato nel centro effettivo di direzione e di svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, ossia dove risiedono gli amministratori e vengono convocate le assemblee.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Nel caso in esame, la Ctp ha rilevato che gli elementi indiziari indicati nell\u2019accertamento dall\u2019Agenzia erano privi di forza probatoria. La gestione di partecipazioni \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 di per s\u00e9 esercitabile in qualunque Stato e non \u00e8 necessaria la presenza di personale dipendente. Quanto poi al disconoscimento degli amministratori di diritto rispetto a quelli di fatto residenti in Italia, la Ctp ha ritenuto che non ci fossero prove a sostegno di tale tesi. Anzi, a ben vedere, in atti emergeva che il soggetto ritenuto presidente del consiglio di amministrazione, aveva partecipato ad una assemblea presso la sede in Lussemburgo, cos\u00ec smentendo la tesi erariale.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ogni imprenditore \u00e8 libero di scegliere il luogo di collocazione della propria sede, a prescindere che ci\u00f2 dipenda da vantaggi fiscali. Tale comportamento \u00e8 illegittimo, infatti solo se costituisce una costruzione fittizia e non effettiva, ma tale circostanza va provata dall\u2019amministrazione in modo adeguato. 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