{"id":1670,"date":"2018-02-23T11:57:23","date_gmt":"2018-02-23T10:57:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1670"},"modified":"2018-02-23T11:57:23","modified_gmt":"2018-02-23T10:57:23","slug":"bonus-in-rs-check-list-in-bilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1670","title":{"rendered":"Bonus in R&#038;S, check list in bilancio"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@4\"><small>di Emanuele Reich e Franco Vernassa<\/small><\/p>\n<p id=\"U403572930000yrE\" class=\"paragrafo@4\">Il credito d\u2019imposta per l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, di cui all\u2019articolo 3, Dl 145\/2013, oggetto di attuazione con il Dm 27 maggio 2015, deve trovare opportuna collocazione contabile nel bilancio 2017, dopo che sono state individuate le attivit\u00e0 agevolabili dell\u2019esercizio e sono stati tracciati i relativi costi eleggibili, che consentono la fruizione del beneficio qualora siano eccedenti rispetto alla media (fissa) del triennio 2012-2014.<\/p>\n<p id=\"U403572930000khC\" class=\"paragrafo@4\">In sintesi, una volta conteggiato l\u2019ammontare del credito 2017, la societ\u00e0 dovr\u00e0 imputarlo a conto economico e commentarlo nella nota integrativa, mentre nella relazione sulla gestione dovr\u00e0 illustrare le attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo nel loro complesso (si veda la scheda in pagina).<\/p>\n<p id=\"U4035729300005OH\" class=\"paragrafo@4\">Per quanto riguarda quest\u2019ultimo punto, si consiglia alle societ\u00e0 di spiegare in misura sufficientemente dettagliata i progetti di ricerca e sviluppo iniziati o continuati dagli esercizi precedenti, sia in misura qualitativa sia quantitativa, pur mantenendo la dovuta riservatezza.<\/p>\n<p id=\"U403572930000ZXG\" class=\"paragrafo@4\">In tale modo vi sar\u00e0 coerenza informativa tra quanto indicato nella relazione sulla gestione e quanto inserito nell\u2019apposito dossier di supporto al credito d\u2019imposta.<\/p>\n<p id=\"U4035729300003cH\" class=\"paragrafo@4\">In nota integrativa dovr\u00e0 invece essere indicato e commentato sia l\u2019importo iscritto nel conto economico quale contributo in conto esercizio (voceA5), come si verifica nella maggior parte dei casi, sia il credito verso l\u2019erario quale contropartita patrimoniale CII5-bis \u00abcrediti tributari\u00bb. Il credito sar\u00e0 oggetto di utilizzo a partire dall\u2019esercizio 2018, attraverso l\u2019istituto della compensazione, che costituisce l\u2019esclusiva modalit\u00e0 di utilizzo (anche nell\u2019ambito del consolidato fiscale \u2013 quadro GN), tramite il modello F24 (codice tributo 6857). Il credito non \u00e8 invece cedibile o rimborsabile.<\/p>\n<p id=\"U403572930000OfF\" class=\"paragrafo@4\">Contabilmente, \u00e8 invece necessario distinguere tra il trattamento dei costi di ricerca e sviluppo e la rilevazione del credito d\u2019imposta. Per quanto riguarda il primo punto, l\u2019agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi sono agevolabili indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi, dalla loro eventuale capitalizzazione, come previsto dall\u2019Oic 24, paragrafo 49, secondo il quale i costi di sviluppo sono capitalizzabili solo in presenza di tre caratteristiche: essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, essere riferiti ad un progetto realizzabile ed essere recuperabili.<\/p>\n<p id=\"U4035729300008xE\" class=\"paragrafo@4\">Oltre che tra i contributi in conto esercizio, il credito d\u2019imposta pu\u00f2 essere contabilizzato anche tra i contributi in conto capitale, se i costi sono stati contabilizzati tra le immobilizzazioni immateriali (dal 2016 in poi, come anticipato, ci\u00f2 vale solo per i costi di sviluppo ed alle descritte condizioni).<\/p>\n<p id=\"U403572930000r2F\" class=\"paragrafo@4\">Per quanto concerne la determinazione delle imposte Ires e Irap, si ricorda che il credito d\u2019imposta non concorre a formare la base imponibile e quindi, se contabilizzato a conto economico, costituisce una variazione in diminuzione.<\/p>\n<p id=\"U4035729300003OG\" class=\"paragrafo@4\">Gli obblighi documentali del credito per le attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo (articolo 7, Dm 27 maggio 2015 e prassi dell\u2019agenzia delle Entrate) sono sostanzialmente i seguenti:<\/p>\n<p id=\"U403572930000bhH\" class=\"paragrafo@4\"><span class=\"pallino-inline\">per le spese relative al personale, fogli di presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell\u2019attivit\u00e0 agevolabili, firmati dal legale rappresentante dell\u2019impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, con possibilit\u00e0 di firma digitale;<\/span><\/p>\n<p id=\"U403572930000slB\" class=\"paragrafo@4\"><span class=\"pallino-inline\">per i costi per strumenti e attrezzature di laboratorio, una dichiarazione del legale rappresentante dell\u2019impresa, ovvero del responsabile dell\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo; <\/span><\/p>\n<p id=\"U403572930000kU\" class=\"paragrafo@4\"><span class=\"pallino-inline\">per i costi della ricerca extra-muros, i relativi contratti, con una relazione sottoscritta dai commissionari;<\/span><\/p>\n<p id=\"U403572930000prC\" class=\"paragrafo@4\"><span class=\"pallino-inline\">per le spese per privative industriali acquisite da terzi, i relativi contratti ed una relazione, firmata dal legale rappresentante dell\u2019impresa beneficiaria ovvero dal responsabile dell\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, concernente le attivit\u00e0 svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce. <\/span><\/p>\n<p id=\"U403572930000sPF\" class=\"paragrafo@4\">Si ricorda anche che nell\u2019ipotesi di produzione interna, nonch\u00e9 in relazione alle attivit\u00e0 di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale, l\u2019impresa avr\u00e0 cura di predisporre un adeguato sistema di rilevazione dei costi sostenuti.<\/p>\n<p id=\"U403572930000KEE\" class=\"paragrafo@4\">La documentazione sopra indicata, idonea a dimostrare in sede di controllo l\u2019ammissibilit\u00e0 e l\u2019effettivit\u00e0 dei costi sulla base dei quali \u00e8 stato determinato il credito d\u2019imposta, deve essere conservata per il periodo previsto dall\u2019articolo 43 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e cio\u00e8 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui \u00e8 stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l\u2019utilizzo del credito.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@4\">Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Emanuele Reich e Franco Vernassa Il credito d\u2019imposta per l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, di cui all\u2019articolo 3, Dl 145\/2013, oggetto di attuazione con il Dm 27 maggio 2015, deve trovare opportuna collocazione contabile nel bilancio 2017, dopo che sono state individuate le attivit\u00e0 agevolabili dell\u2019esercizio e sono stati tracciati i relativi costi eleggibili, &hellip; 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