{"id":1727,"date":"2018-03-16T16:11:14","date_gmt":"2018-03-16T15:11:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1727"},"modified":"2018-03-16T16:11:14","modified_gmt":"2018-03-16T15:11:14","slug":"modello-iva-base-2018-escluse-iva-di-gruppo-e-dichiarazioni-integrative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=1727","title":{"rendered":"Modello Iva Base 2018: escluse Iva di gruppo e dichiarazioni integrative"},"content":{"rendered":"<p>Il modello Iva Base 2018 esclude i crediti emergenti da integrative a favore e l\u2019Iva di gruppo. Da quest\u2019anno, infatti, si allarga la platea di soggetti che, pur rientrando nei requisiti per la compilazione del modello Iva versione semplificata, sono obbligati a utilizzare il modello ordinario per la dichiarazione ai fini dell\u2019imposta sul valore aggiunto.<\/p>\n<p>Dettagliando quanto finora detto, l\u2019Iva base non pu\u00f2 essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato nel 2017 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322\/1998 (comma introdotto dall\u2019articolo 5 del Dl 193\/2016) e che, ai sensi del comma 6-quater del citato articolo 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d\u2019imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative. Per tale indicazione deve essere utilizzato, infatti, il quadro VN del modello Iva ordinario.<\/p>\n<p>La modulistica semplificata ai fini Iva \u00e8 altres\u00ec preclusa per l\u2019ente o societ\u00e0 commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2018, della particolare procedura di compensazione dell\u2019Iva di gruppo, prevista dal Dm 13 dicembre 1979 (aggiornato dal Dm 13 febbraio 2017 alle nuove disposizioni in materia di iva di gruppo), recante le norme di attuazione di cui all\u2019articolo 73, ultimo comma del Dpr 633\/1972.<\/p>\n<p>L\u2019opzione per la procedura della liquidazione iva di gruppo va comunicata all\u2019agenzia delle Entrate tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2018. Ci\u00f2 in quanto, chiaramente, tale quadro non fa parte del modello semplificato in parola (si veda l\u2019articolo del Quotidiano del Fisco del 14 marzo).<\/p>\n<p>Gli altri soggetti esclusi dalla compilazione semplificata sono:<\/p>\n<p>\u2022 i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell\u2019istituto della rappresentanza fiscale o dell\u2019identificazione diretta;<\/p>\n<p>\u2022 le societ\u00e0 di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;<\/p>\n<p>\u2022 i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;<\/p>\n<p>\u2022 i curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale.<\/p>\n<p>Con riguardo invece ai soggetti beneficiari della semplificazione modulistica, l\u2019Iva base 2018 pu\u00f2 essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell\u2019anno hanno:<\/p>\n<p>\u2022 determinato l\u2019imposta dovuta o l\u2019imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall\u2019articolo 34 per gli agricoltori o dall\u2019articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;<\/p>\n<p>\u2022 effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e\/o operazioni per le quali \u00e8 stato applicato il regime per le attivit\u00e0 agricole connesse di cui all\u2019articolo 34-bis;<\/p>\n<p>Sono inclusi anche i soggetti che non hanno effettuato operazioni con l\u2019estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all\u2019esportazione ed importazioni, ecc.), oppure acquisti ed importazioni senza applicazione dell\u2019imposta avvalendosi dell\u2019istituto del plafond di cui all\u2019articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, nonch\u00e9 i soggetti che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.<br \/>\nSi ricorda che resta invariato il nuovo termine di presentazione del modello base che coincide con quello ordinario ossia il prossimo 30 aprile.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il modello Iva Base 2018 esclude i crediti emergenti da integrative a favore e l\u2019Iva di gruppo. 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