{"id":1677,"date":"2018-02-27T11:00:20","date_gmt":"2018-02-27T10:00:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1677"},"modified":"2018-02-27T11:00:20","modified_gmt":"2018-02-27T10:00:20","slug":"intrastat-sanzioni-fino-a-mille-euro-ma-resta-lopzione-del-ravvedimento-operoso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1677","title":{"rendered":"Intrastat: sanzioni fino a mille euro ma resta l\u2019opzione del ravvedimento operoso"},"content":{"rendered":"<p>A seguito delle semplificazioni introdotte agli elenchi Intra, i modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, riferite al mese di gennaio 2018, dovranno essere inviati con la compilazione delle sole colonne statistiche entro il 26 febbraio. A partire dai dati di gennaio 2018, dunque, tutte le informazioni contenute negli elenchi degli acquisti sono rese per finalit\u00e0 statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti per i quali l\u2019ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro per i beni e a 100mila euro per i servizi.<\/p>\n<p>Secondo quanto chiarito nella nota dell\u2019agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 18558\/RU dello scorso 20 febbraio, considerato l\u2019interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia come, ad esempio, un\u2019operazione triangolare in cui il soggetto italiano e\u0300il promotore dell\u2019operazione.<\/p>\n<p>Sempre entro il 26 febbraio devono essere presentati gli elenchi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, riferite al mese di gennaio, dai soggetti per i quali l\u2019ammontare totale trimestrale delle operazioni attive intraunionali sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 50mila euro. Nel caso in cui il valore delle cessioni di beni nel periodo di riferimento abbia superato la soglia di 100mila euro o di 50mila euro per i servizi, nell\u2019elenco dovr\u00e0 essere compilata anche la parte statistica.<\/p>\n<p>In occasione della prima applicazione delle nuove regole per gli invii degli elenchi Intra \u00e8 utile riepilogare il regime sanzionatorio previsto per l\u2019omesso invio di tali modelli.<\/p>\n<p><b>Il mancato invio degli elenchi<\/b><\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019omessa presentazione degli elenchi Intra, l\u2019articolo 11, comma 4 del Dlgs 471\/1997 prevede una sanzione da euro 500 a euro mille euro per ciascuno modello. La sanzione \u00e8 ridotta alla met\u00e0 nel caso in cui l\u2019elenco sia presentato entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati. La sanzione prevista per l\u2019omessa presentazione \u00e8 applicabile anche al caso di invio tardivo dell\u2019elenco secondo quanto chiarito nella risoluzione 20\/2005.<\/p>\n<p><b>Il ravvedimento operoso<\/b><\/p>\n<p>Per sanare in maniera rapida la violazione ottenendo agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, si pu\u00f2 ricorrere al ravvedimento. L\u2019omessa presentazione, infatti, pu\u00f2 essere regolarizzata, versando un importo della sanzione ridotto da 1\/9 a 1\/5 del minimo secondo quanto previsto dall\u2019articolo 13, comma 1 del Dlgs 472\/1997.<\/p>\n<p>Operativamente, occorre presentare gli elenchi omessi e versare con il modello F24 (indicando il codice tributo 8911 e l\u2019anno al quale la violazione si riferisce) le sanzioni ridotte entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione dell\u2019elenco (per la riduzione a 1\/9) oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all\u2019anno in cui la violazione \u00e8 commessa o agli anni successivi (per le riduzioni da 1\/8 a 1\/5).<\/p>\n<p>Il termine iniziale per computare i 90 giorni sopra citati coincide con il termine entro il quale si sarebbe dovuto inviare l\u2019elenco Intra, quindi con lo spirare del giorno 25 del mese o del trimestre successivo al periodo di riferimento. Non risulta applicabile la lettera c) dell\u2019articolo 13 del Dlgs 472\/97, che prevede la riduzione ad un decimo del minimo, poich\u00e9 nel caso in esame non si tratta dell\u2019omissione di una dichiarazione.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seguito delle semplificazioni introdotte agli elenchi Intra, i modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, riferite al mese di gennaio 2018, dovranno essere inviati con la compilazione delle sole colonne statistiche entro il 26 febbraio. 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