{"id":1725,"date":"2018-03-14T10:05:17","date_gmt":"2018-03-14T09:05:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1725"},"modified":"2018-03-14T10:05:17","modified_gmt":"2018-03-14T09:05:17","slug":"abuso-del-diritto-il-divieto-non-scatta-quando-le-operazioni-possono-essere-motivate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1725","title":{"rendered":"Abuso del diritto: il divieto non scatta quando le operazioni possono essere motivate"},"content":{"rendered":"<p>In ambito tributario, rappresenta condotta abusiva l\u2019operazione che abbia, quale fattore preponderante e assimilante, la mira di eludere il fisco, cos\u00ec che il divieto alle menzionate operazioni non si manifesta nel caso in cui le stesse possano essere motivate differentemente rispetto al mero intento di conseguire un risparmio di imposta illegittimo, ferma restando l\u2019incombenza, gravante sull\u2019amministrazione finanziaria, di fornire la prova del disegno elusivo e delle modalit\u00e0 di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, reputati irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel determinato risultato tributario. A tale conclusione \u00e8 giunta la Suprema Corte attraverso l\u2019<a href=\"http:\/\/www.quotidianofisco.ilsole24ore.com\/binary.php?filename=\/pdf2010\/Editrice\/ILSOLE24ORE\/QUOTIDIANO_FISCO\/Online\/_Oggetti_Correlati\/Documenti\/2018\/03\/14\/4148.pdf&amp;uuid=AE4EG5FE\" target=\"_blank\">ordinanza n. 4148\/2018<\/a> , depositata in cancelleria il 21 febbraio 2018.<\/p>\n<p>L\u2019agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di una sentenza emessa dalla Ctr che ha confermato la decisione di primo grado nel giudizio introdotto da Alfa Spa attraverso l\u2019impugnazione dell\u2019avviso di rettifica della dichiarazione Irpeg con il quale era stato contestato il carattere elusivo di alcune operazioni collegate, determinando una maggiore imposta, conseguente ai maggiori ricavi derivanti dalla cessione di un\u2019azienda.<\/p>\n<p>La contestazione concerne la menzionata cessione, a opera della ricorrente (al prezzo di 100 milioni di lire), alla societ\u00e0 Beta spa alla quale in precedenza, risultando quest\u2019ultima neocostituita, la medesima azienda era stata affittata al canone di 7,5 miliardi di lire, elevato qualche settimana dopo a 9,5 miliardi. Due mesi dopo la cessione dell\u2019azienda, i beni strumentali e le attrezzature, erano state vendute alla stessa Beta Spa per due miliardi.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio ha ritenuto che l\u2019accordo fosse stato stipulato in frode alla legge o quanto meno in modo elusivo, accertando induttivamente, ai sensi dell\u2019articolo 37 bis del Dpr n. 600\/1973, un maggiore valore del bene e determinando, conseguentemente, l\u2019imposta mediante atto di accertamento.<\/p>\n<p>Il giudice d\u2019appello ha sostenuto che \u00e8 onere dell\u2019ufficio \u00abprovare che tra le parti sono \u201ctransitati\u201d prezzi effettivi maggiori di quelli praticati, con conseguenti maggiori ricavi e dunque maggiori imposte\u00bb, osservando che \u00e8 necessario stabilire se, al di l\u00e0 del valore dichiarato o accertato, siano passate tra le parti somme superiori a quelle ricavate dalla lettura degli atti.<\/p>\n<p>Avverso la sentenza di appello l\u2019ufficio ha denunciato \u00abla violazione e falsa applicazione del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37 bis in relazione all\u2019articolo 360 Cpc, n. 3\u00bb.<br \/>\nA parere del Collegio di Legittimit\u00e0 le censure risultano essere fondate. A norma dell\u2019articolo 37 bis del Dpr n. 600\/1973, infatti, sono inopponibili all\u2019amministrazione finanziaria gli atti i fatti e i negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall\u2019ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.<\/p>\n<p>Secondo il principio in pi\u00f9 occasioni affermato dalla Corte, infatti, \u00abin materia tributaria, costituisce condotta abusiva l\u2019operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicch\u00e8 il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull\u2019amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalit\u00e0 di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale\u00bb.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In ambito tributario, rappresenta condotta abusiva l\u2019operazione che abbia, quale fattore preponderante e assimilante, la mira di eludere il fisco, cos\u00ec che il divieto alle menzionate operazioni non si manifesta nel caso in cui le stesse possano essere motivate differentemente rispetto al mero intento di conseguire un risparmio di imposta illegittimo, ferma restando l\u2019incombenza, gravante &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1725\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Abuso del diritto: il divieto non scatta quando le operazioni possono essere motivate<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-1725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1725"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1725\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1726,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1725\/revisions\/1726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}