{"id":1696,"date":"2018-03-01T10:30:16","date_gmt":"2018-03-01T09:30:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1696"},"modified":"2018-03-01T10:30:16","modified_gmt":"2018-03-01T09:30:16","slug":"utilizzo-con-meno-vincoli-per-lintegrativa-a-favore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1696","title":{"rendered":"Utilizzo con meno vincoli per l\u2019integrativa a favore"},"content":{"rendered":"<p>Detrazione dell\u2019Iva solo in presenza dell\u2019effettuazione dell\u2019operazione e della fattura; dichiarazione integrativa a favore sempre utilizzabile per recuperare la detrazione persa, ma utilizzo del maggior credito con ritmi diversi a seconda del momento di invio della integrativa.<\/p>\n<p>Possono essere cos\u00ec sintetizzati i punti salienti del nuovo meccanismo che coinvolge la detrazione Iva, chiariti dall\u2019agenzia delle Entrate con la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/02\/28\/circolare%201_2018.pdf&amp;uuid=AEj7H26D\" target=\"_blank\">circolare 1\/E del 17 gennaio<\/a> di quest\u2019anno, che abilmente e in aderenza ai principi europei, \u00e8 riuscita a dirimere la questione del &#8220;poco&#8221; coordinamento tra articoli 19 e 25 del Dpr 633\/1972, modificati al Dl 50\/2017.<\/p>\n<p>L\u2019agenzia delle Entrate \u00e8, quindi, arrivata alla condivisibile conclusione che l\u2019imposta sul valore aggiunto diviene esigibile e, quindi, sorge il diritto alla sua detrazione, solo qualora si manifestino contemporaneamente due condizioni: la prima \u00e8 che l\u2019operazione si consideri effettuata nei termini previsti dall\u2019articolo 6 della legge Iva, e la seconda \u00e8 che il contribuente, cessionario o committente, sia in possesso della fattura di acquisto.<\/p>\n<p>Tale regola, naturalmente, non vale solo per le operazioni a cavallo d\u2019anno, ossia con operazione effettuata nel 2017 e fattura consegnata al cliente nel 2018, ma anche per quelle avvenute in corso d\u2019anno.<\/p>\n<p>Si pensi ad un\u2019operazione effettuata a febbraio, ma con fattura fisicamente pervenuta al cliente nel successivo mese di marzo, ancorch\u00e9 datata fine febbraio. Guardando ai chiarimenti forniti dall\u2019Agenzia, la detrazione pu\u00f2 avvenire solo a partire dal mese di marzo, nel quale si concretizzano le due gi\u00e0 menzionate condizioni.<\/p>\n<p>In ogni caso, l\u2019esercizio al diritto alla detrazione pu\u00f2 essere esercitato, una volta individuato l\u2019anno in cui esso sorge, al pi\u00f9 tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno. Nel caso in cui, per\u00f2, la registrazione della fattura avvenga nell\u2019anno successivo, la registrazione va effettuata in un apposito registro sezionale.<\/p>\n<p>Se addirittura la registrazione avviene dopo la data di presentazione della dichiarazione annuale appena citata, allora, al fine di non perdere la detrazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa a favore.<\/p>\n<p>Si ricorda che in presenza di una integrativa inviata entro la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa all\u2019anno successivo a quello integrato, il maggior credito scaturente dalla dichiarazione pu\u00f2 trovare utilizzo gi\u00e0 nel medesimo anno, mentre in presenza di integrativa che viene presentata oltre tale data, la compensazione, o il rimborso, pu\u00f2 avvenire solo dal primo gennaio dell\u2019anno successivo e la compensazione pu\u00f2 riguardare solo debiti tributari maturati nel predetto anno successivo.<\/p>\n<p>In occasione di Telefisco 2018, l\u2019agenzia delle Entrate ha confermato che l\u2019utilizzo del maggiore credito, in caso di integrativa ultrannuale, pu\u00f2 avvenire gi\u00e0 fin dal primo gennaio dell\u2019anno successivo a quello di sua presentazione, ma occorre fare attenzione che tale maggior credito, che deve essere indicato anche all\u2019interno della dichiarazione relativa all\u2019anno in cui l\u2019integrativa \u00e8 presentata, non sia utilizzato due volte.<\/p>\n<p>\u00c8 stato anche chiarito che il meccanismo di compensazione dall\u2019anno successivo, per l\u2019integrativa ultrannuale, non pu\u00f2 esser superato attraverso la presentazione di una serie di integrative a catena.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detrazione dell\u2019Iva solo in presenza dell\u2019effettuazione dell\u2019operazione e della fattura; dichiarazione integrativa a favore sempre utilizzabile per recuperare la detrazione persa, ma utilizzo del maggior credito con ritmi diversi a seconda del momento di invio della integrativa. 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